Rivista online e su carta in tema di
Opere e lavori privati e pubblici - Ingegneria civile e ambientale
Edilizia e costruzioni - Urbanistica e territorio
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 13/03/2012, n. 4
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- L.R. 26/11/2019, n. 18
- L.R. 05/08/2014, n. 24.
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Art. 1 - (Finalità generali)1. La presente legge, anche in attuazione dell’articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semest |
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PARTE I - NORME PER INCENTIVARE LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA |
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Art. 2 - (Riqualificazione urbana incentivata)1. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni straordinarie di cui agli arti |
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Art. 3 - (Utilizzo del patrimonio edilizio esistente)1. Gli interventi di recupero edilizio e funzionale previsti e disciplinati dall’articolo 2, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 16 luglio 2009, n. 13 (Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia) sono consentiti sulla base di denuncia di inizio attività ai sensi dell’ |
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Art. 4 - (Ampliamento di fabbricati esistenti a destinazione industriale, artigianale e ricettiva. Trasformazione di edifici esistenti per finalità residenziali)1. I comuni, con motivata deliberazione da assumersi entro il termine perentorio del 30 settembre 2012, possono individuare tra le aree classificate nello strumento urbanistico con destinazione produttiva secondaria ambiti specifici nei quali sia consentito, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici vigenti o adottati ed ai regolamenti edilizi, l’ampliamento del 10 per cento della superficie lorda di pavimento esistente di edifici in tutto industriali ed artigianali purché questi siano stati ultimati entro la data del 18 luglio 2009. Con tale deliberazione i comuni provvedono ad indicare per ogni ambito, fermo restando il rispetto delle altezze massime previste dagli strumenti urbanistici, la quota di superficie consentita in deroga con il limite massimo di metri quadrati cinquecento. Gli interventi sono ammessi su edifici con attività in essere certificata dal |
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Art. 5 - (Sostituzione del patrimonio edilizio esistente)1. Gli interventi di sostituzione edilizia previsti e disciplinati dall’articolo 3, commi 3, 5, 6, 7, primo e secondo periodo, 8 e 10, della l.r. 13/2009 sono consentiti sulla base di denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 42 della l.r. 12/2005, ovvero di permesso di costruire, rispettivamente da presentare o richiedere entro il 31 dicembre 2013. 2. I nuovi interventi di sostituzione edilizia di cui all’articolo 3, comma 3, secondo periodo, della l.r. 13/2009 si applicano agli edifici ubicati all’esterno dei centri storici o dei nuclei urbani di antica formazione laddove individuati, ai sensi degli |
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Art. 6 - (Interventi di edilizia residenziale sociale)1. Al fine di favorire la realizzazione di alloggi sociali di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, di alloggi destinati alla locazione temporanea a fini sociali e all’edilizia universitaria convenzionata, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, sono consentiti gli interventi di cui al comma 2, previa deliberazione di assenso da parte della giunta comunale, da assumere entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta da parte dell’interessato, all’infruttuosa scadenza del quale l’assenso si intende acquisito, e previo rilascio del permesso di costruire, il cui procedimento si attiva alla presentazione della richiesta e viene interrotto nel caso di dissenso espresso dalla giunta comunale. La giunta comunale nell’assumere le proprie decisioni deve far riferimento alle indicazioni ed ai criteri applicativi stabiliti dal consiglio comunale con deliberazione da assumersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge deliberando anche ai sensi del comma 8; in caso di infruttuosa scadenza di tale termine la giunta comunale può comunque esprimersi sulla richiesta di intervento, con efficacia anche ai sensi del comma 8. La richiesta di intervento deve pervenire al comune entro il "31 dicembre 2016" |
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Art. 7 - (Recupero delle aree industriali dismesse)1. Dopo l’articolo 97 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) è inserito il seguente: “Art 97 bis - (Recupero delle aree non residenziali dismesse) 1. La dismissione di aree non residenziali costituisce grave pregiudizio territoriale, sociale ed economico-occupazionale. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in riferimento alle aree, non aventi destinazione residenziale e già interessate da attività economiche, individuate come aree degradate o dismesse nel documento di piano del PGT, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera e bis). |
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Art. 8 - (Monitoraggio regionale)1. Al fine di monitorare l’attuazione degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, i comuni d |
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Art. 9 - (Modifica alla disciplina in materia di recupero di sottotetti a fini abitativi)1. Il comma 1 dell’articolo 64 della l.r. 12/2005 è sostituito con il seguente: |
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Art. 10 - (Modifiche alla disciplina in materia di realizzazione di parcheggi in deroga)1. All’articolo 66 della l.r. 12/2005 &egrav |
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Art. 11 - (Norme per la conversione delle coperture in cemento amianto)1. Alla l.r. 12/2005 è apportata la seguente modifica: a) dopo l’articolo 73 è inserito il seguente capo: “CAPO III BIS - NORME PER LA CONVERSIONE DI COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO |
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Art. 12 - (Realizzazione di ascensori esterni)1. All’articolo 103 della l.r. 12/2005 &eg |
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PARTE II - ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA |
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Art. 13 - (Valutazione ambientale dei piani)1. All’articolo 4 della l.r. 12/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole “anche in riferimento ai commi’, sono inserite le parole: “2 bis,”; b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: “2 bis. Le varianti al piano dei servizi, di cui all’articolo 9, e al piano delle regole, di cui all’articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fa |
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Art. 14 - (Pubblicazione degli strumenti urbanistici)1. All’articolo 13 della l.r. 12/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il primo periodo del comma 4 è inserito il seguente: “Gli at |
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Art. 15 - (Disposizioni in materia di titoli abilitativi)1. All’articolo 38 della l.r. 12/2005 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta dal proprietario dell’immobile o da chi abbia titolo per richiederlo, è presentata allo sportello unico corredata da un’attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e, quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dal d.p.r. 380/2001, parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all’efficienza energetica.”; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nomin |
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Art. 16 - (Approvazione dei piani attuativi conformi)1. All’articolo 14 della l.r. 12/2005 s |
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Art. 18 - (Modifiche all’articolo 97 della l.r. 12/2005. Sportello unico per le attività produttive)1. All’articolo 97 della l.r. 12/2005 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 19 - (Protocolli volontari di certificazione energetica)1. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo di protocolli volontari di certificazio |
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Art. 20 - (Norma finanziaria)1. All’introito delle somme provenienti a Regione Lombardia a seguito dell&rsqu |
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Art. 21 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblica |
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