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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 27/12/2021, n. 24
L. R. Lombardia 27/12/2021, n. 24
L. R. Lombardia 27/12/2021, n. 24
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TITOLO I - Ambito istituzionale |
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Art. 1 - Modifiche agli articoli 1 e 15 della L.R. 19/20081. Alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali) sono apportate le seguenti modifiche: a) il numero 3) della lettera a) del comma 2 dell'ar |
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Art. 2 - Art. 3 - Omissis
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Art. 4 - Razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute da Regione Lombardia. Disposizioni in merito alla fusione per incorporazione di Explora s.p.a. in ARIA s.p.a. e conseguenti modifiche alle ll.rr. 27/2015 e 30/2006, nonché alla revisione dell'elenco delle società a partecipazione regionale di cui all'allegato A2 della L.R. 30/20061. Al fine di proseguire nel percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute da Regione Lombardia, con l'obiettivo di contenere ed efficientare la spesa pubblica, è autorizzata la fusione per incorporazione di Explora s.p.a. nell'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti (ARIA s.p.a.). 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce le modalità e i termini per l'effettuazione dell'operazione di fusione per incorporazione di cui al comma 1, prevedendo che la stessa sia comunque attuata, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile, entro il 30 aprile 2022. 3. Ai sensi dell'articolo 2504-bis, comma 1, del codice civile, la società incorporante ARIA s.p.a. assume i diritti e gli obblighi della società incorporata, proseguendo in tutti i suoi rapporti, compresi quelli di lavoro, an |
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TITOLO II - Ambito economico |
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Art. 6 - Modifiche all'art. 179-bis della L.R. 31/20081. All'articolo 179-bis della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, la parola "espressamente" è soppressa; b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Ai fini dell'applicazione del |
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Art. 7 - Modifica alla L.R. 11/2014 in tema di microcredito e di operazioni finanziarie1. Alla legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività) è apportata la seguente modifica: a) dopo l'articolo 3-bis sono inseriti i seguenti: |
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Art. 8 - Inserimento dell'art. 12.1 nella L.R. 31/2008 e conseguente modifica all'art. 121. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente: "Art. 12.1 - (Strade dei vini e dei sapori) 1. La Regione promuove la realizzazione di percorsi enogastronomici, denominati strade dei vini e dei sapori, intesi come percorsi, inseriti in una cornice di attrattive paesaggistiche e culturali, lungo i quali si trovano prodotti vitivinicoli e agroalimentari a denominazione geografica protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP), prodotti da agricoltura biologica e prodotti tradizionali. Promuove, altresì, la conservazione dei percorsi enogastronomici esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale recante "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2022". 2. I percorsi di cui al comma 1 sono identificati in modo uniforme sul territorio regionale mediante un logo identificativo e apposita segnaletica di indicazione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera c), capoverso h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). 3. Ogni percorso è realizzato e gestito in conformità agli standard minimi definiti con regolamento di attuazione. Con il medesimo regolamento sono definite le caratteristiche del logo identificativo e della segnaletica di indicazione. Sono, altresì, definiti: a) i contenuti e le modalità di presentazione del progetto di cui al comma 4; |
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TITOLO III - Ambito territoriale |
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Art. 9 - Introduzione dell'art. 6-bis alla L.R. 16/20161. Alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi) è apportata la seguente modifica: a) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente: "Art. 6-bis - (Disposizioni in tema di restituzione di contributi regionali concessi per la realizzazione di alloggi sociali) |
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Art. 10 - Disposizioni in tema di archivio stradale regionale per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione di trasporti eccezionali. Modifiche all'art. 42 della L.R. 6/20121. All'articolo 42 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 6-ter è sostituito dal seguente: "6-ter. Dal 15 marzo 2022 l'archivio stradale regionale, di cui all'articolo 3-bis della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale), è il riferimento unico ai fini del rilascio delle autorizzazioni per la circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità, nonché delle macchine agricole eccezionali e delle macchine operatrici eccezionali. Entro il 31 dicembre 2022 la Regione costituisce il sistema certificato di aggiornamento dell'archivio stradale regionale da parte degli enti proprietari delle strade. Fino alla costituzione del suddet |
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Art. 11 - Modifica all'art. 67 della L.R. 6/20121. Al comma 13-quater 1 dell'articolo 67 della legge re |
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Art. 12 - Modifiche agli articoli 18 e 27 della L.R. 24/20061. Alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 dell'articolo 18 è aggiunto il seguen |
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Art. 13 - Modifiche all'art. 47 della L.R. 26/20031. All'articolo 47 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo periodo del comma 1 le parole "ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondenti ai confini amministrativi" sono sostituite dalle seguenti: "ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondenti, di norma, ai confini amministrativi"; b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 147, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, nonché in c |
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Art. 14 - Modifiche all'art. 53-ter della L.R. 26/20031. All'articolo 53-ter della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. I dati di monitoraggio in continuo delle portate di DMV sono rilevati e trasmessi all'autorità concedente e ad ARPA per la loro elaborazione e archiviazione. Tali dati sono resi disponibili all'autorità concedente tramite idoneo applicativo per il monitoraggio telematico in continuo del DMV sviluppato, gestito e implementato da ARPA secondo le specifiche tecniche definite ai sensi del comma 4 e nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'a |
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Art. 15 - Estensione dell'ambito di applicazione della cooperazione per lo sviluppo degli ambiti di rigenerazione urbana. Modifiche all'art. 23-bis della L.R. 12/20051. Al comma 1 dell'articolo 23-bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo periodo dopo le parole "i comuni e le altre |
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Art. 16 - Modifica all'art. 5 della L.R. 31/20141. All'articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato) è apportata la seguente modifica: |
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Art. 17 - Modifica all'art. 28 della L.R. 20/2021 |
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Art. 18 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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