Articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 04/02/2008, n. 6, così recitava:

"Art. 31 - Banca dati.

Tutti i soggetti attuatori di cui all'articolo 3 della presente legge devono - entro il 31 dicembre di ogni anno e per ogni contratto di appalto per il quale sia stato approvato il certificato di collaudo o il certificato di regolare ultimazione dei lavori - inviare alla Presidenza della Regione Piemonte, una scheda, predisposta dalla Regione, contenente i seguenti dati:

a) indicazione alle Ditte aggiudicatarie;

b) modalità di appalto prescelta;

c) nome del progettista, nome del direttore dei lavori, nome del collaudatore;

d) prezzo iniziale dell'appalto, costo finale dell'opera;

e) numero e importo delle perizie suppletive, con relativa stipulazione di nuovi prezzi;

f) importo della revisione prezzi;

g) importo delle riserve iscritte in contabilità;

h) interessi pagati e/o richiesti per ritardi nei pagamenti delle rate di acconto e revisionali;

i) tempo previsto per l'esecuzione - tempo effettivamente impiegato;

l) nome delle Ditte subappaltatrici e importi di lavoro da loro eseguito;

m) per le opere assistite da contributo regionale, il numero della legge che consente il finanziamento dell'opera.

Per contratti d'appalto stipulati dalla Regione, la scheda verrà compilata dai servizi competenti e trasmessa, entro il 31 dicembre di ogni anno, dalla Presidenza della Regione.

I dati verranno pubblicati sul B.U.R. entro il 30 giugno dell'anno successivo."

Dalla redazione