L. R. Lombardia 04/12/2009, n. 27 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : NR24083

L. R. Lombardia 04/12/2009, n. 27

Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Dirig. R. 21/12/2023, n. 20553
- D. Dirig. R. 22/12/2022, n. 18856
- D. Dirig. R. 20/12/2021, n. 17717
- Sent. Corte Cost. 28/05/2021, n. 112
- D. Dirig. R. 22/12/2020, n. 16289

- D. Dirig. R. 17/12/2019, n. 18446
- D. Dirig. R. 19/12/2018, n. 19072
- D. Dirig. R. 21/12/2017, n. 16688
- L.R. 08/07/2016, n. 16
- L.R. 26/05/2016, n. 14
- L.R. 08/07/2014, n. 19
- L.R. 02/12/2013, n. 17
- L.R.
16/07/2012, n. 12
- L.R. 18/04/2012, n. 7

- L.R. 21/02/2011, n. 3
- L.R. 23/12/2010, n. 19
- L.R. 05/02/2010, n. 7
- L.R. 28/12/2009, n. 30
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Art. 1 - (Oggetto del testo unico)

1.

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TITOLO I - FUNZIONI REGIONALI
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CAPO I - Principi
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Art. 2 - (Art. 3, c. 41, l.r. 1/2000) (Competenze della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica)

1. Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni:

a) la determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo, tenendo conto della consistenza del patrimonio edilizio esistente e delle sue possibilità di integrazione attraverso l’azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti sociali ed economici presenti sul territorio regionale;

b) la determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi di settore attraverso il programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica di cui all’art. 3, comma 2, lettera a);

c) la predisposizione dei programmi annuali di attuazione del programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b);

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Art. 3 - (Art. 2, c. 1 e 2, l.r. 13/1996; art. 3, c. 43 e 52, l.r. 1/2000) (Programmazione regionale)

1. Il Consiglio regionale determina, all’inizio di ogni legislatura, gli indirizzi ed i programmi relativi al settore dell’edilizia residenziale pubblica, in coerenza con i contenuti della programmazione economica, della pianificazione territoriale e urbanistica e delle politiche sociali perseguite.

2. Gli strumenti di pianificazione e programmazione dell’edilizia residenziale pubblica sono:

a) il programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica (PRERP) a cadenza triennale, approvato dal Consiglio regionale, che costituisce il documento di riferimento per il coordinamento degli interventi e della spesa

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Art. 4 - (Art. 2, l.r. 5/2004; art. 4, c. 4, l.r. 13/2009) (Fondi immobiliari)

1. La Giunta regionale può promuovere, attraverso Finlombarda Gestioni SGR S.p.A., la costituzione e gestione di fondi immobiliari nell’ambito delle politiche volte ad ampliare l’offerta di alloggi.

2.

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Art. 5 - (Artt. 1, 2, c. 3, 3 bis, 3 ter e 4, l.r. 13/1996; art. 3, c. 42, l.r. 1/2000) (Coordinamento ed indirizzo delle Aziende lombarde per l’edilizia residenziale pubblica (ALER))

1. La Regione coordina l’attività di edilizia residenziale pubblica e l’azione amministrativa delle ALER.

2. La Regione, tramite le ALER di cui all’articolo 11, assicura:

a) la gestione del patrimonio

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CAPO II - Risorse finanziarie e accelerazione dei procedimenti
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Art. 6 - (Art. 3, c. 52 bis e 52 ter, l.r. 1/2000; art. 2, c. 18 bis e 18 ter, l.r. 2/2000; art. 2, c. 2, l.r. 5/2008) (Risorse finanziarie)

1. Le risorse a destinazione vincolata, trasferite dallo Stato alla Regione a norma dell’articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59) e quelle programmate mediante il PRERP, di cui all’articolo 3, possono essere erogate tramite contributi in capitale a rimborso senza interessi, al fine di reinvestirle per le stesse finalità . I contributi sono restituiti entro un termine non inferiore ad un anno e non superiore a venti anni. Gli atti di programmazione delle risorse stabiliscono le moda

