Articolo abrogato dall'art. 12, comma 1, della L.R. 19/02/2024, n. 4, così recitava:

"Art. 10 - Autorizzazione comunale

1. Il Comune rilascia l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività agrituristica, verificata la conformità della documentazione prodotta a corredo della SCIA e la corrispondenza con quanto autorizzato nel certificato di iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici.

2. Il Comune, entro trenta giorni dalla data del rilascio, invia copia dell’autorizzazione comunale alla struttura competente dell’Assessorato regionale all’Agricoltura della Regione.

3. Le aziende agricole di cui al comma 9 dell’articolo 6, già dotate di autorizzazione comunale così come prevista dalla precedente normativa, non necessitano di nuova autorizzazione ai sensi dell’articolo 18."

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