N49 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal Reg. R. 26/03/2021, n. 3, così recitava:

"Art. 66 - Residenza socio-sanitaria assistenziale per anziani

1. La residenza protetta o residenza socio-sanitaria assistenziale è una struttura che deve avere le seguenti caratteristiche:

 

Dimensioni

Descrizione e standard

Tipologia e carattere; destinatari

La residenza socio-sanitaria assistenziale, di seguito denominata RSSA, eroga prevalentemente servizi socio-assistenziali a persone anziane, in età superiore ai 64 anni, con gravi deficit psico-fisici, nonché persone affette da demenze senili, che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse, ma che richiedono un alto grado di assistenza alla persona con interventi di tipo assistenziale e socio-riabilitativo a elevata integrazione socio-sanitaria, che non sono in grado di condurre una vita autonoma e le cui patologie, non in fase acuta, non possono far prevedere che limitati livelli di recuperabilità dell'autonomia e non possono essere assistite a domicilio. La RSSA per anziani non può ospitare ospiti con età inferiore a 64, ancorché diversamente abili gravi, fatta eccezione per persone affette da demenze senili, morbo di alzheimer e demenze correlate, anche se non hanno raggiunto l'età dei 64 anni.

La RSSA è collegata funzionalmente con i servizi socio-sanitari dell'Ambito e del distretto, comprendenti l'assistenza medico-generica, l'assistenza farmaceutica, il segretariato sociale, l'assistenza domiciliare integrata, i centri a carattere residenziale diurno, anche al fine di programmare la continuità degli interventi assistenziali agli ospiti dopo la dimissione e per ridurre l'incidenza del ricovero in strutture ospedaliere ovvero in strutture extra-ospedaliere sanitarie per ospiti che abbiano le caratteristiche sopra individuate.

L'ospitalità presso la RSSA fa riferimento a programmi di lunga durata. L'accesso alle prestazioni erogate dalla RSSA avviene attraverso la Unità di Valutazione multidimensionale, di cui all'art. 59, comma 4, della legge regionale.

Ricettività

Ciascun modulo abitativo può ospitare fino a un massimo di 30 ospiti. La capienza massima della struttura non può superare i 120 ospiti.

Prestazioni

Le RSSA assicurano le seguenti prestazioni:

- assistenza tutelare diurna e notturna;

- attività riabilitative ed educative;

- prestazioni infermieristiche;

- prestazioni e servizi alberghieri inclusivi della somministrazione dei pasti.

Personale

Amministrazione:

responsabile amministrativo della struttura, operatori amministrativi;

Servizi generali:

• cucina: 1 cuoco, 1 aiuto cuoco, 2 ausiliari (per la ricettività massima di una struttura di 120 posti letto);

• lavanderia e stireria:

1 addetto fino a 4 quintali di biancheria da trattare al giorno;

1 addetto per ogni ulteriore quintale.

I servizi di cucina, di lavanderia, di pulizie e stireria possono essere assicurati mediante convenzione con ditte esterne.

Il servizio di pulizia deve essere garantito nell'intero arco della giornata.

Prestazioni sociosanitarie:

Educatori professionali o terapisti occupazionali o altri profili professionali dell'area socio riabilitativa in rapporto al piano individualizzato di assistenza, e comunque in misura funzionale rispetto al progetto personalizzato di assistenza definito dalla U.V.M, garantendo almeno 18 ore settimanali di prestazioni ogni 30 ospiti;

Operatori Socio-Sanitari (OSS):

in organico 1 operatore per 36 ore settimanali ogni 4 ospiti;

Infermieri: in organico 1 unità per 36 ore settimanali ogni 15 ospiti;

durante il servizio notturno è garantita la reperibilità, fatta salva la presenza di una unità nella struttura;

Tecnici della riabilitazione: 18 ore settimanali di prestazioni ogni 30 ospiti;

Assistente sociale:

6 ore settimanali di prestazioni ogni 30 ospiti.

Per il profilo di O.S.S. si faccia riferimento alla definizione di cui al Regolamento Reg. n. 14/2005 e successive modificazioni.

Nelle more del completamento dei corsi di formazione per la riqualificazione del personale in servizio per le strutture già autorizzate, e nelle more della realizzazione dei corsi di formazione per OSS per le risorse umane non inserite, la figura di OSS può essere sostituita da operatori O.T.A..

Per le strutture già operanti, l'eventuale personale con qualifica OTA, ovvero OSA, e con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, dovrà essere riqualificato in OSS entro il termine di tre anni dalla entrata in vigore del presente regolamento.

Almeno uno degli operatori in presenza deve essere in possesso del patentino BLS.

La struttura deve avere un coordinatore sanitario, nella figura di un medico laureato e abilitato, preferibilmente, ma non in via esclusiva, specialista in geriatria, in medicina fisica e riabilitativa o specializzazione equipollente impegnato con prevalenti compiti di coordinamento in materia di riabilitazione e di dietetica, nonché di coordinamento dell'intera attività sociosanitaria e di garanzia della applicazione di protocolli omogenei per l'accoglienza e la gestione dei casi.

Il coordinatore è, inoltre, preposto alle relazioni con la competente Unità di Valutazione Multidimensionale che dispone il ricovero nella struttura e che provvede alla valutazione del progetto personalizzato di assistenza e cura.

Il coordinatore è impegnato per un minimo di 6 ore settimanali di prestazioni ogni 30 ospiti.

