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Deliberaz. C.R. Piemonte 13/03/2007, n. 117-10731

Approvazione del Piano di tutela delle acque.

Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 23/05/2008, n. 12
- L.R. 11/02/2009, n. 5
- Delib. C.R. 24/03/2009, n. 247-13730
- Delib. G.R. 21/05/2014, n. 66-7657
- Delib. G.R. 11/07/2016, n. 40-3620
- Delib. G.R. 20/09/2016, n. 163-30468

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[Premessa]



(omissis)


Tale deliberazione, nel testo che segue, emendato, è posta in votazione: il Consiglio approva.

Il Consiglio regionale

Preso atto che:

- la Giunta regionale con deliberazione n. 21-12180 del 6 aprile 2004, in attuazione dell’articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, recante norme in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, e in linea con gli orientamenti espressi dall’Unione europea nella direttiva quadro 2000/60/CE, sulla base delle risultanze degli studi e delle indagini condotti, ha approvato il progetto di Piano di tutela delle acque, (di seguito denominato PTA), quale strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e più in generale alla protezione dell’intero sistema idrico superficiale e sotterraneo piemontese;

- dell’approvazione del progetto di PTA è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2004, nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 14 dell’8 aprile 2004 e sul sito Internet della Regione, con la precisazione dei tempi, dei luoghi e delle modalità con cui chiunque interessato potesse prendere visione e consultare la documentazione;

- il progetto di PTA e la relativa documentazione sono stati integralmente pubblicati su apposita sezione del sito Internet della Regione all’interno della quale è stata attivata una procedura informatizzata per l’invio on line delle osservazioni, nonché depositati per la consultazione presso le sedi della Regione e delle province piemontesi con la predisposizione di un registro sul quale sono state annotate le osservazioni sul progetto di PTA;

- con specifici incontri, tenutisi per aree territoriali, le comunità locali sono state informate dell’incidenza del Piano s

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Allegato A - Norme di piano
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Titolo I - Finalità, contenuti ed effetti del piano di tutela delle acque
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Art. 1. - (Finalità del Piano di tutela delle acque)

1. L’acqua è un diritto e un patrimonio comune appartenente all’umanità e a tutte le specie viventi, bene pubblico essenziale per l’ambiente e per il progresso economico e sociale, da proteggere, condividere e utilizzare in quanto tale.

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Art. 2. - (Contenuti del Piano di tutela delle acque)

1. Il Piano di tutela delle acque, sulla base dei risultati dell’attività conoscitiva svolta, individua:

a) i corpi idrici soggetti a obiettivi di qualità ambientale;

b) i corpi idrici a specifica destinazione ed i relativi obiettivi di qualità funzionale;

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Art. 3. - (Elaborati del Piano di tutela delle acque)

1. Il Piano di tutela delle acque è costituito dai seguenti documenti:

a) la relazione generale, articolata in:

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Art. 4. - (Obiettivi a scala di bacino)

1. Il Piano di tutela delle acque è redatto sulla base degli obiettivi e delle priorità d’intervento stabiliti dal Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po con delibera

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Art. 5. - (Efficacia delle norme del Piano di tutela delle acque)

1. Il Piano di tutela delle acque costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 170, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), piano stralcio di settore del piano di bacino del fiume Po, nonché piano settoriale attuativo e variante del piano territoriale regionale ai sensi dell’articolo 8 bis della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela ed uso del suolo), modificato dall’articolo 9 della legge regionale 10 novembre 1994, n. 45.

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Art. 6. - (Effetti del Piano di tutela delle acque nei rapporti della Regione con lo Stato e con altri soggetti)

1. Le norme del Piano di tutela delle acque e le relative disposizioni di attuazione

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Art. 7. - (Approvazione del Piano di tutela delle acque)

1. La Giunta regionale approva il progetto del Piano di tutela delle acque, di seguito denominato progetto di piano.

2. Dell’approvazione del progetto di piano è data notizia nella Gazzetta ufficiale, nel Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione, con la precisazione dei tempi, dei luoghi e delle modalità con cui chiunque sia interessato pu

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Art. 8. - (Dinamicità del Piano di tutela delle acque)

1. Il Piano di tutela delle acque è strumento dinamico che opera, sulla base d

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Art. 9. - (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale presenta ogni due anni al Consiglio regionale e al Forum per l

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Art. 10. - (Strumenti di attuazione del Piano di tutela delle acque)

1. Il Piano di tutela delle acque è attuato, attraverso l’azione coordinata di tutte le istituzioni competenti in materia secondo i principi di cui all’articolo 1, comma 3, mediante:

a) l’emanazione delle disposizioni di attuazione del piano stesso adottate dalla Giunta regionale;

