Articolo modificato dall’art. 6, comma 4, della L.R. 08/08/2016, n. 22 e, successivamente, abrogato dall’art. 16, comma 1, della L.R. 20/05/2022, n. 9, così recitava:

"Art. 17 - Attribuzione alla Regione delle funzioni e attività della soppressa Azienda regionale per i porti fluviali di Cremona e di Mantova, già conferite alle Province di Cremona e di Mantova, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 30/2006

1. La Regione esercita le funzioni e le attività della soppressa Azienda regionale per i porti fluviali di Cremona e di Mantova già conferite alle Province di Cremona e di Mantova ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" - Collegato 2007), concernenti i porti e le zone portuali, di cui all'allegato B della L.R. 30/2006 mediante convenzione con le Province di Cremona e di Mantova, o con altri soggetti pubblici o privati, previa selezione secondo procedure ad evidenza pubblica.

1-bis. La convenzione di cui al comma 1 individua, in misura compresa tra un minimo ed un massimo definiti dalla Giunta regionale e comunque inferiore alla percentuale stabilita dall'articolo 8, comma 7, primo periodo, della L.R. 30/2006, la quota di introiti derivanti dai canoni e dalle tariffe di cui allo stesso articolo 8, comma 7, riconosciuta ai soggetti convenzionati in relazione alle attività svolte, per conto della Regione, in base alla stessa convenzione.

1-ter. Dalla data di compiuta attuazione delle previsioni di cui al comma 3, alle Province di Cremona e di Mantova cessa di essere riconosciuto il contributo regionale di cui all'articolo 8, comma 8, della L.R. 30/2006.

2. La Giunta regionale compie gli atti necessari a rendere effettivi il passaggio delle funzioni e delle attività di cui al comma 1; a tal fine, i presidenti delle Province di Cremona e di Mantova procedono rispettivamente:

a) alla ricognizione di tutti i rapporti, compresi quelli patrimoniali ed economico-finanziari connessi al trasferimento alla Regione delle funzioni ed attività di cui al comma 1;

b) alla predisposizione di una relazione, allegata all'atto di ricognizione, contenente le proposte in ordine alla regolazione dei rapporti medesimi;

c) alla trasmissione alla Regione della ricognizione e della relazione di cui alle lettere a) e b).

3. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2014, prende atto delle ricognizioni e delle relazioni a seguito dell'acquisizione degli atti trasmessi ai sensi del comma 2 e provvede, previa intesa con le Province competenti, alla regolazione dei rapporti e stabilisce le modalità di gestione dei beni necessari all'esercizio regionale delle funzioni e delle attività di cui al comma 1, nonché le modalità con le quali la Regione succede alle Province nei rapporti attivi e passivi, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2, lettera a).

4. Il trasferimento di funzioni di cui al comma 1 non implica oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e comporta il trasferimento delle relative risorse necessarie allo svolgimento delle stesse; a tal fine la Regione può provvedere alla compensazione su tutti i trasferimenti a qualsiasi titolo destinati alle Province competenti.

5. Al comma 7 dell'articolo 8 della L.R. 30/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo, dopo le parole "Ai soggetti che esercitano le funzioni di cui al presente articolo" sono aggiunte le seguenti: "e all'articolo 17 della legge regionale recante "Assestamento al bilancio 2014/2016 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali"";

b) nel secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e con l'articolo 17 della legge regionale recante "Assestamento al bilancio 2014/2016 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali"";

c) nel quarto periodo le parole "dalle Province di Cremona e Mantova" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".

6. Al fine di garantire la continuità delle funzioni e delle attività di cui al comma 1, le Province di Cremona e Mantova esercitano le funzioni loro attribuite dall'articolo 8 della L.R. 30/2006 fino alla data di compiuta attuazione delle previsioni di cui al comma 3."

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