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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Puglia 22/05/1985, n. 34
L. R. Puglia 22/05/1985, n. 34
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[Premessa] |
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Articolo 1 - (Obiettivi della legge)1. La Regione Puglia, in armonia con gli indirizzi di politica agricola nazionale comunitaria e con i |
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Articolo 2 - (Attività agrituristiche)1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ospitalità e promozione svolte da imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del CC, singoli o associati e dai loro familiari di cui all’art. 230 bis del CC, attraverso la utilizzazione di strutture aziendali o interaziendali |
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Articolo 3 - (Utilizzo locali per attività agrituristiche)1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell’abitazione dell’imprenditore agricolo, ubicati nel fondo, nonché gli edi |
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Articolo 4 - (Promozione dell’offerta e della domanda turistica)1. La Regione finanzia le spese concernenti: a) la realizzazione di studi e indagini relative all’agriturismo, la realizzazione di manifestazioni, |
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Articolo 5 - (Elenco regionale degli operatori agrituristici)1. Presso la Regione Puglia è istituito l'elenco degli imprenditori agricoli che praticano l'agriturismo. 2. All’elenco possono essere iscritti i conduttori di aziende agricole di cui all’art. 2 della presente legge che intendono praticare l'offerta agrituristica per almeno 60 giorni all’anno, ovvero dei familiari conviventi. La domanda di iscrizione deve essere indirizzata al Comune dove ha sede il centro aziendale e deve contenere la descrizione dettagliata delle attività che il richiedente intende svolgere e l'indicazione dei requisiti propri dell’azienda che rendono possibile lo svolgimento delle attività stesse. |
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Articolo 6 - (Obblighi agli operatori iscritti nell’elenco)1. L'operatore iscritto nell’elenco regionale ha l'obbligo di esporre al pubblico il certificato di cui al terz'ultimo comma dell’articolo precedente e di esercitare le attività consentite nei limiti e con |
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Articolo 7 - (Iniziative finanziabili agli operatori agricoli)1. Per l'attuazione della presente legge, la Regione concede contributi finanziari in conto capitale agli imprenditori agricoli, singoli o associati, le cui aziende ricadono nelle zone delimitate ai sensi del precedente art. 3 e che siano iscritti o abbiano richiesto di iscriversi nell’elenco di cui al precedente art. 5. 2. I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi per |
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Articolo 8 - (Misura dei contributi)1. I contributi per l'iniziativa di cui alla lettera a) del precedente art. 7 sono fissati nella misura massima del 60% della spesa ritenuta ammissibi |
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Articolo 9 - (Richiesta del concorso finanziario regionale)1. Le domande per la concessione dei contributi per le iniziative di cui al secondo comma del precedente art. 7 devono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale e presentate all’Assessorato regionale all'Agricoltura e Foreste entro il 31 marzo di ogn |
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Articolo 10 - (Concessione ed erogazione dei finanziamenti)1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere i singoli finanziamenti sulla base delle domande istruite ai |
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Articolo 11 - (Vincolo di destinazione)1. I locali, gli impianti e le attrezzature realizzati con il concorso finanziario regionale ai sensi |
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Articolo 12 - (Caratteristiche delle strutture agrituristiche)1. I locali e gli alloggi destinati alla utilizzazione agrituristica devono possedere idonei requisit |
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Articolo 13 - (Norma finanziaria)Omissis |
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