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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 21/03/1984, n. 18
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- L.R. 27/01/2009, n. 3
- L.R. 04/02/2008, n. 6
- L.R. 02/02/2000, n. 12
- L.R. 07/08/1997, n. 46
- L.R. 07/08/1986, n. 34
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Titolo I. - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1. - (Obiettivi)1. Con la presente legge la Regione disciplina e coordina la programmazione delle iniziative in materia di opere e lavori pubblici e |
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Art. 2. - (Ambito di intervento)1. Le norme della presente legge si applicano alle opere e ai lavori pubblici e di interesse pubblico che si realizzano sul territorio |
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Art. 3. - (Soggetti attuatori)1. I soggetti attuatori degli interventi di cui alla presente legge, sono: a) la Regione, nei limiti previsti dall’articolo 9; b) gli enti locali territoriali; |
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Titolo II. - (PROGRAMMAZIONE) |
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Art. 4 - (Procedure di programmazione) |
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Art. 5 - (Piano pluriennale delle opere e dei lavori pubblici) |
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Art. 6 - (Programmi di intervento annuali e pluriennali) |
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Art. 7 - (Criteri per la formazione del Piano pluriennale delle opere e dei lavori pubblici e dei Programmi di intervento annuali e pluriennali) |
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Art. 8. - Omissis
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Titolo III. - OPERATIVITÀ
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Art. 9. - (Modalità di intervento)1. Gli interventi di cui alla presente legge possono essere realizzati direttamente dalla Regione o dai soggetti di cui al precedente articolo 3. |
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Art. 10. - (Interventi finanziari)1. La Regione concede contributi in capitale, contributi costanti in annualità e presta garanzie fidejussorie, fino al 100% dei cos |
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Art. 11. - (Contributi in capitale)1. I contributi in conto capitale p |
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Art. 12. - (Fidejussoni e contributi in annualità)1. La Regione incentiva la realizzazione delle opere inserite nei programmi operativi comunali o nei programmi pluriennali degli interventi attuativi dei piani d’ambito approvati dalle autorità d’ambito di cui alla L.R. 13/1997 da finanziarsi attraverso l’accensione di mutuo con: a |
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Art. 13. - (Contributi suppletivi)1. La Regione può concedere contributi suppletivi per aggiudicazione dei lavori con aumento sul prezzo di appalto, lavori imprevisti, danni di forza maggiore, tacitazio |
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Art. 14. - (Concorso organizzativo)1. La Regione può fornire la consulenza ed anche l'assistenza tecnico-amministrativa in tutte le fasi di realizzazione delle opere e dei lavori di competenza dei soggetti di cui al precedente articolo 3, anche in coordinamento, mediante |
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Art. 15. - (Ammissione ai contributi)1. Ai sensi dell'articolo 37 bis della legge regionale 56/77 e successive modificazioni, è vincolante, per la conc |
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Art. 16. - (Adempimenti dei soggetti beneficiari)1. I soggetti ammessi a contributo devono rispettare, per l'espletamento di tutti gli adempimenti di loro competenza, i termini loro |
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Art. 17. - (Procedure per l'aggiudicazione dei lavori)1. Per le procedure di aggiudicazione delle opere e dei lavori pubblici si applicano le norme stabilite dalle leggi vigenti. 2. La licitazione privata, ai sensi della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce il metodo normale di aggiudicazione degli appalti. |
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Art. 18 - (Pareri ed approvazione progetti) |
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Art. 19. - (Programma dei lavori e revisione prezzi)1. Il programma di cui all'articolo 1 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, deve essere predisposto per le opere e lavori pubblici di impor |
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Art. 20. - (Pubblica utilità)1. L'approvazione dei progetti per l'esecuzione di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico della Regione o degli Enti territ |
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Art. 21. - (Collaudi)1. Per tutte le opere di competenza dei soggetti di cui all'articolo 3 della presente legge, realizzate con il concorso della Regione e per le quali è previsto l'at |
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Art. 22. - (Albo collaudatori)1. È istituito uno speciale Albo dei collaudatori le cui modalità di formazione e di tenuta sono stabilite da apposito regolamento approvato dal Consiglio Regionale. |
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Titolo IV. ORGANI CONSULTIVI
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Art. 23. - (Comitato Regionale per le Opere Pubbliche) |
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Art. 24. - (Sezioni del Comitato) |
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Art. 25 - (Compiti e pareri del Comitato) |
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Art. 26. - (Presidenza e organizzazione del Comitato) |
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Art. 27. - (Composizione delle sezioni del Comitato) |
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Art. 28. - (Funzionamento del Comitato e delle sezioni) |
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Art. 29. - (Seduta plenaria e relazione sull'attività del Comitato) |
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Art. 30 - (Compensi dei membri del Comitato) |
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Art. 31. - (Banca dati) |
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Titolo V. - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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Art. 32. - (Regolamento di attuazione)1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale presenta la proposta del Regolamento di at |
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Art. 33. - (Entrata in vigore della presente legge e abrogazione di norme preesistenti)1. La presente legge si applica a tutte le opere pubbliche e lavori pubblici e di interesse pubblico, ivi compresi quelli per i quali non sia ancora intervenuta l'approvazione dei progetti da parte degli organi regionali già preposti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione di cui all'art. 32. Sino a tale data continuano ad applicarsi le norme di finanziamento, di programmazione, procedurali e di disciplina degli organi consultivi previsti dalle leggi regionali vigenti. 2. Fatto salvo il disposto del 1° comma, sono abrogate le norme di finanziamento, programmazione, procedurali e di istituzioni di organi consultivi, limitatamente alle competenze ai medesimi attribuite in materia di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico, previste d |
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Art. 34 - (Disposizioni finanziarie)1. Per l'attuazione della presente legge vengono istituiti appositi capitoli la cui dotazione viene determinata con la legge di approvazione del bilancio annuale. |
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