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Art. 7 - (Art. 3, c. 51 sexies, l.r. 1/2000; art. 4, c. 5, 6 e 7, l.r. 13/2009) (Disposizioni in materia di accelerazioni di procedimenti)

1. Al fine di accelerare la conclusione degli interventi regionali di edilizia residenziale pubblica, con particolare riferimento ai procedimenti attribuiti alle Aziende lombarde per l’edilizia residenziale (ALER) ai sensi dell’articolo 13, con uno o più decreti del Presidente della Giunta regionale sono individuati gli interventi considerati prioritari per assicurare l’efficace utilizzo delle risorse impegnate e i provvedimenti necessari per la conclusione dell’intervento nonché il quadro finanziario dello stesso.

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Art. 8 - (Art. 3, c. 43 bis e 43 ter, l.r. 1/2000) (Disposizione transitoria in deroga agli strumenti urbanistici)

1. Per far fronte all’emergenza abitativa ed esclusivamente al fine di dare attuazione alle iniziative previste dal PRERP 2002-2004, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 8 ottobre 2002, n. VII/605, i comuni rientranti nelle tipologie “Fabbisogno elevato” e “Fabbisogno acuto dei comuni capoluogo”, di cu

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TITOLO II - SOGGETTI DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
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CAPO I - Comuni
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Art. 9 - (Art. 3, c. 48, 49, 50 e 51, l.r. 1/2000) (Competenze dei comuni)

1. I comuni esercitano le competenze di cui ai commi seguenti nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Regione.

2. Nell’ambito della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono conferite ai comuni tutte le funzioni amministrative concernenti l’assegnazione degli alloggi, con particolare riferimento a:

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Art. 10 - (Art. 3, c. 51 ter, l.r. 1/2000) (Potere sostitutivo)

1. Nel caso in cui, entro trenta giorni dalla data di comuni

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CAPO II - ALER
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41243 10986022
Art. 11 - (Art. 4, l.r. 13/1996) (Aziende lombarde per l’edilizia residenziale)

1. Le ALER, N19 indicate nell’elenco ricognitivo di cui all’allegato A, sono enti pubblici di natura economica, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e organizzativa, patrimoniale e contabile e di proprio statuto approvato dalla Regione ai sensi dell’articolo 14.

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Art. 12 - (Art. 5, l.r. 13/1996) (Attività delle ALER)

1. Le ALER hanno il compito di soddisfare il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, nel quadro della programmazione regionale, provinciale “sovracomunale” N22 e comunale, anche mediante la realizzazione di attività imprenditoriali, purché prevalentemente finalizzate a tale funzione sociale. In particolare le ALER:

a) attuano gli interventi di edilizia pubblica di recupero e di nuova costruzione, anche mediante l’acquisizione di immobili da destinare all’edilizia residenziale pubblica, utilizzando anche risorse rese disponibili

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Art. 13 - (Art. 5 bis, l.r. 13/1996; art. 5, c. 6, l.r. 36/2008) (Attribuzione di funzioni amministrative di competenza della Regione)

1. È attribuita alle ALER, nei rispettivi ambiti territoriali di riferimento, la competenza per la conclusione dei procedimenti di determinazione del finanziamento definitivo degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di cui alla l. 457/1978, programmati anteriormente al PRERP 2002-2004. A tal fine la Regione attribuisce alle ALER le risorse finanziarie necessarie nella misura del finanziamento autorizzato dalla Regione al netto di quanto già trasferito alle ALER, tenuto conto del saldo finanziario relativo ai procedimenti già conclusi.

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Art. 14 - (Art. 6, l.r. 13/1996) (Statuto delle ALER)

1. Il presidente dell’ALER adotta la proposta di statuto, sentito il consiglio territoriale, sulla base di uno schema predisposto dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale e la invia alla Giunta regionale per l’approvazione.

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Art. 15 - (Art. 7, l.r. 13/1996) (Organi delle ALER)

N23

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Art. 16 - (Art. 8, l.r. 13/1996) (Presidente)

N23

1. Il presidente è legale rappresentante e amministratore unico dell’ALER. La nomina del presidente spetta alla Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione); l’incarico ha termine al compimento del sesto mese successivo alla scadenza della legislatura regionale ed è rinnovabile una sola volta.

