Articoli abrogati dalla L.R. 09/04/2018, n. 13, così recitavano:

“Art. 12 - (Notifica del provvedimento di classificazione)

1. Il provvedimento di classificazione delle strutture ricettive è adottato dalla Giunta provinciale ed è notificato all'interessato, al Comune in cui è ubicato l'esercizio e all'Assessorato regionale al turismo, per la pubblicazione sull'Annuario nazionale e regionale degli alberghi.

 

Art. 13 - (Pubblicità della classificazione)

1. Entro trenta giorni dalla data di esecutività dei provvedimenti di classificazione o di riclassificazione, la Provincia ne trasmette alla Presidenza della Giunta regionale l'elenco relativo per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale Regione Puglia.”

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