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Art. 11. - (Sistema informativo delle risorse idriche)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1 la Regione Piemonte si avvale di uno strumento informatizzato, denominato Sistema informativo delle risorse idriche, per la raccolta delle informazioni relative alla caratterizzazione del sistema fisico e territoriale, degli elementi di impatto e dello stato quali-quantitativo delle acque, concernente in particolare:

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Art. 12. - (Divulgazione delle informazioni)

1. Al fine di creare una nuova cultura dell’uso e del risparmio della risorsa idrica, l’azione regionale e degli enti locali assicura la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato quali-quantitativo delle acque e garantisce

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Art. 13. - (Forum per la tutela delle acque)

1. Al fine di coinvolgere i soggetti sociali, economici e culturali direttamente interessati alla protezione, alla gestione ed all’uso delle risorse idriche piemontesi ed acqu

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Art. 14. - (Effetti dell’adozione del Piano di tutela delle acque e misure di salvaguardia)

1. Dalla data di adozione del presente piano da parte della Giunta regionale le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta, i permessi e gli altri atti di cons

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Art. 15. - (Definizioni)

1. Ai fini del presente Piano di tutela delle acque valgono le definizioni di cui all

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Art. 16. - (Unità sistemiche di riferimento)

1. Costituiscono unità sistemiche di riferimento del Piano di tutela delle acque le aree di cui all’allegato 3 e alle tavole di piano n. 1 e n. 2 distinte in:

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Titolo II - Misure di tutela qualitativa
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Capo I - Obiettivi di qualità
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Art. 17. - (Monitoraggio e classificazione dei corpi idrici)

1. Le attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, effettuate tramite le stazioni di monitoraggio di cui alla Relazione generale, garantiscono l’acquisizione dei dati ne

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Art. 18. - (Obiettivi di qualità ambientale)

1. Ai fini di cui al presente articolo, i corpi idrici del territorio regionale individuati all’allegato 4 e alle tavole di piano n. 1 e n. 2 sono distinti in:

a) corpi idrici significativi;

b) corpi idrici che, per le loro caratteristiche qualitative e quantitative, possono avere una influenza rilevante sui corpi idrici significativi;

c) corpi idrici che, per valori naturalistici o paesaggistici, hann

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Art. 19. - (Obiettivi di qualità funzionale)

1. Ai fini del presente articolo, sono designate a specifica destinazione:

a) tutte le acque dolci superficiali utilizzate per la produzione di acqua potabile;

b) le acque utilizzate per la balneazione;

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Capo II - Aree a specifica tutela
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Art. 20. - (Aree sensibili)

1. Per le finalità di controllo dello stato trofico delle acque superficiali mediante la riduzione del carico di sostanze nutrienti, sono designate aree sensibili i laghi e i relativi bacini drenanti riportati all’allegato 6 e alla tavola di piano n. 4.

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Art. 21. - (Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola)

1. Ai fini della prevenzione e della riduzione dell’inquinamento da composti azotati, il presente piano recepisce la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate dall’allegato A del regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R, modificato dal regolamento 15 marzo 2004, n. 2/R.

2. La designazione delle zone vulnerabili di cui al comma 1 è

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Art. 22. - (Aree vulnerabili da prodotti fitosanitari)

1. Allo scopo di proteggere le risorse idriche e gli altri comparti ambientali rilevanti dal rischio di inquinamento provocato dall’utilizzo di taluni principi attivi, il presente piano recepisce la

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Art. 23. - (Aree a elevata protezione)

1. Al fine di tutelare gli ecosistemi acquatici di particolare pregio ambientale e naturalistico, si considerano a elevata protezione i corpi idrici superficiali e sorgentizi ricadenti nelle aree di cui alla tavola di piano n. 7 e concernenti:

a) le aree protette nazionali, regionali e provinciali;

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Art. 24. - (Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano)

1. Le zone di protezione delle acque destinate al consumo umano sono finalizzate alla tutela quantitativa e qualitativa del patrimonio idrico regionale e sono da assoggettare ai vincoli ed alle destinazioni d’uso specifiche connesse a tale funzione.

2. Sono considerate zone di protezione:

a) le aree di ricarica degli acquiferi utilizzati per il consumo umano;

b) le aree in

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Art. 25. - (Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano)

1. Le aree di salvaguardia, distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, sono finalizzate a tutelare la qualità delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse.