2. L’indennità di carica del presidente è determinata dalla Giunta regionale, tenendo conto della complessità organizzativ

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Art. 17 - (Art. 9, l.r. 13/1996) (Compiti e funzionamento del consiglio di amministrazione)

N24

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41243 10986029
Art. 18 - (Art. 10, l.r. 13/1996) (Presidente)

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Art. 19 - (Art. 11, l.r. 13/1996) (Direttore generale)

N23

1. Il direttore generale è nominato dal presidente, ai sensi del comma 4 dell’articolo 16, tra gli iscritti in apposito elenco regionale, istituito e tenuto dalla Giunta regionale. Possono essere iscritti in tale elenco i dirigenti pubblici e privati muniti di diploma di laurea che hanno ricoperto incarichi di direzione o di responsabilità tecnica, amministrativa, gestionale di durata almeno quinquennale. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di selezione e sono specificati i criteri da utilizzare per valutare l’adeguatezza della esperienza dirigenziale.

2. In ragione della complessità organizzativa, della dimensione economica e del relativo patrimonio, lo statuto dell’ALER di Milano può prevedere che il presidente dell’ALER di Milano nomini sino a due direttori generali.

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41243 10986031
Art. 19 bis - (Consiglio territoriale)

N26

1. Il consiglio territoriale è formato da un numero di componenti, definito dalla Giunta regionale, variabile da un minimo di sette a un massimo di tredici. Di questi, da due a quattro, proporzionalmente al numero dei componenti del consiglio territoriale, sono indicati dalla minoranza. I componenti sono nominati dal

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Art. 19 ter - (Osservatorio per la legalità e la trasparenza)

N26

1. È istituito presso ogni ALER l’osservatorio per la legalità e la trasparenza, con particolare riguardo alle problematiche ineren

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41243 10986033
Art. 20 - (Art. 12, l.r. 13/1996) (Collegio dei sindaci)

1. "Il collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio regionale."N32 I membri del collegio sono nominati tra esperti in materia di amministrazione e contabilità iscritti all’albo dei revisori dei conti. Il presidente è nominato dal Consiglio regionale con il medesimo provvedimento.

1 bis. Il Cons

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Art. 21 - (Art. 14, l.r. 13/1996) (Indennità di carica)

1. N27

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Art. 22 - (Art. 15, l.r. 13/1996) (Fonti di finanziamento)

1. Le ALER provvedono al raggiungimento dei propri scopi mediante:

a) i finanziamenti dello Stato, della Regione e degli enti locali destinati all’edi

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Art. 23 - (Art. 16, l.r. 13/1996) (Bilancio e programmi di attività delle ALER)

1. Il regolamento di amministrazione e contabilità disciplina il bilancio conformandosi ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

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Art. 24 - (Art. 17, l.r. 13/1996) (Controllo sugli atti delle ALER)

N23

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41243 10986038
Art. 25 - (Art. 18, l.r. 13/1996) (Stato giuridico e trattamento economico del personale)

1. Al person

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Art. 26 - (Art. 19, l.r. 13/1996) (Diritti dell’utente)

1. Le ALER determinano i criteri e promuovono gli strumenti operativi che garantiscono la rappresentanza degli interessi e dei diritti dell’utenza.

2. La Regione e le ALER, al fine di garantire un corretto e trasparente rapporto tra le parti, promuovono e favoriscono la partecipazione delle rappresentanze sindacali e dei comitati degli inquilini, per l’

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Art. 27 - (Art. 5, l.r. 36/2008) (Norme transitorie)

N23

1. Gli accorpamenti delle ALER, indicate nell’allegato A, avvengono mediante fusione per incorporazione entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge recante «Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica)».

