L. R. Lombardia 04/05/2001, n. 9 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Lombardia 04/05/2001, n. 9

Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale.
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[Premessa]

 

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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1 - (Finalità)

1. Con la presente legge la Regione:

a) disciplina le funzioni di programmazione, progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione della rete viaria di interesse regionale, così come definita all'articolo 2, con particolare riferimento alle funzioni amm

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TITOLO II - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI SULLA RETE VIARIA DI INTERESSE REGIONALE
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Art. 2 - (Rete viaria di interesse regionale)

1. La rete viaria di interesse regionale è costituita dalle autostrade regionali "e dalle strade regionali, così classificate ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)"N12, nonché, sino alla approvazione della classificazione della rete stradale regional

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Art. 3 - (Classificazione della rete viaria)

1. Ferma restando la classificazione delle strade di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), la Regione definisce criteri omogenei per una classificazione funzionale della rete viaria che interessa il territorio regionale, con esclusione della rete di interesse nazionale. I criteri di classificazione della rete sono basati su parametri fisico-tipologici, funzionali e di fruizione d

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Art. 3 bis - (Catasto stradale regionale e archivio stradale regionale)

1. La Regione promuove la costituzione del catasto stradale regionale quale strumento di rilevazione, archiviazione, aggiornamento e analisi dei dati informativi relativi alla rete viaria “regionale di cui all'articolo 2, comma 2 quater, e la costituzione dell'archivio stradale re

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Art. 4 - (Manutenzione della rete viaria)

N2

1. La Regione promuove il conseguimento di condizioni di efficienza e sicurezza della rete viaria di interesse regionale attraverso la definizione di standard prestazionali e criteri di manutenzione delle strade, delle loro pertinenze ed opere d'arte, da adottarsi sia in sede di progettazione che di ge

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Art. 5 - (Programmazione e sviluppo della rete viaria regionale)

1. La programmazione degli interventi sulla rete viaria regionale si attua secondo i contenuti del Piano regionale della Mobilità e dei Trasporti di cui all'

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Art. 5 bis - (Norme funzionali e geometriche per la costruzione di strade e autostrade)

N2

1. Con regolamento "adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto" N4 sono indicate le norm

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TITOLO III - AUTOSTRADE E STRADE REGIONALI

N14

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Art. 6 - (Definizione di autostrade regionali)

N2

1. Si definiscono autostrade regionali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del d.lgs. 112/1998, nonché in attuazione della potestà legislativa riconos

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Art. 7 - (Concessione di autostrada regionale)

1. La realizzazione delle autostrade regionali è subordinata al rilascio di specifiche concessioni regionali così come disciplinato dal presente titolo.

2. La Giunta regionale affida a soggetti pubblici, privati o a partecipazione mista la concessione di autostrada regionale; la concessione ha ad oggetto la progettazione, realizzazione e gestione funzionale ed economica dell'opera e dei lavori ad essa funzionalmente e strutturalmente correlati.

3. La compiuta definizione delle obbligazioni inerenti alla concessione è oggetto di specifica convenzione, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale, che:

a) regola i rapporti giuridici, economici, finanziar

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Art. 8 - (Affidamento della concessione)

1. La Giunta regionale individua il soggetto concessionario mediante gara internazionale con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gar

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Art. 9 - (Corrispettivi concessori)

1. Il concessionario deve corrispondere alla Regione un canone annuo nella misura indicata nel bando di gara. Concorrono alla composizione del canone le voci di cui all'articolo 10, comma 4, lettere f) e g), nonché le spese sostenute dalla Regione per le attività di vigilanza, monitoraggio e coordinamento nel corso della esecuzione delle opere.

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Art. 10 - (Tariffe di pedaggio)

1. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento gli importi massimi delle tariffe di pedaggio da applicarsi sulle autostrade regionali e l'adeguamento delle stesse; le tariffe ed i relativi parametri di adeguamento sono specificamente determinati per ogni autostrada regionale ed in ragione delle specificità socio-territoriali e vengono posti a base della gara per l'aggiudicazione della concessione.

2. La concessione e la relativa convenzione finanziaria di cui all'articolo 7, comma 3, definiscono, altresì, i casi e le modalità con cui le tariffe e/o la durata della concessione vengono adeguati al variare dei parametri di riferimento posti a base della concessione, ovvero al variare delle norme di riferimento.

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Art. 10 bis - (Conferimento di funzioni in tema di autostrade regionali)

1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa europea e statale, può conferire a società operante nel campo delle infrastrutture partecipata, direttamente o indirettamente, dalla Regione le seguenti funzioni di cui agli articoli 7, 8 e 9: N37

a) funzioni relative all'affidamento, mediante esperimento delle procedure di evidenza pubblica di cui all'articolo 8, e al rilascio della concessione di autostrada regionale;

b) funzioni relative al controllo e alla vigilanza sull'esecuzione della concessi

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Art. 10-ter - (Conferimento di funzioni in tema di strade regionali e provinciali di interesse regionale)

1. “La Giunta regionale, nel rispetto della normativa europea e statale, può affidare, mediante concessione, a società operante nel campo delle infrastrutture partecipata, direttamente o indirettamente, dalla Regione” N38 le funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, ivi inclusi i compiti e i poteri di cui all'articolo 14, del

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TITOLO IV - FINANZA DI PROGETTO
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Art. 11 - (Finanza di progetto)

1. La Regione, anche tramite Infrastrutture lombarde s.p.a., promuove la realizzazione di interventi infrastrutturali per la mobilità, ivi compresa la realizzazione di strade extraurbane e urbane, nonché altre infrastrutture di trasporto e pedaggio, in regime di finanza di progetto. N6

