N5 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 02/02/2000, n. 12 e, successivamente, abrogato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 04/02/2008, n. 6, così recitava:

"Art. 25 - Compiti e pareri del Comitato.

1. Il Comitato regionale per le opere pubbliche nell'ambito delle sue funzioni consultive, esprime parere sui progetti di opere e lavori pubblici di cui all'articolo 18, secondo comma, di importo complessivo superiore a lire 1.000.000.000, salve le modifiche che possono essere disposte dal regolamento di attuazione, e su quelli per i quali i soggetti attuatori hanno richiesto il parere ai sensi dell'articolo 18, sesto comma.

2. Il Comitato regionale per le opere pubbliche si esprime inoltre:

a) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti per opere finanziate dalla Regione e a seguito di vertenze sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali;

b) su ogni altra questione in materia di opere e lavori pubblici richiesta da atti normativi, dagli organi regionali o dai soggetti attuatori di cui all'articolo 3.

3. I pareri del Comitato regionale per le opere pubbliche devono essere forniti entro 60 giorni a decorrere dal ricevimento della documentazione completa."

Dalla redazione