2. L’ALER incorporante è individuata sulla base del maggior numero di alloggi di proprietà.

3

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TITOLO III - GESTIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
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CAPO I - Principi
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Art. 28 - (Art. 3, c. 41 bis, 41 ter e 51 bis, l.r. 1/2000) (Principi per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica)

N35

1. Per la presentazione della domanda per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all’

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Art. 29 - (Art. 3, c. 51 quater e 51 quinquies, l.r. 1/2000) (Norme per l’integrazione sociale)

N35

1. Al fine di favorire l’integrazione sociale, nell’attuazione dei contratti di quartiere, degli accordi di programma e dei programmi di intervento attuativi del PRERP o programmazioni ad esso precedenti, l’ente proprietario può prevedere, previa autorizzazione della Giunta regionale:

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CAPO II - Canone di locazione sopportabile

N36

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Art. 30 - (Artt. 1 e 2, l.r. 27/2007) (Ambito di applicazione)

N35

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Art. 31 - (Art. 3, l.r. 27/2007) (Determinazione del canone di locazione sopportabile)

N35

1. Il canone è commisurato alle caratteristiche dell’unità abitativa e alla condizione economica del nucleo familiare.

2. N39 Il canone di locazione sopportabile viene determinato come percentuale del valore locativo dell’immobile, definito ai sensi dell’allegato B. Tale incidenza percentuale è commisurata alla situazione economica (denominata ISEE-ERP) della famiglia assegnataria, descritta nell’allegato C. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le classi ISEE-ERP di cui all’allegato C sono aggiornate, in sede di aggiornamento dell’anagrafe dell’utenza, nella misura del 75 per cento dell’aumento ISTAT dei prezzi generali al consumo.

3. N40 Gli indicatori per determinare la situazione economica (ISE-ERP, PSE, ISEE-ERP) sono stabiliti con le modalità di cui all’allegato 1 del r.r. 1/2004. Ai soli fini della pronuncia della decadenza di cui all’articolo 18, comma 1, lettera e), del r.r. 1/2004 si detraggono:

a) dal patrimonio mobiliare una franchigia pari a 25.000,00 euro;

b) dal patrimonio immobiliare ai fini ICI una franchigia pari a 25.000,00 euro;

c) i redditi esenti ai fini IRPEF.

Per i nuclei familiari con una tipologia di reddito con caratteristiche diverse da quelle previste dal comma 4, lettera a), la verifica dell’incidenza massima del canone sull’ISE-ERP è effettuata sulla base della classe ISEE-ERP di appartenenza, comunque non inferiore a 9.001,00 euro, considerando il corrispondente valore ISE-ERP.

4. Sono individuate quattro aree di assegnatari:

a) N41 area della protezione, per i nuclei con ISEE-ERP fino a 9.000,00 euro. In tale area, fino a 8.000,00 euro ISEE-ERP, rientrano i nuclei familiari con reddito imponibile derivante esclusivamente o prevalentemente da pensione o da lavoro dipendente od assimilato,

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41243 10986048
Art. 32 - (Art. 4, l.r. 27/2007) (Spese per i servizi)

N35

1. L’assegnatario è tenuto a rimborsare all’ente

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41243 10986049
Art. 33 - (Art. 5, l.r. 27/2007) (Sostenibilità del sistema di edilizia residenziale pubblica)

N35

1. Le entrate provenienti da canoni di locazione sono destinate a compensare i costi di gestione, di amministrazione, della fiscalità, della mobilità degli inquilini e di manutenzione ordinaria per la buona conservazione del patrimonio. Eventuali introiti superiori ai costi indicati al periodo precedente, al netto della fiscalità e degli oneri finanziari, sono comunque destinati alla manutenzione, al recupero e allo sviluppo del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per assicurare l’adeguatezza del servizio di edilizia residenziale pubblica, la Regione promuove il coordinamento tra le rappresentanze dei comuni e dei soggetti proprietari, an

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41243 10986050
Art. 34 - (Art. 6, l.r. 27/2007) (Uso razionale del patrimonio)

