La presente legge regionale è abrogata dalla L.R. 08/07/2016, n. 16.

Ai sensi dell’articolo 43 comma 1 della L.R. 08/07/2016, n. 16 fino all’entrata in vigore dei regolamenti regionali di cui agli articoli 4, comma 4, 23, 25, commi 2 e 3, la gestione dei servizi abitativi pubblici e sociali resta disciplinata dagli articoli da 28 a 44 bis della presente legge regionale e dagli allegati B e C, nonché dalle disposizioni del regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 (Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m), l.r. 1/2000)).

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