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Deliberaz. G.R. Puglia 16/05/2017, n. 704

Legge Regionale 42/2013 “Disciplina dell’agriturismo”. Nuove disposizioni attuative. Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2014, n. 1399.
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Testo del provvedimento

L’Assessore all’Agricoltura Dott. Leonardo Di Gioia sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. Diversificazione, confermata dal Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari Dott. Luigi Trotta, e dalla Dirigente della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali DOTT.SSA Rosa Fiore, riferisce quanto segue:


Premesso che:

La Legge 20 febbraio 2006 n. 96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, detta i principi fondamentali in materia di agriturismo.

La Legge Regionale del 13 dicembre 2013 n. 42, pubblicata sul BURP n. 169 del 20 dicembre 2013, disciplina l’attività agrituristica nella Regione Puglia.

L’articolo 6 - Elenco regionale degli operatori agrituristici e relativa iscrizione - della precitata Legge Regionale n. 42:

- al comma 1 affida alla Regione Puglia, Area Politiche per lo sviluppo rurale, l’istituzione e la tenuta dell’elenco degli operatori agrituristici;

- al comma 5 conferisce all’Area Politiche per lo Sviluppo rurale il potere sostitutivo in caso di inadempienza del Comune nell’istruttoria della domanda di iscrizione all’elenco.

L’articolo 18, comma 6 - Norme transitorie - della Legge Regionale n. 42/2013 stabilisce espressamente che, a seguito della definizione della nuova procedura di riordino delle Province avviata con il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 e successive modificazioni, “la Giunta regionale può individuare le attività amministrative da affidare alla Città metropolitana e alle amministrazioni provinciali competenti per territorio.”.

La Legge 7 aprile 2014 n. 56 detta, con specifico riferimento alle Città Metropolitana, ivi compresa quella di Bari, “che il l° gennaio 2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime” - art.1, comma 16.

La Deliber

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