N35

1. L’ente proprietario ha l’obbligo di adottare ogni iniziativa volta a prevenire il fenomeno delle occupazioni abusive e ad intervenire immediatamente al fine di salvaguardare la legittima destinazione di ogni singola unità abitativa, anche con intese e collaborazioni con le forze dell’ordine. Fermi restando gli obblighi di denuncia e ogni altra attivazione dell’autorità giudiziaria in sede penale e civile, l’ente proprietario provvede a un costante monitoraggio delle situazioni identificando gli occupanti. Gli enti proprietari predispongono un piano per la sicurezza relativo alle unità abitative occupate abusivamente che prevede:

a) le misure di prevenzione da adottare;

b) le risorse disponibili;

c) le modalità, concordate con l’autorità che dispone dell’uso della forza pubblica, per assicurare la progressiva liberazione delle unità abitative;

d) le modalità per assicurare il pieno ed efficace utilizzo delle unità abitative temporaneamente non assegnate, provvedendo tra l’

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Art. 35 - (Art. 7, l.r. 27/2007) (Contributi di solidarietà )

N35

1. I comuni, nell’ambito delle proprie competenze in materia di politica sociale, e le ALER sostengono, secondo i principi di cui al presente articolo, gli assegnatari che non sono in grado di far fronte al pagamento del canone di locazione e dei servizi prestati dall’ente proprietario.

2. Per le finalità di cui al c

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Art. 36 - (Art. 10, l.r. 27/2007) (Aggiornamenti)

N35

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, anche con le modalità di cui all’articolo 37, comma 5, aggiorna periodicamente o a seguito di modifiche delle condizioni socio-economiche ed abitative intervenute nella Regione Lombardia:

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Art. 37 - (Art. 11, l.r. 27/2007) (Norme transitorie)

N35

1. La determinazione dei canoni ai sensi del presente capo per quanti sono assegnatari alla data del 28 novembre 2007 produce effetti a decorrere dal 1° gennaio 2008.

1 bis. Per gli alloggi i cui locatari sono titolari di contratti stipulati ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli immobili urbani) il canone è determinato in base alle norme del presente capo successivamente alla comunicazione di scadenza del contratto. N17

2. Gli enti proprietari aggiornano:

a) l’anagrafe dell’utenza secondo l’ISEE -ERP di cui all’articolo 31, comma 3;

b) l’anagrafe del patrimonio al fine di verificare le valutazioni relative allo stato di conservazione dell’immobile di cui all’allegato B.

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CAPO III - Partecipazione dell’utenza alla gestione
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Art. 38 - (Artt. 32, 33, 34 e 35, l.r. 91/1983) (Autogestione)

N35

1. Gli enti gestori favoriscono e promuovono l’autogestione da parte degli assegnatari dei servizi accessori, degli spazi comuni e della manutenzione degli immobili, fornendo alle gestioni autonome l’assistenza tecnica, amministrativa, legale, necessaria per la loro costituzione e per il corretto funzionamento.

2. Per gli stabili ultimati prima del 24 dicembre 1983, l’ente gestore autorizza la gestione autonoma qualora venga richiesta da almeno il 60 per cento degli assegnatari dello stabile; in tal caso l’autorizzazione ha efficacia vincolante nei confronti di tutti gli assegnatari.

3.

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41243 10986056
Art. 39 - (Art. 35 bis, l.r. 91/1983) (Partecipazione dell’utenza)

N35

1. I comuni e gli enti gestori promuovono e favoriscono la partecipazione degl

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CAPO IV - Altre tipologie di canone “di edilizia residenziale pubblica

N36

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Art. 40 - (Art. 8, l.r. 27/2007) (Canone moderato)

1. Nelle ipotesi di cui all’articolo 28, comma 3, il canone è determinato nel piano economico-finanziario presentato dal soggetto attuatore, in funzione dell’unità abitativa e in misura tale da coprire, congiuntamente al contributo pubblico, gli oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché i costi di gestione delle unità abitativ

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Art. 41 - (Art. 1, c. 4 e 5, l.r. 40/2004) (Locazione studenti)

N35

1.

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41243 10986060
Art. 42 - (Art. 1, l.r. 14/2007) (Canone convenzionato)

1.

