Disciplina delle modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della l.r. 5/2010 e delle relative modifiche e integrazioni. Abrogazione del r.r. 5/2011.
Il regolamento attua la L.R. 5/2010, in sostituzione della disciplina di cui al Regolam. R. 21/11/2011, n. 5, recependo le più recenti novità normative nazionali in materia. In particolare, il regolamento specifica le procedure per la VIA, per il PAUR e per la verifica di assoggettabilità a VIA, oltre che le modalità di svolgimento dei controlli relativi, coordinando anche le procedure di valutazione dei progetti con le procedure di valutazione di pianificazione e programmazione territoriale. Vengono, altresì, stabiliti i nuovi criteri di calcolo degli oneri istruttori per le istanze di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA o per il rilascio del PAUR.
Le disposizioni trovano applicazione per tutti i procedimenti inerenti alle valutazioni ambientali avviati a partire dal 11/04/2020, data nella quale verrà anche contestualmente abrogato quanto disposto dal Regolam. R. 5/2011.
1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) come modificata, in particolare, dall'articolo 10 della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 36 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza dei servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione) e dall'articolo 22 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 17 (
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Art. 2 - (Modalità di
presentazione delle istanze e della documentazione)
1. Le istanze nonché la relativa documentazione tecnica afferenti ai procedimenti di competenza non statale di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente regolamento sono trasmesse dal proponente, quale soggetto titolato, alle diverse autorità competenti, come individuate dalla l.r. 5/2010, mediante l'utilizzo del Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale (S.I.L.V.I.A.), quale strumento centralizzato per lo svolgimento dell
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62655626294347
Art. 3 - (Procedure per la
definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale)
1. L'istruttoria dell'autorità competente per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale e per la disamina del procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico e conclusivo del procedimento, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), necessario per la realizzazione e l'esercizio del progetto, è condotta sulla base della seguente documentazione depositata dal proponente mediante l'applicativo informatico S.I.L.V.I.A.:
a) elaborati progettuali: per i progetti di infrastrutture di cui all'Allegato B, punto 7, lettere a) e b1), della l.r. 5/2010, il livello di progetta
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62655626294348
Art. 4 - (Procedura per la
valutazione di impatto ambientale e rilascio del PAU)
a) trasmissione, da parte del proponente il progetto, dell'istanza per il rilascio del PAU e di tutta la documentazione tecnica ed elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, nonché copia dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori, tramite l'utilizzo dell'applicativo informatico S.I.L.V.I.A. di cui all'articolo 2, e contestuale trasmissione all'autorità competente VIA;
b) messa a disposizione, da parte dell'autorità competente VIA, alle altre amministrazioni ed enti competenti al rilascio dei titoli abilitativi di settore, da acquisire nell'ambito della conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006, della documentazione tecnico-amministrativa depositata dal proponente;
c) verifica, da parte delle singole amministrazioni ed enti di cui alla lettera b), della completezza documentale nonché della sussistenza di eventuali motivi ostativi all'approvazione di quanto in progetto, al fine dell'avvio del procedimento finalizzato al rilascio del PAU e dello svolgimento della relativa istruttoria tecnica;
d) avvio del procedimento di cui all'
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62655626294349
Art. 5 - (Procedura per la
verifica di assoggettabilità a VIA)
1. La procedura di verifica di assoggettabilità a VIA prevede, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 19, comma 12, del d.lgs. 152/2006, le seguenti fasi istruttorie tecnico-amministrative:
a) trasmissione, da parte del proponente, dell'istanza di verifica all'autorità competente VIA, comprensiva della documentazione a corredo e di copia dell'avvenuto pagamento dei relativi oneri istruttori, tramite l'applicativo web S.I.L.V.I.A., secondo quanto indicato all'articolo 2;
b) messa a disposizione, a cura dell'autorità competente VIA, della documentazione tecnico-amministrativa trasmessa ai sensi della lettera a) e contestuale comunicazione alle altre amministrazioni ed enti interessati dal progetto dell'avvenuta pubblicazione, anche ai fini delle eventuali osservazioni da parte del pubblico nei termini previsti dal d.lgs. 152/2006, sul sito web SILVIA;
c) eventuali richieste di chiarimenti e integrazioni al proponente, a cura dell'autorità competente VIA, sentite le altre amministrazioni ed enti interessati dalla realizzazione del progetto;
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Art. 6 - (Procedure per
l'espressione del parere della Regione nel procedimento di VIA o di
verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale)
1. L'espressione del parere regionale di cui all'articolo 11 della l.r. 5/2010è formalizzato con deliberazione della Giunta Regionale sentiti, in fase istruttoria, gli enti che hanno titolo a partecipare al procedimento in base alle opere in valutazione e analizzate le osservazioni e i contributi del pubblico pervenuti alla Regione o anche pubblicati sul portale VIA-VAS del MATTM, ai sensi dell'
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Art. 7 - (Disciplina della
commissione istruttoria regionale per la VIA e disposizioni
riguardanti i relativi esperti ai sensi dell’articolo 3, commi
2, 2 bis e 3, della l.r. 5/2010)
1. Per le valutazioni inerenti alle procedure in materia di VIA per le quali la Regione è autorità competente ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della l.r. 5/2010, la commissione istruttoria regionale per la valutazione di impatto ambientale, di seguito denominata commissione VIA regionale, è disciplinata secondo quanto previsto al presente articolo.
