L. R. Puglia 11/02/1999, n. 11 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Puglia 11/02/1999, n. 11

Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro.
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Art. 1 - (Finalità della legge)

N12

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Art. 2 - (Competenze regionali)

N12

1. La Regione esercita le funzioni di programmazion

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Art. 2-bis - (Competenze comunali)

N13

1. I comuni, anche in forma associata, esercitano le funzioni

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TITOLO I - ATTIVITÀ RICETTIVA ALBERGHIERA

 

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Art. 3 - (Destinatari)

1. Ai fini della presente legge e con riferimento specifico all'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, sono individuate le seguenti strutture organizzate:

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Art. 4 - (Tipologia)

1. Sono "alberghi" le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio ed eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere, suites e unità abitative, ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile.

2. Sono "motels" gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.

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Art. 5 - (Ulteriori caratteristiche delle tipologie)

1. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina nel limite massimo del 40 per cento della rice

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Art. 6 - (Dipendenze)

1. L'attività ricettiva può essere svolta oltre che nella sede principale, ove sono di regola allocati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze.

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Art. 7 - (Requisiti)

1. I requisiti minimi delle strutture ricettive ai fini della classificazione sono:

a) capacità ricettiva non inferiore a sette camere o sette unità abitative nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 2;

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Art. 8 - (Denominazione)

1. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva soggetta a classificazione è verificata dal comune che deve evitare l’insorgere di omonimie nell’ambito provinciale.N14

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Art. 9 - (Classificazione)

1. Le strutture alberghiere previste dall'art. 3 sono classificate in base ai requisiti posseduti, come da tabelle "A" - "C" e vengono contrassegnate con cinque, quattro, tre, due e una stella; le residenze turistico-alberghiere, come da tabella "D", vengono contrassegnate con quattro, tre e due stelle; le dimore storico-residenze d'epoca sono classificate secondo le modalità di cui all'art. 11.

2. Gli

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Art. 10 - (Procedure per la classificazione delle strutture turistiche ricettive)

N12

1. Il titolare della struttura ricettiva presenta al comune competente per territorio, contestualmente alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) la dichiarazione, su modello regionale, relativa alla classificazione.

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Art. 11 - (Disciplina per la classificazione a dimora storica-residenza d'epoca)

1. I castelli, le ville e gli altri complessi immobiliari in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 5, da destinare in tutto o in parte alla ricettività turistica

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Art. 12 - Art. 13

N29

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TITOLO II - STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

 

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Art. 14 - (Definizione)

1. Ai fini della presente legge sono individuate le seguenti strutture ricettive all'aria aperta:

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Art. 15 - (Villaggi turistici)

1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate funzionalmente collegate, facenti parte di un unico complesso ricettivo a gestione unitaria, per la sosta e il soggiorno di turisti, anche sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, costituite da unità abitative fisse e non.N14

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Art. 16 - (Requisiti tecnici dei villaggi turistici)

1. Nei villaggi turistici gli allestimenti per l'ospitalità devono avere le seguenti caratteristiche tecniche:

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Art. 17 - (Campeggi)

1. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento e possono assumere la denominazione aggiuntiva di "Centro Vacanze" qualora siano dotati di rilevanti impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali.

2. Nei complessi di cui al comma 1 è possibile riservare apposite aree attrezzate con unità abitative fisse dotate di tutti i servizi per ospitare turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento autonomi. Il numero massimo di unità abitative non potrà essere superiore a trenta unità per ettaro e, comunque, la ricettività non potrà superare centoventi posti letto per ettaro. Per i campeggi esistenti e

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Art. 18 - (Requisiti tecnici dei campeggi)

1. Le piazzole destinate alla sosta e al soggiorno degli equipaggi calcolati mediamente in quattro persone devono avere, in relazione alla classificazione, una superficie di mq. 50, 55, 65 e 75, distanti tra di loro

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Art. 19 - (Altre tipologie di campeggi)

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Art. 20 - (Campeggi naturalistici)

1. Nei territori dei parchi e riserve naturali regionali e nelle adiacenti zone di protezione possono essere realizzati campeggi nat

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Art. 21 - (Campeggi mobili)

1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali possono usufruire, esclusivamente per i propri associati, di aree appositamente messe a disposizione dal Comune o da privati, di periodi di sosta per non più di venti giorni, non prorogabili,

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Art. 22 - (Campeggi liberi e isolati)

N58

1. Il comune, accertata l'esistenza dei requisiti minimi igienico-sanitari, può consentire ai singoli turisti in transito il campeggio libero e isolato su apposite aree comunali demaniali. N59

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Art. 23 - (Mini-aree di sosta)

1. Sono definite mini-aree di sosta quelle strutture che hanno un minimo di dieci e un massimo di trenta piazzole che svolgono la propria attività i

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Art. 24 - (Aree destinate a villaggi e campeggi)

1. I complessi ricettivi all'aria aperta di cui agli artt. 15, 17 e 19 (villaggi e campeggi) devono essere allestiti in apposite aree inquadrate dal piano urbanistico comunale che tenga conto della effettiva vocazione turistico-ricettiva della località in rapporto anche alle esigenze del movimento turistico locale e generale.

