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L. R. Puglia 13/12/2013, n. 42

Disciplina dell’agriturismo.
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TITOLO I
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Art. 1 - Finalità

N7

1. La Regione sostiene la multifunzionalità dell’impresa agricola e la diversificazione delle attività agricole anche tramite la valorizzazione dell’agriturismo, al fine di:

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Art. 2 - Definizione di attività agrituristica

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità disciplinate dalla presente legge ed esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche in forma societaria o associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. N8

2. Possono essere addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi familiari, ai sensi dell’articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Tali addetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale, nonché, ai sensi dell’

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Art. 3 - Locali per attività agrituristiche

1. Per le attività agrituristiche possono essere utilizzate le strutture e i fabbricati o le porzioni di fabbricati, sia a destinazione abitativa che strumentale rispetto all’esercizio dell’attività agricola, esistenti sul fondo. N3

2. L’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici è condizione per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi in materia edilizia finalizzati all’esercizio dell’attività agrituristica.

3. I fabbricati e le strutture destinati alla utilizzazione agrituristica possiedono i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione, ferme restando le norme in tema di accessibilità per le strutture ricettive. I Comuni, nell’ambito delle proprie competenze, possono prevedere deroghe al rispetto dei suddetti requisiti in funzione delle particolari caratteristiche storiche, artistiche, architettoniche e di ruralità dei fabbricati, specie per quanto attiene all’altezza e al volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché delle limitate dimensioni dell’attività esercitata, garantendo gli accomodamenti ragionevoli del caso per l’accessibilità delle persone con disabilità. N11

4. Sono consentiti ampliamenti degli edifici esistenti, strettamente connessi ad esigenze

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Art. 4 - Determinazione di criteri e limiti dell’attività agrituristica

1. La sussistenza della connessione dell’attività agrituristica rispetto a quella agricola è determinata dal confronto del tempo di lavoro annuo dedicato alle attività agrituristiche con il tempo lavoro annuo dedicato alle attività agricole, dal quale dovrà risultare la prevalenza di quest’ultimo. La prevalenza dell’attività agricola rispetto all’agrituristica si realizza quando il tempo impiegato, come numero di giornate di lavoro, per lo svolgimento dell’attività agrituristica nel corso dell’anno solare è inferiore al tempo utilizzato nell’attività agricola, di cui all’articolo 2135 del codice civile.

2. Nella determinazione del fabbisogno di lavoro aziendale dell’attività agricola si terrà conto anche di particolari svantaggi naturali derivanti dalle caratteristiche del territorio e da vincoli di carattere paesaggistico-ambientale, nonché delle tecniche colturali praticate abitualmente dall’imprenditore agricolo. I criteri, sentito l’Osservatorio regionale dell’agriturismo, saranno definiti con apposito provvedimento amministrativo della struttura competente dell’Assessorato regionale all’Agricoltura, da pubblicare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. N15

3. Fatto salvo il rispetto della sussistenza della connessione di cui al comma 1, i limiti entro i quali può essere esercitata l’attività agrituristica sono fissati per ogni azienda nella seguente misura:

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Art. 4-bis - Attività ricreative, culturali, didattiche e di pratica sportiva

N21

1. Nell’ambito delle attività di cui all’articolo 2, comma 3, lettera d), rientra anche l’organizzazione:

a) di servizi ricreativi compresi quelli volti a promuovere il benessere psico-fisico della persona;

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Art. 5 - Norme igienico - sanitarie

1. I locali, le attrezzature e i servizi destinati all’attività agrituristica devono possedere i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia, al fine di garantire la sicurezza degli ospiti e degli operatori.

2. Il Comune, tenuto conto di quanto disposto all’articolo 3 e delle particolari caratteristiche storiche, artistiche, architettoniche e di ruralità degli edifici da utilizzare per l’attività agrituristica, specie per quanto attiene all’altezza e al volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché delle limitate dimensioni dell’attività esercitata, stabilisce specifici parametri edilizi atti a consentire lo svolgimento di attività agrituristiche in tali edifici, anche in deroga alle norme previste

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Art. 6 - Elenco regionale degli operatori agrituristici e relativa iscrizione

1. La Regione istituisce l’elenco dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche definite all’articolo 2, anche con finalità di monitoraggio dell’andamento del settore agrituristico a livello regionale. L’iscrizione è condizione necessaria per la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 9. L’elenco è tenuto dalla struttura competente dell’Assessorato regionale all’Agricoltura. N23

2. L’iscrizione nell’elenco è preclusa, salvo che non abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro che:

a) hanno riportato, nell’ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

b) sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi d

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Art. 7 - Modifiche e cancellazioni dall’elenco regionale degli operatori agrituristici