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41243 10986061
Art. 43 - (Art. 2, l.r. 14/2007) (Modalità di attuazione dei servizi abitativi a canone convenzionato)

1. Ferme restando le vigenti norme sulla realizzazione, l’accesso e la gestione delle altre tipologie di alloggi di edilizia residenziale pubblica, le modalità di attuazione degli interventi relativi ai servizi abitativi a canone convenzionato sono disciplinate da una specifica convenzione stipulata tra il soggetto attuatore, il comune nel quale l’intervento è realizzato e la Regione.

2. La Giunta regionale approva una convenzione tipo, nella quale sono stabiliti gli elementi essenziali ai quali devono uniformarsi le singole convenzioni di cui al comma 1, secondo i seguenti criteri:

a) individuazione dei beneficiari effettuata dal soggetto attuatore;

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Art. 44 - (Art. 3, l.r. 14/2007) (Fondo regionale)

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41243 10986063
Art. 44 bis - (Disposizioni comuni)

N14

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41243 10986064
TITOLO IV - VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
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CAPO I - Vendita del patrimonio
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Art. 45 - (Art. 1, l.r. 27/2007) (Finalità)

1.

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Art. 46 - (Art. 9, l.r. 27/2007) (Alloggi assegnati)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 47 per la vendita di unità abitative libere da inquilini, gli enti proprietari possono procedere alla vendita di unità abitative esclusivamente per esigenze di razionalizzazione ed economicità della gestione del patrimonio, nella misura massima del 20 per cento delle unità abitative esistenti alla data del 28 novembre 2007. Nel computo della percentuale sono comprese le unità abitative alienate ai sensi dell’articolo 47. Possono derogare al limite di vendita gli enti proprietari solo qualora tale limite non consenta di alienare nemmeno un singolo edificio per intero ed i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.”N3

1-bis. Ai fini della partecipazione degli enti proprietari a fondi immobiliari di cui all’articolo 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) è consentito il conferimento nella misura massima del 20 per cento delle unità abitative del proprio patrimonio esistente alla data del 28 novembre 2007. N9

2. I proventi sono destinati allo sviluppo, alla valorizzazione e alla riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, con priorità per il recupero delle unità abitative non assegnabili al fine di prevenire il fenomeno delle occupazioni abusive, anche per interventi sugli impianti volti alla sicurezza degli inquilini, per l’incremento del risparmio energetico, con priorità per gli immobili o complessi di immobili dove le spese per riscaldamento siano particolarmente elevate, per interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche e alla realizzazione di recinzioni per garantire la sicurezza degli inquilini. Gli enti proprietari non hanno la disponibilità dei proventi. L’impiego è disciplinato dal provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 4, che approva il piano predisposto dall’ente proprietario secondo le modalità disciplinat

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Art. 47 - (Art. 11 bis, l.r. 31/1985) (Alloggi liberi)

1. È consentita la vendita degli alloggi e relative pertinenze, liberi da inquilini, di proprietà delle ALER o dei comuni, soggetti al r.r. 1/2004 per esigenze di razionalizzazione ed economicità della gestione del patrimonio, in presenza di una delle seguenti ipotesi:

a) alloggi collocati in edifici in condominio;

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TITOLO V - SOSTEGNO FINANZIARIO ALL’ACCESSO ALLA LOCAZIONE
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CAPO I - Sostegno alle famiglie
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Art. 48 - (Art. 2, l.r. 2/2000) (Fondo per il sostegno all’affitto)

1. È istituito il fondo regionale per il sostegno finanziario all’accesso alle abitazioni in locazione per i nuclei familiari in situazione economica disagiata, costretti ad accedere al mercato privato.

2. Il fondo concorre a realizzare gli obiettivi di cui al comma 1 con il fondo nazionale di cui all’articolo 11 della l. 431/1998.

3. Al finanziamento del fondo si provvede:

a) con le assegnazioni finanziarie attri

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CAPO II - Sostegno agli operatori
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Art. 49 - (Art. 2, c. 17, l.r. 2/2000) (Fondo per il sostegno alla locazione temporanea)

1. È istituit

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41243 10986074
Art. 50 - (Art. 2, c. 18, l.r. 2/2000) (Valutazione del riparto delle risorse)

1.

