Articoli abrogati dalla L.R. 09/04/2018, n. 13, così recitavano:

“Art. 74 - (Classificazione)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere inoltrate alla Provincia competente le domande di classificazione secondo le nuove norme.

Art. 75 - (Autorizzazione amministrativa)

1. Le licenze preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge continueranno ad essere valide sino alla loro scadenza.”

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