2. I requisiti infrastrutturali minimi che devono essere assicurati per ogni singola fattispec

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Art. 12 - (Promozione degli interventi in finanza di progetto)

1. La promozione di interventi da realizzarsi in regime di finanza di progetto consiste:

a) nello sviluppo di una proposta relativa alla realizzazione di una infrastruttura rispondente ai requisiti di cui all'articolo 11, comma 5, nella forma del progetto preliminare di cui all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni;

b) nel caso di soggetto proponente

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Art. 13 - (Incentivazione della finanza di progetto)

1. Al fine di agevolare la realizzazione di operazioni in regime di finanza di progetto, è costituito un fondo di rotazione per la copertura delle spese iniziali di verifica della fattibilità tecnico-economica dell'o

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TITOLO V - SICUREZZA STRADALE
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Art. 14 - (Azioni in materia di sicurezza stradale)

1. La Regione, in armonia con il Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n.144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) e secondo le indicazioni "del Centro regionale lombardo di governo e monitoraggio della sicurezza stradale"N45 di cui all'articolo 16, promuove ed assume iniziative per il miglioramento della sicurezza stradale sulla rete viaria di interesse regionale.

2. L'obiettivo di cui al comma 1 viene perseguito attraverso:

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Art. 15 - (Iniziative di sensibilizzazione ed educazione stradale)

1. La Regione promuove iniziative di educazione e sensibilizzazione alla sicurezza stradale, anche finalizzate a particolari categorie di utenti, favorendo l'iniziativa degli enti locali, delle associazioni interessate, delle università e delle scuole di ogni ordine e grado, ovvero di altri soggetti anche privati, nonché partecipando alle iniziative previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale.

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Art. 16 - (Centro regionale lombardo di governo e monitoraggio della sicurezza stradale)

N49

1. La Giunta regionale, al fine di rafforzare e rendere più efficaci le politiche regionali in materia di sicurezza stradale, nonché di migliorare il livello di conoscenza e di consentire una valutazione puntuale degli effetti delle politiche stesse, assicura, attraverso le strutture della competente direzione generale, le funzioni di Centro regionale lombardo di governo e monitoraggio della sicurezza stradale, di seguito "CMRL", attivato sulla base del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale di cui all'articolo 32 della legge 144/1999. N50

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Art. 17 - (Pubblicità stradale)

1. "La Regione" N4 provvede alla determinazione dei criteri relativi alla fissazione delle tariffe per le licenze e le concessioni, nonché, nel rispetto di quanto disposto dal Codice della Strada, all'esposizione di pubblicità lungo o in vista delle strade costituenti la rete

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TITOLO V BIS - REGISTRO REGIONALE PER L'ACCESSO DEI VEICOLI ALLE ZTL

N42

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Art. 17-bis - (Registro regionale per la gestione coordinata dell'accesso dei veicoli alle ZTL)

N43

1. È istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale dei veicoli autorizzati, in base alla normativa statale, a transitare in tutte le Zone a Traffico Limitato (ZTL) istituite dai comuni lombardi, allo scopo di semplificare e uniformare le modalità di accesso alle ZTL dei suddetti veicoli, attraverso il coordinamento e lo scambio di informazioni in possesso delle singole amministrazioni comunali.

2. Il registro regionale raccoglie i dati relativi alle targhe dei veicoli di cui al comma 1 e quelli necessari per la gestione delle suddette targhe, nel rispetto dei principi di proporzionalità e minimizzazione dei dati, dei tempi di conservazione e dei diritti degli interessati di cui al Regola

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TITOLO VI - NORME FINALI
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Art. 18 - (Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati la lettera b) del comma 115 ed il comma 117 dell'

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Art. 19 - (Procedure di concertazione inerenti ai progetti infrastrutturali)

1. Per l'acquisizione di intese, concertazioni, autorizzazioni, concessioni, nullaosta o assensi comunque denominati, in ordine ai progetti infrastrutturali di carattere viabilistico, ferroviario, intermodale e per la mobilità ciclistica di interesse regionale e provinciale è indetta conferenza di servizi. Per la disciplina della indizione, convocazione, partecipazione, modalità e tempi di svolgimento procedimentale, espressione delle volontà in seno alla conferenza di servizi, si rinvia agli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). È ammessa la facoltà di indire la conferenza di servizi direttamente sul progetto definitivo. N22

1-bis. Le disposiz

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Art. 19 bis - (Disposizioni acceleratorie per l'approvazione di progetti infrastrutturali relativi al trasporto rapido di massa ad impianti fissi)

N44

1. Al fine di velocizzare l'espletamento delle procedure concernenti il settore del trasporto rapido di massa ad impianti fissi priorita

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Art. 20 - (Norma finanziaria)

1. Per gli interventi in capitale previsti "al comma 4 dell'articolo 5 e" N3 all'articolo 14, comma 2, lettere a), b) e c) è autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 (euro 1.032.913,80) per il 2002 e di lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90) per il 2003.

2. All'autorizzazione delle altre spese previste dalla presente legge si provvederà con successivo provvedimento di legge.

3. All'onere complessivo di lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70) per gli anni 2002 e 2003, di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione di lire 2.000.000.000 (euro 1.032.913,80) per il 2002 e di lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90) per il 2003, della dotazione finanziaria di competenza dell'U.P.B. 5.0.4.0.3.250 "Fondo speciale per spese di investimento" del bilancio

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