Articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 04/02/2008, n. 6, così recitava:

"Art. 28 - Funzionamento del Comitato e delle sezioni.

Sono invitati a partecipare alle sedute, di volta in volta, quali membri aggiunti per le sole materie di competenza e senza diritto al voto, un funzionario del Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo competente per territorio, ove questi non faccia parte della sezione quale membro effettivo, i funzionari di Enti pubblici ed altri esperti di settori interessati. Qualora ne facciano richiesta al momento della trasmissione degli atti, sono invitati, senza diritto di voto, i rappresentanti degli Enti pubblici e delle Amministrazioni pubbliche interessate agli oggetti posti all'ordine del giorno.

Possono partecipare, senza diritto di voto, i Consiglieri regionali.

I Presidenti del Comitato e delle sezioni nominano i relatori fra i membri effettivi.

Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei membri effettivi ed i pareri sono validi quando siano adottati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente."

Dalla redazione