2. Le aree di salvaguardia sono soggette alla disciplina delle disposizioni di attuazione del presente piano, concernenti i criteri per la loro delimitazione, l&rsquo

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Art. 26 - (Aree di salvaguardia delle acque minerali e termali)

1. Al fine di tutelare le acque minerali e termali captate conformemente ai principi

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Capo III - Misure di tutela qualitativa
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Art. 27. - (Valori limite di emissione degli scarichi)

1. Sino a diversa determinazione delle disposizioni di attuazione del presente piano, i limiti di accettabilità deg

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Art. 28. - (Caratterizzazione qualitativa e quantitativa degli scarichi)

1. I titolari degli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in acque superficiali, con volume medio annuo superiore a centomila metri cubi, installano, con oneri a proprio carico, misuratori di portata a monte del punto di recapito nel corpo idrico e certificano periodicamente all’autorità competente al controllo la qualità dei reflui derivanti dal cicl

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Art. 29. - (Scarichi in acque sotterranee)

1. In deroga al divieto di scarico nelle acque sotterranee e nel sottosuolo di cui all’articolo 104 del d.lgs. 152/2006, l’autorità competente può autorizzare gli scarichi nella stessa falda:

a) delle acque utilizzate per scopi geotermici;

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Art. 30. - (Interventi di infrastrutturazione)

1. Le autorità d’ambito aggiornano ed integrano i rispettivi piani d&rsq

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Art. 31. - (Progettazione e gestione degli impianti di depurazione di acque reflue)

1. Al fine di garantire la corretta funzionalità degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane le disposizioni di attuazione del presente piano disciplinano le modalità:

a) di approvazione dei relativi progetti, in coerenza con i criteri della buona tecnica corrente e della miglior tecnologia disponibile e sulla base di procedure che garantiscano la partecipazione delle autorità competenti al controllo dello scarico;

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Art. 32. - (Acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne)

1. Fermo restando il divieto di scarico di acque meteoriche nelle acque sotterranee, ai fini della prevenzione dei rischi ambientali, sono assoggettati a disciplina ai sensi dell’articolo 113 del d.lgs. 152/2006:

a) gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da agglomerati urbani e collettate da reti fognarie separate;

b) le immissioni in acque superficiali e sul suolo delle acque meteoriche effettuate tramite condotte separate provenienti dalle superfici impermeabilizzate di insediamenti o comprensori industriali, artigianali, commerciali e di servizio non allacciate alle pubbliche reti fognarie;

c) le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi so

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Art. 33. - (Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici)

1. Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici naturali e artificiali, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione e sviluppo della biodiversità, le disposizioni di attuazione del presente piano individuano i relativi divieti e disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestio

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Art. 34. - (Disciplina delle utilizzazioni agronomiche)

1. L’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari è finalizzata all’utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nei medesimi contenute ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo.

2. Fermo restando quanto previsto all’articolo 21, le attività concernenti l’intero ciclo dell’utilizzazione agronomica, dalla produzione alla raccolta, allo stoccaggio, al trattamento, al trasporto, all’applicazione al terreno, sono disciplinate dalle disposizioni di attuazione del presente piano in funzione della tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in particolare del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e funzionale.

3. Ai fini di una corretta utilizzazione agronomica degli effluenti e di un ac

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Art. 35. - (Codici di buona pratica agricola per l’uso di concimi contenenti fosforo, per l’utilizzo di fitofarmaci e per l’irrigazione)

1. Al fine di contribuire alla tutela qualitativa e quantitativa di tutte le acque attraverso una più attenta gestione delle pratiche agronomiche, i codici di buona pratica agricola per l’uso di concimi contenenti fosforo, per l’utilizzo di fitofarmaci e per l’irrigazione approvati con le disposizioni di attuazione del presente piano sono di raccomandata applicazione su tutto il territorio regionale.

2. I codici di cui al comma 1, adottando un approccio che considera il sistema colturale nel suo complesso e sostituendo le soluzioni di breve termine con strategie di lungo periodo, promuovono rispettivamente

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Art. 36. - (Impiego dei prodotti fitosanitari per scopi non agricoli)

1. In attuazione dell’articolo 5, comma 22 del decreto legislativo 17 marzo 199

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Art. 37. - (Interventi di ricondizionamento delle opere di captazione delle acque sotterranee)

1. Allo scopo di tutelare gli acquiferi profondi, tutti i pozzi che consentono la comunicazione tra la falda freatica e le sottostanti falde profonde sono ricondizionati secondo le modalità stabilite dalla vigente disciplina regionale, tenendo conto dei criteri e delle priorità di cui al presente articolo.

