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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 02/12/2013, n. 17
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Art. 1 - (Modifiche alla l.r. 27/2009)1. Alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 R (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera p) del comma 1 dell’articolo 2, dopo le parole: «l’esercizio dell’attività di» è inserita la parola: «coordinamento,»; b) al comma 1 dell’articolo 11 le parole: «derivanti dalla trasformazione degli Istituti autonomi case popolari di cui alla legge regionale 10 giugno 1996 , n. 13 (Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende lombarde per l’edilizia residenziale (ALER)) e l’ALER di cui alla legge regionale 8 novembre 2007, n. 28 (Istituzione dell’Azienda lombarda per l’edilizia residenziale (ALER) della provincia di Monza e Brianza),» sono abrogate; c) al comma 1 dell’articolo 11, in fine, sono aggiunte le parole: «Le ALER sono lo strumento del quale la Regione e gli enti locali si avvalgono per la gestione unitaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e per l’esercizio delle proprie funzioni nel campo delle politiche abitative, con particolare attenzione alla loro funzione sociale.»; d) il comma 2 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente: «2. L’elenco ricognitivo di cui all’allegato A definisce l’ambito territoriale di competenza di ciascuna ALER. Le ALER sono organizzate in strutture decentrate sul territorio attraverso le unità operative gestionali, di seguito denominate U.O.G., dotate di un bacino ottimale di alloggi per una gestione efficiente. Le U.O.G. sono strutture organizzative che ricoprono funzioni gestionali, organizzative, manutentive, amministrative, di accompagnamento, supporto all’abitare e monitoraggio dei quartieri, in rapporto diretto con i comuni del bacino territoriale dove svolgono la loro attività.»; e) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2 bis. Le ALER adottano un programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, riguardante l’utilizzo di beni e risorse gestiti. Nell’ambito del programma sono indicati gli elenchi degli assegnatari e occupanti, i relativi canoni d’affitto o indennità di occupazione applicati. Ogni ALER ha l’obbligo di pubblicare il programma sul proprio sito istituzionale.»; f) al comma 1 dell’articolo 12 dopo la parola: «provinciale» è inserita la parola: «sovracomunale»; g) il comma 1 dell’articolo 14 è sostituito dal seguente: «1. Il presidente dell’ALER adotta la proposta di statuto, sentito il consiglio territoriale, sulla base di uno schema predisposto dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale e la invia alla Giunta regionale per l’approvazione.»; h) dopo il comma 3 dell’articolo 14 è aggiunto il seguente: «3 bis. Lo statuto definisce le norme fondamentali per l’organizzazione dell’ALER e, in particolare, definisce le attribuzioni e il funzionamento degli organi, le modalità di partecipazione degli utenti e del territorio, dei sindacati, degli inquilini e delle rappresentanze del terzo settore alla gestione dell’ALER, nonché le modalità di trasformazione e scioglimento delle stesse.»; i) l’articolo 15 è sostituto dal seguente: «Art. 15 - (Organi delle ALER) 1. Sono organi delle ALER: a) il presidente; b) il direttore generale; c) il consiglio territoriale; d) il collegio dei sindaci.»; j) l’articolo 16 è sostituito dal seguente: «Art. |
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Art. 2 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollet |
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