N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Art. abrogato dalla L.R. del 04/08/2004 n. 14. L'articolo 50 così recitava: "1. Le cabine-spogliatoio, in qualsiasi materiale realizzate, devono avere una altezza massima di mt. 2,20 e una superficie minima di mq. 2,50. La pavimentazione deve essere levigata e facilmente lavabile.

2. Lungo tutto il lato di accesso alle cabine deve essere realizzato un marciapiede di larghezza minima di un metro.

3. Ogni stabilimento balneare deve essere allacciato alla rete idrica-fognante conforme alle norme previste dalla vigente legislazione statale e regionale o comunque dotato di strutture igienico-sanitarie regolarmente approvate dalla normativa vigente."

Dalla redazione