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41243 10986075
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI
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Art. 51 - (Norma di abrogazione)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali:

a) la legge regionale 13 dicembre 1977, n. 63 (Provvedimenti ed agevolazioni creditizie per l’attuazione di un programma regionale straordinario di edilizia residenziale);

b) la legge regionale 10 marzo 1978, n. 30 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 1977, n. 63 concernente “Provvedimenti ed agevolazioni creditizie per l’attuazione di un programma straordinario di edilizia residenziale”);

c) la legge regionale 6 dicembre 1979, n. 74 (Provvidenze a favore di enti locali per l’acquisizione e l’urbanizzazione delle aree per l’attuazione degli interventi di edilizia residenziale);

d) la legge regionale 7 giugno 1980, n. 90 (Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, beneficiarie dei finanziamenti per l’edilizia pubblica residenziale e disposizioni finanziarie integrative per l’attuazione del primo biennio del piano decennale ex legge 457);

e) la legge regionale 23 gennaio 1981, n. 11 (Interpretazione autentica dell’art. 2, secondo comma, della legge regionale 7 giugno 1980, n. 90);

f) la legge regionale 4 gennaio 1982, n. 3 (Promozione di interventi integrati di edilizia residenziale agevolata-convenzionata regionale, convenzionata e sovvenzionata);

g) la legge regionale 4 gennaio 1983, n. 2 (Modifiche alla l.r. 6 dicembre 1979, n. 74 “Provvidenze a favore degli enti locali per l’acquisizione e l’urbanizzazione delle aree per l’attuazione degli interventi di edilizia residenziale”);

h) la legge regionale 27 agosto 1983, n. 64 (Modificazione alla legge regionale 4 gennaio 1982, n. 3);

i) la legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell’assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);

j) la legge regionale 5 dicembre 1983, n. 92 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 91 “Disciplina dell’assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”);

k) la legge regionale 20 aprile 1985, n. 31 (Cessione in propr

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41243 10986077
Art. 52 - (Norma finale)

1. I risultati

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Art. 53 - (Norma finanziaria)

1.

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41243 10986079
Allegato A - Elenco delle ALER di cui all’articolo 11

N31

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41243 10986080
Allegato B (di cui agli articoli 31, 36 e 37) - (Allegato A, l.r. 27/2007) Modalità di calcolo del valore locativo

Valore locativo = 5%* Valore convenzionale

Valore convenzionale = (Costo convenzionale * Superficie convenzionale * caratteristiche dell’Unità

abitativa)

- Costo convenzionale = 1.000 Euro/mq per le unità abitative realizzate anteriormente al 1977; 1.250 Euro/mq per le unità abitative realizzate successivamente al 31 dicembre 1976.

Per la determinazione del costo convenzionale, si considera anno di costruzione quello dell’ultimazione dei lavori se si è proceduto a lavori di ristrutturazione dell’edificio. Qualora si sia proceduto a ristrutturazione o completo restauro dell’unità immobiliare, gli enti proprietari adeguano il valore del parametro nei limiti e con le procedure previste dall’articolo 31, comma 6.

- Superficie convenzionale: La superficie convenzionale è data dalla somma dei seguenti elementi:

a. l’intera superficie dell’unità immobiliare;

b. il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;

c. il 15 per cento della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento esclusivo del conduttore;

d. il 10 per cento della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell’unità immobiliare.

È detratto il 30 per cento dalla superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri 1,70.

Le superfici di cui alle lettere a) e b) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.

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Allegato C (di cui agli articoli 31 e 36) - (Allegato B, l.r. 27/2007) Applicazione del canone sopportabile

 

Aree

ISEE-ERP (euro)

% del valore locativo *

Incidenza max % su ISE-ERP **

Canone minimo

Protezione

0-4.000

-

-

20

 

4001-6.000

21

14

20

 

6001-7.000

25

14

20

 

7001-8.000

30

14

20

 

8001-9.000

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