1. Gli imprenditori agricoli iscritti nell’elenco regionale degli operatori agrituristici, fatto salvo quanto disposto dalle norme transitorie, sono tenuti a comunicare al Comune e alla struttura competente dell’Assessorato regionale all’Agricoltura, ogni variazione dei requisiti soggettivi che possono comportare l’esclusione dall’elenco, nonché le modifiche strutturali dell’azienda che possono comportare variazioni al certificato di iscrizione e alle attività agrituristiche e

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Art. 8 - Requisito professionale

N30

1. Al fine di migliorare l’offerta agrituristica e di acquisire maggiore professionalità nell’esercizio dell’attività, i soggetti iscritti nell’elenco regionale degli oper

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Art. 9 - Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

N33

1. L’imprenditore agricolo, a seguito dell’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici e in possesso del certificato di abilitazione previsto nell’articolo 8, inoltra al Comune nel cui territorio sono ubicati i fabbricati da utilizzare per le attività agrituristiche, una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 1

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Art. 10 - Autorizzazione comunale

N34

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Art. 11 - Obblighi amministrativi degli operatori agrituristici. Sospensione e revoca dell’autorizzazione comunale

1. L’impresa agrituristica è tenuta a:

a) intraprendere l’attività entro il termine massimo di centottanta giorni dalla presentazione della SCIA di cui all’articolo 9;

b) esporre al pubblico copia del certificato di iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici di cui all’articolo 6, nonché della SCIA;

c) comunicare al Comune l’eventuale sospensione dell’attività che non può essere comunque superiore ad un anno;

d) rispettare i limiti e le modalità di esercizio dell’attività indicati nella SCIA;

e) esporre al pubblico, in luogo ben visibile, una tabella riepilogativa, contenente le caratteristiche delle strutture e i prezzi dei servizi praticati nel corso dell’anno e comunicate alla Regione Puglia, come previsto alla lettera f);

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Art. 11-bis - Periodi di apertura

N38

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Art. 12 - Riserva di denominazione. Classificazione

N39

1. L’uso della denominazione agriturismo, e dei termini attributivi derivati, è riservato esclusivamente alle imprese agricole che e

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Art. 13 - Osservatorio regionale dell’agriturismo

1. È istituito presso la Regione Puglia, quale organo consultivo, l’Osservatorio regionale dell’agriturismo con sede presso la struttura competente dell’Assessorato regionale all’Agricoltura. N5

2. L’Osservatorio è composto dai rappresentanti degli assessorati regionali all’agricoltura e al turismo, nonché da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e per ciascun

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Art. 14 - Programmazione e sviluppo dell’agriturismo

N42

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TITOLO II - VIGILANZA - CONTROLLO - SANZIONI
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Art. 15 - Vigilanza e controllo

1. La vigilanza e il controllo sull’osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge, per la violazione delle quali è prevista una sanzione amministrativa, sono esercitate dai Comuni, fatto salvo quanto previsto nel comma 3-bis. N43

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Art. 16 - Disposizioni sanzionatorie

N45

1. L’applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative ha lo scopo di prevenire, contrastare e reprimere l’esercizio abusivo delle attività agrituristiche, di tutelare la professionalità degli imprenditori agricoli e di garantire agli utenti il legittimo diritto di usufruire di beni e servizi prodotti secondo le regole della buona arte e della migliore qualità.

2. Ai trasgressori delle disposizioni di cui alla presente legge sono irrogate le sanzioni pecuniarie amministrative, consistenti nel pagamento di una somma di denaro nei casi e nelle misure seguenti:

a) in caso di mancato rispetto dei limiti e delle modalità indicate nel titolo abilitativo: da un minimo edittale di euro 500 a un massimo edittale di euro 3 mila;

b) in caso di mancata esposizione in modo ben visibile al pubblico del certificato di iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici: da un minimo edittale di euro 100 a un massimo edittale di euro 600;

c) in caso di man

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Art. 16-bis - Monitoraggio e valutazione

N46

1. La Giunta regionale cura il monitoraggio sullo stato

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Art. 17 - Rilevazione dei dati sui flussi turistici

1. Per quanto riguarda la rilevazione dei dati sui flussi turistici all’interno del sistema dell’agriturismo, nonché le relativ

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TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI
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Art. 18 - Norme transitorie

1. Nelle more dell’istituzione dell’elenco regionale di cui all’articolo 6 della presente legge, l’elenco regionale di cui all’articolo 5 della l.r. 34/1985 resta valido sino al completo trasferimento degli iscritti aventi diritto.

2. I Comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono effettuare il monitoraggio sullo stato di operatività delle aziende agrituristiche ricadenti nel territorio di propria competenza, iscritte nell’elenco regionale istituito ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 34/1985. L’esito del monitoraggio deve essere trasmesso alla struttura competente dell’Assessorato regionale all’Agricoltura della Regione.

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Art. 19 - Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta alcuna implicazione di natura finanziaria a carico del bilancio regionale.

 

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