La ASL competente è tenuta ad assicurare, in ogni caso, in favore degli ospiti della RSSA i seguenti interventi di rilievo sanitario:

- assistenza medica generica

- assistenza medica specialistica

- fornitura di farmaci

- fornitura di presidi sanitari.

Gli interventi richiesti vengono definiti dalla Unità di Valutazione Multidimensionale in sede di elaborazione del progetto personalizzato e di disposizione del ricovero presso la struttura, e sono attivati dalla ASL competente, tramite l'Area Farmaceutica, entro il termine di 1 settimana dalla data del ricovero.

I farmaci e il materiale farmaceutico vengono presi in carico da personale sanitario debitamente autorizzato, per iscritto, dal coordinatore della RSSA.

Le ASL possono concordare con le strutture interessate, previo protocollo di intesa, la fornitura periodica dei farmaci di maggior utilizzo, al fine della continuità assistenziale, prevedendola rendicontazione periodica per le successive forniture, purché in stretto raccordo con l'assistenza del medico di medicina generale e degli specialisti, titolari della prescrizione delle terapie e dei presidi.

Le cure mediche generiche in favore degli ospiti sono assicurate dai Medici di Medicina generale nel rispetto delle norme vigenti.

L'assistenza medica specialistica viene erogata a carico della ASL nel cui territorio insiste la struttura.

Modulo abitativo

Camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq.9 o doppie con uno spazio notte individuale non inferiore a mq. 14 per due posti letto.

Le succitate dimensioni escludono il servizio igienico, che deve essere assistito per la non autosufficienza e in misura di uno ogni stanza, con la quale deve essere comunicante. Per ogni modulo abitativo, almeno due stanze devono essere attrezzate con servizio igienico per portatori di handicap.

La struttura può prevedere moduli abitativi distinti per categoria di accoglienza alberghiera. La struttura deve comprendere una sala pranzo ed eventuale cucina, uno spazio destinato alle attività giornaliere e ricreative, una linea telefonica abilitata a disposizione degli ospiti.

Deve essere assicurata una dotazione di condizionatori d'aria in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti.

Ogni modulo da 30 posti letto deve essere dotato di un locale per il personale, di superficie mai inferiore a mq. 4, con annesso servizio igienico e deve prevedere, inoltre un bagno collettivo ad uso esclusivo dei visitatori.

L'ambulatorio, dove possono essere praticate le consultazioni, le visite periodiche e le cure normali, deve contenere almeno una scrivania, un lettino, un armadio farmaceutico, un servizio igienico direttamente accessibile preceduto da una zona di attesa.

La palestra, destinata all'esercizio fisico deve accogliere l'attrezzatura minima per consentire all'ospite un'adeguata attività motoria; in uno spazio attiguo deve essere previsto il deposito attrezzi e lo spogliatoio con servizio igienico.

Tutti i locali devono essere adeguatamente attrezzati per la non autosufficienza.

 

2. Le residenze protette già accreditate, ancorché provvisoriamente, e/o convenzionate con le ASL ai sensi del Reg. n. 1/1997 e successive modificazioni, e classificate nella fascia A ovvero nella fascia B di cui all'art. 1, comma 4, dello stesso regolamento, richiedono, entro tre anni dalla entrata in vigore del presente regolamento, la nuova classificazione in base ai requisiti posseduti e a quelli richiesti dal presente articolo. Nelle more di tale riclassificazione restano vigenti le autorizzazioni in essere.

3. Le strutture residenziali che abbiano i requisiti per essere autorizzate, e classificate come RSSA e iscritte nell'apposito registro di cui all'art. 53, comma 1, lettera b), della legge regionale, possono accedere, previa verifica di compatibilità di cui all'art. 35 del presente regolamento, all'accreditamento per l'assegnazione delle quote di spesa per l'assistenza a rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente o del tutto non autosufficienti nei limiti degli indici di fabbisogno fissati dalle norme regionali, degli obiettivi di riequilibrio territoriale da conseguire a livello regionale e delle risorse assegnate per l'assistenza socio-sanitaria residenziale extra-ospedaliera, nel rispetto di quanto previsto dal piano regionale sanitario e dal piano regionale delle politiche sociali.

4. Per le RSSA accreditate, che definiscano un rapporto convenzionale con il servizio sanitario regionale, l'ammontare della spesa a carico della ASL resta determinato dai parametri di spesa già applicati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, secondo quanto determinato con la L.R. n. 14/2004, art. 32, nelle more della rideterminazione delle rette, per la quota a carico della ASL e per la quota a carico dell'Ambito ovvero dell'utente, previa analisi di mercato condotta su tutto il territorio regionale, previa intesa con l'ANCI Puglia e previa concertazione con le associazioni datoriali di categoria, da effettuarsi entro 180 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento.

5. Per le RSSA per anziani già autorizzate ed operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che ospitino anche ospiti di età inferiore ai 64 anni e in condizioni di disabilità e non autosufficienza grave, al fine di non arrecare disagio psico-fisico agli ospiti, gli stessi ospiti potranno permanere nelle stesse strutture entro il limite di 10 ospiti. Laddove il numero di ospiti diversamente abili gravi superi le dieci unità, deve essere realizzato un modulo dedicato all'utenza disabile, nella stessa struttura, con capienza non superiore a n. 20 posti letto, che rispetti gli standard strutturali e organizzativi di cui all'art. 59 del presente regolamento."

Dalla redazione