Articolo modificato dagli artt. 4 - 6, della L.R. 02/03/2004, n. 2 e, successivamente, abrogato dall’art. 15, comma 1, della, L.R. 30/11/2019, n. 52, così recitava:

“Art. 16 - Procedure per l'affidamento dei servizi

1. L'affidamento per la gestione di servizi di T.P.R.L. o di infrastrutture ferroviarie è rilasciato dagli enti competenti a seguito di espletamento di gara pubblica con procedura ristretta ai sensi dell'articolo 12, lettera b), del D.Lgs. n. 158/1995, previa definizione degli standard qualitativi, ambientali e di sicurezza. Per gli affidamenti provvisori è ammessa la procedura negoziata preceduta dalla pubblicazione del bando ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 158/1995. Alle gare pubbliche possono partecipare i soggetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs n. 158/95.

2. L'Ente affidante istituisce un proprio sistema di qualificazione delle imprese concorrenti, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 158/1995, sulla base del valore annuale dell'entità della produzione dei servizi, comprensivo del corrispettivo per l'esercizio o per l'infrastruttura, non inferiore all'eventuale importo posto a base di gara o, in assenza di quest'ultimo, non inferiore al costo delle retribuzioni annue del personale occorrente per la gestione dei servizi di trasporto in gara. Il valore annuale dell'entità della produzione dei servizi è riferito, a scelta del concorrente, all'ultimo anno o alla media dell'ultimo triennio antecedenti l'indizione del bando di gara. In prima applicazione la presente norma non si applica alle procedure concorsuali che prevedono l'affidamento della gestione dei servizi ferroviari di T.P.R.L. o di infrastrutture ferroviarie.

3. Sono escluse dalla partecipazione alle gare di cui al comma 1 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi in affidamento diretto e le società dalle stesse controllate o ad esse collegate, delle loro controllanti e delle società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali. Tale esclusione non opera per le prime gare aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi forniti dalle società partecipanti alle gare.

4. L'aggiudicazione è fatta con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 24, lettera b), del D.Lgs. n. 158/1995, individuata sulla base di elementi di valutazione prestabiliti dall'ente appaltante in apposito capitolato speciale di appalto, con particolare riferimento, per quanto riguarda i servizi di trasporto pubblico regionale locale, ai seguenti aspetti:

a) economico (max 35 punti) per la valutazione, con punteggio nell'ordine:

1) del ribasso sull'importo a base di gara, se previsto a compensazione di obblighi di servizio pubblico (max punti 5);

2) del programma di esercizio offerto e della relativa ottimizzazione dei servizi posti a base di gara e degli eventuali servizi di trasporto aggiuntivi conseguentemente offerti oltre a quelli minimi a base della gara (max punti 25);

3) dell'impegno a sub affidare, ai sensi dell'art. 17, quote di servizi ad eventuali precedenti gestori dei servizi in gara (max punti 5);

b) qualitativo (max punti 65), per la valutazione, con punteggio nell'ordine:

1) delle eventuali certificazioni di qualità conseguite per servizi di trasporto pubblico già esercitati e rilasciate da enti certificatori di rilevanza comunitaria (max punti 10);

2) delle caratteristiche qualitative dei servizi offerti, con particolare riferimento, per aggiudicazione di servizi di trasporto, all'anzianità di costruzione dei veicoli o velivoli da utilizzare, alle loro eventuali dotazioni per il confort del viaggio e per il trasporto di disabili, nonché di capitali propri finalizzati, senza vincoli di compensazione, per investimenti in rinnovo del parco rotabile dei servizi posti in gara e per interventi in qualità e confort del trasporto e per il miglioramento delle caratteristiche qualitative del servizio, nell'àmbito della salvaguardia ambientale dando, per i servizi urbani, preferenza a quelli previsti al comma 6 dell'articolo 2 della legge 18 giugno 1998, n. 194; della disponibilità a offrire servizi gratuiti agli utenti disabili, di cui all'articolo 30 (max punti 25);

3) della eventuale dotazione propria di impianti fissi utili all'esercizio dei servizi in gara (max punti 10);

4) del sistema di informazione e bigliettazione al pubblico dei servizi offerti (max punti 20);

4-bis) Per quanto riguarda l'aggiudicazione della gestione delle infrastrutture ferroviarie, così come individuate all'articolo 3, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, fermo restando il criterio dell'offerta più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 24, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, sarà fatta sulla base di elementi di valutazione prestabiliti dall'ente appaltante in apposito capitolato speciale di appalto, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