2. Nei Comuni i cui strumenti urbanistici, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, non prevedono la destinazione di zone specifiche per gli insediamenti turistici ricetti

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Art. 25 - (Terreno)

1. Il suolo su cui insistono le strutture ricettive all'aria aperta deve essere sistemato e attrezzato in modo da favorire lo smalti

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Art. 26 - (Norme di tutela dell'ambiente)

1. L'apertura e la gestione delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta sono subordinate alla normativa prevista dagli artt. 117 e 118 del regolamento igiene e sanità pubblica dei Comuni in attuazione dell'art. 9, comma 2, lettera m), della legge regionale 20 luglio 1984, n.36 ed eventuali modificazioni e integrazioni.

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Art. 27 - (Servizi igienico-sanitari)

1. Le installazioni igienico-sanitarie, prescritte per livello di classificazione, devono essere costituite da edifici in muratura o altro materiale idoneo a garantire la durabilità nel tempo e la capacità di pulizia. I pavimenti e i rivestimenti devono essere in materiale non assorbente e non poroso. Appositi chiusini, a pavimento, devono consentire il deflusso delle acque di lavaggio. Gli apparecchi sanitari devono essere in porcellana fire-clay oppure in acciaio inox e comunque in materiale non assorbente e di facile e pratica pulizia.

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Art. 28 - (Impianto elettrico)

1. L'impianto elettrico deve essere realizzato con canalizzazioni interrate e nel più rigoroso rispetto delle norme CEI.

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Art. 29 - (Dispositivi e mezzi antincendio)

1. I complessi devono essere dotati di idonei dispositivi antincendio, secondo le prescrizioni dettate dai Comandi provinciali dei V

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Art. 30 - (Rimessaggio)

1. Durante il periodo di inattività nelle strutture ricettive all'aria aperta può essere consentito - in apposito sito - il ricove

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Art. 31 - (Parcheggio auto e pre-campo)

1. Le auto dei turisti devono accedere alle aree destinate alle piazzole di soggiorno e agli allestimenti mobili e semifissi solo per le operazioni di

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Art. 32 - (Superamento delle barriere architettoniche)

1. Al fine di consentire l'utilizzazione degli impianti alle persone con limitate capacità motorie e anche agli anziani, nell'ambit

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Art. 33 - (Pronto soccorso)

1. Nei complessi ricettivi all'aria aperta con ricettività superiore a seicento persone è obbligatorio un locale di infermeria non

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Art. 34 - (Assicurazioni rischi)

1. I titolari dei complessi ricettivi all'aria aperta sono obbligati ad assicurarsi per i rischi di responsabilità civile nei confr

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Art. 35 - (Regolamento interno)

1. È fatto obbligo a tutti i gestori dei complessi ricettivi all'aria aperta di esporre in modo ben visibile il regolamento interno

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Art. 36 - (Telefono)

1. Tutti i complessi ricettivi devono essere muniti di impianto telefonico per uso comune con almeno una linea esterna.

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Art. 37 - (Periodi di apertura)

1. I complessi ricettivi all'aria aperta devono osservare un periodo minimo annuo di apertura di centoventi giorni.

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Art. 38 - (Classificazione delle strutture all'aria aperta)

1. Le strutture ricettive all'aria aperta di cui all'art. 14, comma 1, lettera a) (villaggi), vengono classificate in ordine decrescente a quattro, tre e due stelle.

2. Le strutture ricettive all'aria aperta di cui all'art. 14, comma 1, lettera b) (campeggi), vengono classifi

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Art. 38-bis - (Marina Resort)

N38

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TITOLO III - OSTELLI DELLA GIOVENTÙ

 

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Art. 39 - (Ostelli)

N41

1. Sono ostelli le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento di giovani, di gruppi di giovani e dei loro accompagnatori, di gruppi organizzati, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità turistiche, sociali, culturali, religiose, sportive ed educative.

