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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 23/02/2015, n. 2
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- L.R. 12/03/2021, n. 6
- L.R. 03/08/2017, n. 13
- L.R. 29/07/2016, n. 16
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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Finalità)1. La Regione Piemonte, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale, promuove e disciplina l'agriturismo al fine di: a) favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territo |
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Capo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE |
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Art. 2 - (Definizione di agriturismo)1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. 2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi d |
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Art. 3 - (Criteri e limiti dell'attività agrituristica)1. Al fine di meglio qualificare l'attività agrituristica, di promuovere i prodotti agroalimentari regionali e di caratterizzare l'offerta enogastronomica piemontese, l'azienda agrituristica si attiene ai seguenti criteri: a) apportare, nella preparazione e somministrazione di pasti e bevande, una quota di prodotto proprio il cui costo non sia inferiore al 25 per cento del costo totale del prodotto utilizzato; b) apportare, nella preparazione e somministrazione di pasti e bevande, una quota di prodot |
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Art. 4 - (Prevalenza dell'attività agricola e connessione dell'attività agrituristica)1. L'attività agricola dell'azienda o delle aziende, in caso di imprenditori agricoli associati, deve rimanere prevalente rispetto all'attività agrituristica. 2. La prevalenza dell'attività agricola si realizza quando, a scelta dell'imprenditore, sussista una delle seguenti condizioni: a) il tempo di lavoro impiegato per lo svolgimento dell'attività agricola nel corso dell'anno solare è superiore al tempo utilizzato nell'atti |
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Art. 5 - (Criteri e modalità per la verifica del rapporto di prevalenza)1. La prevalenza e la connessione sono dimostrate dall'imprenditore agricolo che intende svolgere l'attività agrituristica tramite apposita relazione sull'attività agrituristica in forma di autocertificazione da presentare secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 14. 2. Nella relazione di cui al comma 1 sono indicate: |
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Art. 6 - (Ospitalità rurale familiare)1. N5 |
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Art. 7 - (Alloggi agrituristici e spazi per campeggi)1. Sono alloggi agrituristici i locali siti in fabbricati rurali, e quelli collocati in immobili rurali, quali baite, alpeggi, malghe e simili, siti in zone montane, nei quali viene data ospitalità ai turisti dagli imprenditori agricoli. 2. La capacità ricettiva di un'azienda agricola in alloggio agrituristico non può essere superiore ai trentacinque posti le |
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Art. 8 - (Immobili destinati all'attività agrituristica)1. Gli imprenditori agricoli per le attività agrituristiche possono utilizzare i fabbricati o le parti di essi esistenti da almeno tre anni sul fondo alla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 10 o della richiesta di variazione dell'attività esistente, e conformi alla normativa urbanistico-edilizia. In deroga alla normativa vigente, possono essere utilizzati per attività agrituristiche anche i fabbricati rurali la cui destinazione d'uso è stata modificata negli ultimi cinque anni alla data di presentazione della SCIA. 2. Qualora l'imprenditore agricolo svolga la propria attivit&agrav |
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Art. 9 - (Norme igienico-sanitarie e requisiti tecnici ed igienico-sanitari)1. Le camere e le unità abitative degli alloggi agrituristici devono possedere i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla legge regionale 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, legge regionale 15 aprile 1985, n. 31), come modificata dalla legge regionale 30 settembre 2002, n. 22. 2. Le camere e le unità abitative devono disporre almeno dei seguenti servizi igienico-sanitari: un wc ogni dieci persone, un bagno o doccia og |
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Art. 10 - (Segnalazione certificata di inizio attività)1. Chiunque intende gestire un'azienda agrituristica presenta una SCIA, ai sensi dell' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in modalità telematica al SUAP del comune sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, su apposita modulistica predisposta e resa disponibile dalla struttura regionale compe |
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Art. 11 - (Sospensione e cessazione dell'attività agrituristica)1. L'esercizio dell'attività agrituristica, svolto in assenza di SCIA, comporta, oltre alla sanzione di cui all'articolo 17, comma 1, la cessazione dell'attività medesima. 2. In caso di sopravvenuta carenza di una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività, il comune, anche su segnalazione di altra autorità competente, assegna un termine per il rip |
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Art. 12 - (Riserva di denominazione, classificazione e marchi identificativi delle aziende agrituristiche)1. L'uso della denominazione "agriturismo" e dei suoi termini attributivi derivati è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano le attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 2. 2. L'uso della denominazione "ospitalità rurale familiare" è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli professionali che esercitano le attività turistiche ricettive ai sensi dell'articolo 6. |
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Capo III - INTERVENTI PER LO SVILUPPO |
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Art. 13 - (Interventi per lo sviluppo)1. La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione adottati in base alla no |
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Capo IV - DISPOSIZIONI ATTUATIVE |
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Art. 14 - (Regolamento di attuazione)1. La Giunta regionale, con proprio regolamento da approvarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente, con riferimento alle attività agrituristiche, disciplina: a) i parametri per la definizione dei rapporti di prevalenza e connessione tra attività agricola e attività agrituristica sulla base di apposite tabelle per il calcolo delle ore lavorative occorrenti per l'attività agricola, le modalità di conteggio, i criteri per la determinazione delle relative percentuali di prodotti agricoli aziendali da utilizzarsi nella somministrazione di pasti e bevande, i valori "della produzione standard"N4 nonché i limiti di ristorazione tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 4; |
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Capo V - OBBLIGHI, DIVIETI, VIGILANZA E SANZIONI |
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Art. 15 - (Obblighi e divieti)1. Gli imprenditori agricoli, singoli e associati, che esercitano le attività di cui alla presente legge hanno il compito di: a) ottemperare, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, alle procedure di segnalazione per l'avvio dell'attività al SUAP territorialmente competente; b) ottemperare, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, alle procedure di segnalazione per le variazioni dell'attività al SUAP territorialmente competente; c) ottemperare, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, alle procedure di comunicazione della sospensione e cessazione volontaria dell'attività al SUAP territorialmente competente; |
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Art. 16 - (Funzioni di vigilanza e controllo)1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 |
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Art. 17 - (Sanzioni)1. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00. 2. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 15, comma 1, lettere b) e c) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00. 3. Chiunque gestisce un'azienda agrituristica in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere d) ed e) ovvero attribuisce al proprio esercizio una classifica diversa da quella |
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Art. 18 - (Applicazione delle sanzioni)1. L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 17, commi da 1 a 6 e da 9 a 10 sono di competenza del comune, quelle di cui all'articolo 17 |
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Art. 19 - (Clausola valutativa)1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di promozione delle attività di agriturismo, di incremento dei livelli occupazionali e di diffusione dell'ospitalità rurale familiare, nonché della semplificazione delle procedure. |
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Capo VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI E ABROGAZIONE DI NORME |
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Art. 20 - (Disposizioni transitorie e finali)1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 valgono le disposizioni, per quanto compatibili, de |
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Art. 21 - (Abrogazione di norme)1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la l.r. 38/1995; |
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