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Deliberaz. G.R. Piemonte 02/02/2018, n. 12-6441

Aree di ricarica degli acquiferi profondi - Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2017.
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Testo del documento


A relazione dell'Assessore Valmaggia:


Premesso che:

la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 in materia di ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, persegue la tutela preventiva del sistema idrico del sottosuolo e il corretto e razionale uso delle acque sotterranee anche attraverso l’acquisizione di conoscenze sistematiche delle medesime;

l’articolo 2 della medesima legge definisce le nozioni di falda freatica e falde profonde e l’articolo 4 stabilisce il principio della riserva ad uso potabile delle acque sotterranee da falde profonde, consentendo altri usi delle medesime acque solo in forma precaria ed in carenza di acque superficiali e di risorse idriche di falda freatica;

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" all’articolo 94, comma 7 stabilisce che “Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico […]”, mentre il comma 8 prevede che “Ai fini della protezione delle acque sotterranee […] le regioni […] individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le […] aree di ricarica della falda […]”;

la prima individuazione delle aree di ricarica degli acquiferi profondi a scala 1:500.000 è riportata nel Piano di Tutela delle Acque (di seguito PTA), approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2017, Tavola n. 8 e Allegato n. 9;

l’articolo 24 (Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano) delle Norme di piano del PTA stabilisce al comma 4 che “In attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la Regione procede sulla base di specifici studi ad ulteriori delimitazioni a scala di maggior dettaglio: a) delle zone di protezione di cui al comma 2, lettere a) [le aree di ricarica degli acquiferi utilizzati per il consumo umano] […], sentite le province e le autorità d’ambito”;

il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del fiume Po (di seguito PdGPo), approvato con d.p.c.m. 27 ottobre 2016, in attuazione della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro Acque) individua, tra l’altro, la misura KTM13-P1-b046 “Definizione a scala di maggior dettaglio delle aree di ricarica degli acquiferi profondi ai fini della protezione delle acque destinate al consumo umano”;

in attuazione dell’art. 24, comma 4 delle Norme di piano del PTA e della misura KTM13-P1-b046 del PdGPo è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 268 del 21 luglio 2016, con la quale vengono approvati i criteri e la delimitazione a scala 1:250.000 delle aree di ricarica degli acquiferi profondi;

il sopra citato art. 94, comma 7 del d.lgs. 152/2006 stabilisce inoltre che, nelle zone di protezione (tra cui rientrano le aree di ricarica) “si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici com

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Allegato - Aree di ricarica degli acquiferi profondi Disciplina regionale ai sensi dell’articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque

Parte di provvedimento in formato grafico

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