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Art. 39-bis - (Ostelli per escursionisti)

N42

1. Sono ostelli per escursionisti le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento di escursionisti ubicate in aree rurali, riserve e parchi nazionali e regionali, ovvero ubicati lungo cammini e itinerari escursionistic

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Art. 40 - (Destinazione e classificazione degli immobili adibiti ad ostelli)

N43

1. L'esercizio di ostelli per escursionisti è finalizzato s

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Art. 40-bis - (Contrassegni identificativi)

N44

1. I contrassegni identificativi degli ostelli hanno i seguenti elementi cost

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TITOLO IV - ATTIVITÀ RICETTIVA EX ART. 6, COMMA 10, LEGGE N. 217 DEL 1983

 

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Art. 41 - (Definizione)

1. L'attività ricettiva può essere svolta attraverso:

a) residenze turistiche o residence;

b) case e appartamenti per vacanza.

2. Sono residenze turistiche o residence le strutture ricettiv

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Art. 42 - (Requisiti base delle residenze turistiche e delle case e appartamenti per vacanza)

1. Le residenze turistiche e le case e appartamenti per vacanza devono possedere gli standards minimi obbligatori previsti dalla tab

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TITOLO V - DIRETTIVE IN MATERIA AMMINISTRATIVA E GESTIONALE DELL'ATTIVITÀ EXTRALBERGHIERA

 

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Art. 43 - (Definizione)

1. Sono strutture extralberghiere non soggette a classificazione:

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Art. 44 - (Case per ferie)

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno, di persone o gruppi, gestite, al di fuori di normali cana

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Art. 45 - (Requisiti tecnici per le case per ferie)

1. Le case per ferie devono avere i seguenti requisiti tecnici:

a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni accessorio, di mq. 8 per le camere ad un letto e mq. 10 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq. 3 per ogni letto in più;

b) l'altezza minima dei locali deve rispettare le previsioni del regolamento edilizio urbano o del

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Art. 46 - (Esercizi di affittacamere)

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti, ammobiliati, in uno stesso stabile, nei quali sono forniti

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Art. 47 - (Requisiti minimi per l'esercizio di affittacamere)

1. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-edilizie previste, per i locali di abitazione, dal regolamento comunale.

2. Gli affittacamere devono assicurare, avvalendosi della normale organizz

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TITOLO VI - STRUTTURE AD USO PUBBLICO GESTITE IN REGIME DI CONCESSIONE

 

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Art. 48 - (Definizioni)

N32

1. Sono strutture a uso pubblico in regime di concessione:

a) gli stabilimenti balneari;

b) le spiagge libere con servizi;

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Art. 48-bis - (Requisiti e caratteristiche degli stabilimenti balneari)

N33

1. Gli stabilimenti balneari devono possedere i seguenti requisiti strutturali e funzionali:

a) attrezzature da spiaggia posizionate in modo da consentire un ordinato utilizzo dell’arenile, la circolazione dei bagnanti e, in caso di necessità, le operazioni di soccorso in mare e sull’arenile;

b) cabine e/o spogliatoi;

c) punto di ristoro (chiosco, bar, ristorante, ecc.);

d) servizi igienici separati per uomini e donne, provvisti di fasciatoi e accessibili anche alle persone diversamente abili;

e) una doccia ogni cinquanta ombrelloni;

f) uno o più per

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Art. 48-ter - (Requisiti e caratteristiche delle spiagge libere con servizi)

N33

1. Le spiagge libere con servizi devono possedere i seguenti requisiti strutturali e funzionali:

a) attrezzature da spiaggia posizionate in modo da consentire un ordinato utilizzo dell’arenile, la circolazione dei bagnanti e, in caso di necessità, le operazioni di soccorso in mare e sull’arenile;

b) punto di ristoro;

c) servizi igienici, separati per uomini e donne, provisti di fasciatoi e accessibili anche alle persone diversamente abili e realizzati nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente. I servizi igienici, compatibilmente con lo stato dei luoghi, possono essere localizzati all’interno o all’esterno del punto di ristoro;

d) una doccia ogni cinquanta ombrelloni;

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Art. 49 - (Stabilimenti balneari)

1. Fatte salve le procedure delle norme vigenti in materia di concessione demaniale marittimo a uso turistico, l’apertura di stabilimenti balneari, sia pubblici che facenti parte di complessi turistici, è consentita previa presentazione di SCIA al Comune ai sensi dell'articolo 59 della presente legge.N48

2. L'esercizio annuale dell'attività balneare è subordinato all'ottenimento del parere del Servizio di igiene pubblica che

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Art. 49-bis - (Classificazione)

N40

1. Gli stabilimenti balneari sono classificati in base ai requisiti strutturali posseduti e ai servizi offerti, con un sistema che va da una a cinque stelle.

