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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 4 - (Funzioni di organizzazione del servizio)
1. Le province e i comuni di ciascun ambito territoriale ottimale esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani come di seguito identificate:
a) specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantità e della qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a recupero o smaltimento e, in generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti;
b) elaborazione, approvazione e aggiornamento del relativo piano d’ambito, finalizzato alla realizzazione degli impianti e all’acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie all’erogazione dei servizi;
c) determinazione dei livelli di imposizione tariffaria, finalizzazione e destinazione dei proventi tariffari e definizione del piano finanziario relativo al piano d’ambito;
d) definizione del modello organizzativo e individuazione delle modalità di produzione dei servizi;
e) affidamento dei servizi, conseguente alla individuazione della loro modalità di produzione;
f) controllo operativo, tecnico e gestionale sull’erogazione dei servizi.
2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d) sono esercitate d’intesa con la Giunta regionale quando sono relative ad opere strategiche, intendendosi per tali i termovalorizzatori, gli impianti finalizzati all’utilizzo energetico dei rifiuti e le discariche a servizio dei medesimi.
3. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le province e i comuni si attengono alle direttive generali ed agli indirizzi regionali in materia di gestione dei rifiuti e di qualità dei servizi.
Art. 5 - (Forma di cooperazione tra gli enti locali. Conferenze d’ambito)
1. Le province e i comuni di ciascun ambito territoriale ottimale esercitano le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso apposite conferenze d’ambito, che operano, in nome e per conto degli enti locali associati, secondo modalità definite dall’apposita convenzione che le istituisce, stipulata ai sensi della normativa sull’ordinamento degli enti locali, sulla base della convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
2. La conferenza d’ambito ha autonomia funzionale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile per le attività connesse alle proprie funzioni.
Art. 6 - (Conferenze d’ambito. Composizione e funzioni)
1. In ciascun ambito territoriale ottimale a base provinciale o sovraprovinciale è istituita una conferenza d’ambito per l’organizzazione e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di seguito denominata conferenza d’ambito, composta dai presidenti delle province e da rappresentanze dei sindaci dei comuni ricompresi nell’ambito territoriale ottimale costituite in forma unitaria o per gruppi di comuni.
2. Le conferenze d’ambito deliberano a maggioranza qualificata dei voti espressi in base alle quote di rappresentatività fissate dalla convenzione che disciplina la forma di cooperazione tra gli enti locali, sulla base della popolazione, dell’estensione del territorio ricompreso nell’ambito e tenendo conto della necessità di rappresentare equamente le diverse esigenze del territorio. Il 50 per cento dei voti è riservato ai comuni, mentre il restante 50 per cento dei voti è attribuito alle province ricadenti nello stesso ambito territoriale ottimale.
3. Le conferenze d’ambito esercitano le seguenti funzioni:
a) approvano il piano d’ambito;
b) definiscono il modello organizzativo e individuano le forme di gestione dei servizi;
c) determinano le tariffe del servizio e dispongono in ordine alla destinazione dei relativi proventi;
d) definiscono la propria struttura organizzativa, prevedendo eventuali forme di articolazione sul territorio;
e) approvano le modifiche della convenzione che disciplina la forma di cooperazione tra gli enti locali, con le procedure e le maggioranze qualificate definite dalla convenzione stessa.
4. Le strutture organizzative delle conferenze d’ambito, istituite ai sensi dell’articolo 30, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) esercitano, anche con personale distaccato dagli enti partecipanti, le seguenti funzioni:
a) predisposizione degli atti della conferenza d’ambito, nonché effettuazione delle ricognizioni, delle indagini e di ogni altra attività a ciò finalizzata;
b) esecuzione delle deliberazioni della conferenza d’ambito ed in particolare del programma degli interventi e l’acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie per l’erogazione del servizio;
c) compimento degli atti necessari all’affidamento della gestione del servizio, compresa la stipula del contratto di servizio con i gestori;
d) controllo operativo, tecnico e gestionale sull’erogazione del servizio;
e) ogni altra attività attribuita dalla conferenza d’ambito.
5. Nel caso di articolazione degli ambiti territoriali ottimali in aree territoriali omogenee, ferme restando le competenze delle conferenze d’ambito, per ciascuna di tali aree può essere istituita una assemblea composta dai sindaci o assessori delegati dei comuni appartenenti all’area interessata e, negli ambiti territoriali ottimali sovraprovinciali, dal presidente o assessore delegato della provincia competente per territorio, cui sono attribuite le seguenti funzioni:
a) esprimere un parere preventivo, obbligatorio e vincolante limitatamente alle previsioni del piano d’ambito in materia di conferimenti separati, raccolta differenziata, raccolta e trasporto dei rifiuti residuali indifferenziati relativi all’area territoriale omogenea di riferimento;
b) verificare il regolare svolgimento delle attività di cui alla lettera a) durante tutta la durata della gestione con facoltà, esaminate e valutate le criticità rilevate dagli uffici della conferenza d’ambito o segnalate da singoli comuni, di proporre alla conferenza d’ambito proposte di ottimizzazione dei servizi.”
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