2. La carta di identificazione della base dell’acquifero superficiale di cui all’articolo 2, comma 7 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee), sostituito dall’articolo 5 della legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, individua i limiti che separano la falda freatica dalle falde profonde, salvo documentata diversa configu

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Art. 38. - (Restituzioni e manutenzione delle opere di prelievo)

1. Le autorità competenti prescrivono che le restituzioni delle acque utilizzate per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca e alla estrazione di idrocarburi, hanno caratteristiche tali da non indurre modificazioni sulle caratteristiche idrochimiche e sullo stato termico del corpo idrico naturale ricettore che possono compromettere il rispetto degli obiettivi previsti dal presente piano.

2. Per le restituzioni di acqua provenienti da impianti ad acqua fluente destinati alla produzione di energia idroelettrica l’autorità concedente prescrive che le stesse sono realizzate e gestite in modo tale da:

a) evitare che le repentine variazioni della portata n

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Titolo III - Misure di tutela quantitativa
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Art. 39. - (Deflusso minimo vitale)

1. Il deflusso minimo vitale è la portata istantanea che è rilasciata a valle delle captazioni da corsi d’acqua al fine di garantire la tutela delle biocenosi acquatiche compatibilmente con un equilibrato utilizzo della risorsa idrica e, in generale, per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di qualità.

2. Il deflusso minimo vitale è costituito da:

a) una componente idrologica calcolata sulla base della portata media annua naturale del corso d’acqua, quantificata in coerenza con i criteri di regolazione delle portate approvati dall’Autorità di bacino del fiume Po;

b) fattori correttivi relativi a morfologia e scambio idrico con la falda che, applicati al valore idrologico, definiscono il deflusso minimo vitale di base;

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Art. 40. - (Riequilibrio del bilancio idrico)

1. Il riequilibrio del bilancio idrico concorre alla tutela quali-quantitativa delle acque ed è perseguito attraverso una serie coordinata di azioni volte a consentire un consumo idrico sostenibile, riguardanti in via prioritaria:

a) il riordino irriguo;

b) la revisione dei titoli di concessione;

c) l’uso, temporaneo e compatibile, delle acque sotterranee di falda freatica in funzione di soccorso dell’irrigazione;

d) la revisione delle regole operative degli invasi esistenti;

e) il ricorso ai trasferimenti di acqua in rapporto agli usi strategici della risorsa;

f) la realizzazione di nuove capacità di invaso;

g) i protocolli di gestione dinamica delle criticità quantitative stagionali.

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Art. 41. - (Obblighi di installazione dei misuratori di portata e volumetrici)

1. La misura delle portate e dei volumi derivati e restituiti o scaricati ai sensi del presente articolo è finalizzata:

a) alla valutazione dell’effettiva incidenza dei prelievi sulla disponibilità delle risorse idriche naturali

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Art. 42. - (Misure per il risparmio idrico)

1. Al fine di ridurre i consumi di acqua e di migliorare le condizioni di sostenibilità ambientale dell’utilizzo delle risorse idriche a parità di servizio reso e di qualità della vita, le disposizioni di attuazione del presente piano promuovono e incentivano l’uso razionale dell’acqua, il contenimento dei consumi per uso civile, nei processi produttivi ed in agricoltura, nonché l’informazione e la sensibilizzazione al risparmio idrico delle diverse tipologie di utenza.

2. Le misure di cui al comma 1 incentivano tutti coloro che gestiscono o utilizzano risorse idriche ad eliminare gli sprechi, ridurre i consumi, incrementare il riciclo e il riutilizzo con applicazione delle migliori tecnologie disponibili.

3. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione può stipulare con gli enti locali, con le autorità d’ambito, con

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Titolo IV - Norme di area
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Art. 43. - (Programma di misure per area)

1. Al fine di superare le criticità locali, per ciascuna delle aree idrografic

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Titolo V - Norme finali
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Art. 44. - (Verifica dell’efficacia degli interventi)

1. La verifica dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi previsti dal Piano di tutela delle acque è effettuata tramite un sistema di indicatori

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Art. 45. - (Disposizione finanziaria)

1. Una quota non inferiore al 5 per cento dell’introito dei proventi relativi a

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Piano di tutela delle acque (PTA)

Il Piano di tutela delle acque, comprensivo di Relazione di sintesi, Norme di piano, Tavole di piano e Programma di misure individuate nelle monografie d’area è pubblicato sul Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale n. 18 del 3 maggio 2007 ed è altresì consultabile al seguente indirizzo:

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