2. La classi

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Art. 49-ter - (Norma transitoria)

N52

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Art. 50 - (Requisiti tecnici)

N2

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Art. 51 - (Installazioni igienico-sanitarie)

N3

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Art. 52 - (Dotazione delle cabine-spogliatoio)

1. Le cabine-spogliatoio devono avere le seguenti dotazioni minime:

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Art. 53 - (Tutela dell'ambiente)

N4

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Art. 54 - (Pronto soccorso)

1. In ogni stabilimento balneare è obbligatorio l'allestimento di un armadio di pronto intervento munito di presidi indicati e veri

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Art. 55 - (Darsene e approdi turistici)

1. Le darsene e gli approdi turistici devono essere approvvigionati di acqua potabile, di tutti i servizi e devono essere allacciati alla fognatura comunale o ad impianto munito di sistema di depurazione. Devono essere dotati percentualmente, per ogni cento imbarcazioni, di:

a) dieci docce;

b) dieci WC (separati, cinque per sesso);

c) venti lavandini;

d) di

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TITOLO VII - ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

 

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Art. 56 - (Definizione dell'attività)

1. N24 Le associazioni che operano a

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Art. 57 - (Requisiti tecnici)

1. Gli impianti per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 56 devono possedere i requisiti tecnici delle tipologie di riferimento (alberghi, villaggi-campeggi, stabilimenti balneari) disc

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TITOLO VIII - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

 

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Art. 58 - (Norme comuni a tutti i soggetti destinatari della presente legge)

1. L’apertura per la gestione di tutte le strutture ricettive disciplinate dalla presente legge, è subordinata alla presentazione

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Art. 59 - (Avvio dell’attività)

N53

1. La SCIA, indirizzata al comune in cui è ubicato l’esercizio, deve indicare:

a) le generalità del titolare e, ove persona diversa, del gestore e del suo eventuale rappresentante;

b) quando la SCIA è presentata da persona giuridica, occorre l’indicazione dell’ente e della persona che ne ha la rappresentanza legale, con menzione del mandato;

c) la denominazione prescelta, che non potrà essere uguale ad altra già esistente nell’ambito provinciale;

d) il periodo di apertura (annuale o stagionale);

e) il titolo legale di disponibilità dell’esercizio;

f) la classificazione della struttura, ove prevista;

g) l’ubicazione della struttura;

h) gli estremi identificativi della concessione edilizia ove prevista.

2. A seconda delle strutture ricettive, di cui al presente articolo la domanda deve riportare anche le eventuali altre indicazioni e deve essere corredata della prevista documentazione.

3. Comparto alberghiero. I titolari degli esercizi ricettivi alberghieri di cui all’articolo 3 della presente legge, alla SCIA, devono allegare la seguente documentazione:

a) la dichiarazione, su modello regionale, relativa alla classificazione;

b) relazione descrittiva della struttura indicante il numero complessivo delle camere, nonché quello distinto delle camere a un letto, a due letti e il numero dei bagni;

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Art. 60 - (Rilascio dell'autorizzazione di esercizio)

1. Fatte salve le procedure in materia igienico-sanitario, di sicurezza sociale nonché quelle previste dal regio decreto

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Art. 61 - (Contenuto della SCIA)

N26

1. "La SCIA"N15 deve contenere:

a) il nominativo e le generalità complete del titolare e/o gestore dell'esercizio;

b) il nominativo e le generalità complete del suo eventual

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Art. 62 - (Rinnovo autorizzazione)

1. L'autorizzazione si rinnova automaticamente previo versamento delle tasse di concessione regionali e comunali, accompagnate da au

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Art. 63 - (Chiusura temporanea o definitiva)

N12

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Art. 64 - (Registrazione notifica delle persone alloggiate)

N12

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TITOLO IX - CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

 

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Art. 65 - (Certificazione di qualità)

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TITOLO X - GESTIONE E RESPONSABILITÀ - RECLAMI - VIGILANZA - SANZIONI

 

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Art. 66 - (Gestione e responsabilità)

1. Responsabile delle strutture di cui alla presente legge è il titolare dell'autorizzazione all'esercizio (o il gestore).

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Art. 67 - (Reclami)

N30

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Art. 68 - (Accertamento delle violazioni e funzioni di vigilanza)

1. Le violazioni alle norme della presente legge sono accertate dagli organi secondo le vigenti leggi statali e regionali.