1) economico (max punti 35) per la valutazione, con punteggio nell'ordine:

a) del ribasso sull'importo a base di gara, se previsto a compensazioni di obblighi di servizio o di altri obblighi previsti dal D.Lgs. n. 188/2003 (max punti 5);

b) di altri specifici aspetti economico-gestionali che verranno individuati, anche nell'ambito del D.Lgs. n. 188/2003, dalla Giunta regionale con proprio provvedimento (max punti 30);

2) qualitativo (max punti 65) per la valutazione, con punteggio nell'ordine:

a) delle eventuali certificazioni di qualità conseguite per la progettazione, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture ferroviarie (UNI EN ISO 9001:2000), per la responsabilità sociale (SA 8000:2001), per la gestione ambientale (UNI EN ISO 14000) rilasciate da enti certificatori di rilevanza comunitaria (max punti 25);

b) delle caratteristiche qualitative dei servizi previsti dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 188/2003 che dovranno essere erogati dal gestore dell'infrastruttura alle imprese ferroviarie e, più in generale, per la valutazione delle caratteristiche qualitative del servizio complessivamente offerto, della salvaguardia ambientale del territorio, della disponibilità a offrire servizi gratuiti agli utenti disabili, nonché di altri specifici aspetti che verranno individuati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, anche nell'ambito del D.Lgs. n. 188/2003 (max punti 40).

Ai fini dell'aggiudicazione, ai sopra individuati aspetti economico e qualitativo sono attribuiti punteggi di trentacinque punti per l'economico e sessantacinque punti per quello qualitativo. Nel caso che non sia previsto importo a base di gara si prescinde dalla lettera a), punto 1). A parità di punteggio ha titolo preferenziale il concorrente che ha ricevuto il miglior punteggio dalla somma dei punti a.2) e b.2) precedenti. Nell'ipotesi di ulteriore parità si procede alla scelta per sorteggio tra i candidati in seduta pubblica.

5. Ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 158/1995 sono da considerare anomale le offerte con ribassi percentuali che superano il limite del dieci per cento, se riferiti a nuovi servizi posti in gara, nonché, limitatamente alle gare relative a servizi esistenti e con trasferimento del personale addetto, il limite del cinque per cento dell'importo a base di gara.

6. L'eventuale importo posto a base di gara per la gestione di servizi di T.P.R.L. è quantificato nella misura dei costi medi di rete definiti dal Piano triennale dei servizi e confermati dalla Giunta regionale in fase di bando di gara.

7. Gli affidamenti definitivi dei servizi di T.P.R.L. sono rilasciati per ciascuna rete, come definita all'articolo 2, comma 4, della presente legge, sulla base delle competenze di cui all'articolo 3 della presente legge. Nel caso di reti di servizi ferroviari, automobilistici, tranviari o filoviari interessanti territori di più enti locali, l'ente locale affidante viene individuato dalla Giunta regionale, sentiti gli enti interessati e l'Osservatorio della mobilità, sulla base della prevalenza delle residenze dei cittadini interessati all'offerta di trasporto della rete medesima. Ove non sia rilevabile alcuna prevalenza di interesse, l'affidamento della rete viene attribuito dalla Giunta regionale.

8. Le reti sono individuate dalla Giunta regionale in sede di approvazione del P.T.S. di cui all'articolo 8 e delle sue varianti, tenendo conto dell'assetto della domanda di trasporto e dell'organizzazione ottimale dell'offerta per l'erogazione dei servizi. Le reti interessanti servizi ferroviari di competenza regionale comprendono gli eventuali servizi automobilistici sostitutivi e integrativi nonché quelli aventi esclusiva finalità di adduzione di traffico alle stazioni ferroviarie, così come definiti dal Piano triennale dei servizi.

9. Nell'àmbito dell'affidamento rilasciato per una rete di servizi automobilistici e ferroviari, l'ente competente, in relazione a sopravvenute variazioni della domanda di trasporto, può disporre, con onere a carico del proprio bilancio, previa conferenza dei servizi a cui partecipano i soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, e secondo le modalità previste nel contratto di servizio:

a) trasformazioni dei servizi affidati in servizi speciali ai sensi dell'articolo 18;

b) modifiche incrementative o riduttive dei programmi di esercizio dei servizi medesimi;

c) servizi aggiuntivi che interessino centri e percorsi compresi nella rete e non interferiscano con servizi di altre reti.

Le istituzioni di nuovi servizi non corrispondenti ai requisiti di cui alle lettere b) e c) sono disposte dagli enti competenti, con oneri a totale carico dei propri bilanci, previa approvazione delle necessarie varianti dei propri piani, secondo le procedure concorsuali di cui al presente articolo.

10. Ogni provvedimento modificativo o istitutivo di servizi di trasporto pubblico deve essere comunicato dall'ente competente alla Regione entro il termine di quindici giorni dalla sua adozione. L'inosservanza della predetta disposizione comporta le sanzioni di cui all'articolo 31.”

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