2. Sono componenti della commissione VIA regionale:
a. il direttore generale della direzione regionale alla quale appartiene la struttura competente in materia di VIA, che la presiede;
b. i rappresentanti delle direzioni regionali competenti rispetto agli ambiti di intervento interessati dalla valutazione dei progetti assoggettati alle procedure di cui agli articoli 4 e 6 della l.r. 5/2010, in modo da garantire l'espressione di pareri specialistici nei seguenti ambiti:
1) agenti fisici;
2) biodiversità;
3) rifiuti e bonifiche;
4) clima;
5) qualità dell'aria;
6) commercio e fiere;
7) difesa del suolo e assetto idrogeologico;
8) energia e reti tecnologiche;
9) infrastrutture e mobilità;
10) parchi e aree protette;
11) prevenzione rischi naturali;
12) programmazione negoziata
13) pianificazione territoriale e paesistica;
14) rischio industriale;
15) salute pubblica;
16) sistemi forestali e uso del suolo agricolo;
17) sviluppo sostenibile;
18) urbanistica e assetto del territorio;
19) uso delle risorse naturali;
20) zootecnica ed industria alimentare.
3. Sono, altresì, componenti della commissione di cui al comma 2 un rappresentante per ognuna delle seguenti strutture regional
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Art. 8 - (Procedure di
valutazione e di pianificazione territoriale)
1. Al fine di assicurare un'azione amministrativa coordinata tra uffici dell'autorità competente in materia di VIA ed uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle opere, si stabilisce quanto segue:
a) fermo restando quanto previsto all'articolo 10, comma 4, del d.lgs. 152/2006, in caso di richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA per progetti di opere la cui realizzazione non risulta conforme agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale o ai piani dei parchi e delle riserve regionali, l'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA deve essere accompagnata da idonea documentazione attestante l'avvenuto avvio, presso l'autorità competente, del procedimento amministrativo per il conseguimento della conformità del progetto alla pianificazione urbanistica comunale o ai piani dei parchi e delle riserve regionali, ove tale conseguimento sia necessario per l'autorizzazione o approvazione del progetto;
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Art. 9 - (Quantificazione e
calcolo degli oneri istruttori)
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della l.r. 5/2010 ciascun soggetto che intenda presentare istanza di VIA ovvero per il rilascio del PAU o istanza di verifica di assoggettabilità a VIA o che intenda attivare la fase preliminare di consultazione con l'autorità competente VIA di cui all'articolo 21 del d.lgs. 152/2006, è tenuto al versamento di un onere istruttorio calcolato secondo le indicazioni esplicative contenute nel prospetto numero 1 dell'allegato A al presente regolamento.
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Art. 10 - (Partecipazione di
ARPA Lombardia alle procedure e modalità di avvalimento
dell'Agenzia da parte degli enti locali)
1. ARPA Lombardia assicura alla Regione il proprio supporto tecnico-scientifico nelle diverse fasi procedurali di competenza regionale di cui all'articolo 7, comma 7, e in particolare:
a) supporta l'autorità competente VIA nell'ambito della commissione VIA regionale, all'interno dell'istruttoria VIA, nella valutazione del piano di monitoraggio ambientale, di seguito PMA;
b) esprime valutazioni sul PMA predisposto dal proponente in base a eventuali indicazioni riguardanti il monitoraggio ambien
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Art. 11 - (Controlli)
1. Nel caso in cui le amministrazioni competenti al rilascio del PAU in base alle attività di controllo cui le stesse sono tenute secondo le normative vigenti segnalino eventuali inadempimenti rispetto ai contenuti dei provvedimenti di VIA, l'ufficio competente in
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Art. 12 - (Abrogazione)
1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento il r.r. 5/2011 è abrogato, fermo restando quanto previst
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Art. 13 - (Norme transitorie e
finali)
1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti o derivanti dalle disposizioni di cui al r.r. 5/2011, abrogato dal presente regolamento.
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ALLEGATO A - QUANTIFICAZIONE E
CALCOLO DEGLI ONERI ISTRUTTORI
Parte di provvedimento in formato grafico
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PREMESSA, F-GAS E SOGGETTI COINVOLTI (Premessa; Gas fluorurati a effetto serra o F-gas; Soggetti coinvolti, obblighi e divieti) - NORMATIVA DI RIFERIMENTO (Regolamento europeo di riferimento e provvedimenti di esecuzione; Normativa italiana di riferimento) - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI (Definizione di operatore; Principali obblighi dell’operatore) - CERTIFICAZIONE E ATTESTAZIONE PER PERSONE E IMPRESE (C.D. “PATENTINO FRIGORISTI”) (Generalità; Obbligo di certificazione per le persone fisiche; Obbligo di certificazione per le imprese; Obbligo di attestazione della formazione per le persone fisiche; Obbligo di iscrizione nel Registro telematico nazionale; Tabella riepilogativa degli obblighi) - SISTEMA DI ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONE (Autorità nazionali competenti; Organismo di accreditamento; Organismi di certificazione; Organismi di attestazione di formazione e organismi di valutazione della conformità) - BANCA DATI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA E APPARECCHIATURE CONTENENTI GAS FLUORURATI - SANZIONI.
Il d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127 e il Decreto Semplificazioni.
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