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Art. 69 - (Procedimento sanzionatorio)

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del decreto ministeriale 16 ottobre 1991, il regime sanzionatorio è di competenza "del comune"

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Art. 70 - (Sanzioni amministrative in materia di classificazione)

1. N27 L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione disciplinate dalla presente legge è punita con sanzioni amministrative da lire due milioni a lire venti milioni.

2. Salva l'applicazione delle norme previste dal codice penale:

a) il titolare di un esercizio alberghiero che attribuisce alla propria struttura una tipologia diversa

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Art. 71 - (Sanzioni amministrative in materia di tutela dell'ambiente)

1. L'inosservanza delle disposizioni in materia di tutela dell'ambiente, fatti salvi i provvedimenti previsti in materia forestale e di igiene pubblica, nonché del codice della strada e del codice penale, è passibile di una sanzione amministrativa da un minimo di lire tre milioni a un massimo di lire venti milioni.

2. È soggetto a una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni chi consente l'installazione di tende oltre i limiti di superficie previsti d

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Art. 72 - (Sanzioni amministrative in materia di conduzione gestionale)

1. L'inosservanza delle disposizioni connesse alla licenza di esercizio, fatti salvi i provvedimenti previsti dal codice penale nonché quelli previsti dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di lire tre milioni a un massimo di lire nove milioni.

2. Chiunque gestisce una struttura ricettiva disciplinata dalla presente legge senza la prescritta autorizzazione comunale è soggetto, in solido con il proprietario della struttura, qualora fosse persona diversa, a una sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire dodici milioni, oltre al pagamento da lire duecentomila a lire novecentomila per ogni persona ospitata durante tutto il periodo di funzionamento e la immediata chiusura dell'esercizio.

3. Il superamento della capacità ricettiva autorizzata comporta la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni oltre al pagamento da lire centomila a lire trecentomila per ogni persona in esubero e la sospensione per la durata di tre mesi della licenza di esercizio in caso di recidiva.

4. La mancata esposizione al pubblico "del titolo abilitativo"

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TITOLO XI - NORME TRANSITORIE

 

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Art. 73 - (Adeguamento delle strutture)

1. "Entro il primo settennio" N1 di validità di classificazione tutti i soggetti destinatari della presente legge devono adeguare i requisiti qualitativi standar

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Art. 74 - Art. 75

N31

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TITOLO XII - ABROGAZIONE - MODIFICHE - RINVIO

 

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Art. 76 - (Abrogazione della precedente normativa)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 20 giugno 1979, n.35;

b) regolamento regionale 21 luglio 1980, n.

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TITOLO XII - ABROGAZIONE - MODIFICHE - RINVIO

 

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Art. 77 - (Rinvio alla normativa vigente)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si rinvia alle norme statali e regionali vigenti in materia.

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Tabella A

Parte di provvedimento in formato grafico

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Tabella B

Parte di provvedimento in formato grafico

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Tabella C

Parte di provvedimento in formato grafico

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Tabella D

Parte di provvedimento in formato grafico

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Tabella E

Parte di provvedimento in formato grafico

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Tabella F - Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli

N57

 

OSTELLI

STANDARD MINIMI OBBLIGATORI

 

Almeno un terzo delle camere deve avere capacità ricettiva di 4 posti letto con un numero massimo di posti letto per camera

max dieci posti letto per camera

Numero camere con relativo bagno, attrezzate per i turisti con disabilità e/o con limitate capacità motorie

almeno una

Superficie minima delle camere

nove metri quadrati

Cubatura minima per ogni posto letto

otto metri cubi, riducibili a sei nelle località situate oltre i seicento metri di altitudine

Percentuale minima di camere con bagni privati

sessanta per cento

È consentito sovrapporre ad ogni posto letto un altro letto, senza con ciò dover incrementare le dimensioni delle camere, purché sia garantita la cubatura minima di mc. 8 a persona

 

Sale ad uso comune opportunamente arredate e rapportate al numero dei posti letto, dotate di televisori, libri o giornali multilingue e giochi da tavolo

 

Aria condizionata nelle sale ad uso comune, fatta eccezione per le località situate oltre i seicento metri di altitudine

 

Riscaldamento in tutto l'esercizio

 

Almeno un punto ristoro attrezzato per la fornitura della prima colazione

 

Servizio di custodia dei valori in cassaforte

 

Servizio Internet, almeno una stampante e una fotocopiatrice

 

Disponibilità di sistemazione per biciclette e motocicli

 

DOTAZIONI MINIME DELLE CAMERE E DEI BAGNI

 

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Tabella G

Parte di provvedimento in formato grafico

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Tabella G-Bis

N35

Parte di provvedimento in formato grafico

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