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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 30/12/2019, n. 23
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L. R. Lombardia 30/12/2019, n. 23
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TITOLO I - Ambito istituzionale |
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Art. 1 - Omissis |
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Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 20-ter della L.R. 19/20081. L'articolo 20-ter della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombardi e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali) è sostituito dal seguente: |
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Art. 3 - Art. 7 - Omissis |
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TITOLO II - Ambito economico |
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Art. 8 - Modifiche alla L.R. 48/1985 e conseguente abrogazione dell'art. 2, comma 3, della L.R. 24/20181. Omissis 2. Il comma 3 dell' |
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Art. 9 - Modifiche agli articoli 2 e 3 e inserimento dell'art. 3-bis nella L.R. 11/20141. Alla legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività) sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 dopo le parole "infrastrutture immateriali" la congiunzione "e" è soppressa e dopo le parole "sviluppo sostenibile" sono inserite le seguenti: "e della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro"; b) dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 è inserita la seguente: "i bis) promuovendo e incentivando l'adozione di misure v |
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Art. 10 - Inserimento dell'art. 9-ter nella L.R. 31/2008, integrazione dell'art. 27 e norma finanziaria1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo l'articolo 9-bis è inserito il seguente: "Art. 9-ter - (Interventi per lo sviluppo e il rilancio di filiere ag |
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Art. 11 - Modifiche all'art. 26 della L.R. 31/2008, inserimento dell'art. 55-bis e norma finanziaria1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'articolo 26 dopo le parole "tutela del paesaggio e dell'ambiente" s |
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Art. 12 - Modifica all'art. 130-decies della L.R. 31/2008 e inserimento dell'art. 179-bis - introduzione della diffida amministrativa1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 6 dell'articolo 130-decies è abrogato; b) dopo l'articolo 179 è inserito il seguente: "Art. 179-bis |
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Art. 13 - Modifica all'art. 134 della L.R. 31/20081. Al comma 2 dell'art |
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Art. 14 - Omissis |
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TITOLO III - Ambito sociale e sanitario |
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Art. 15 - Modifica all'art. 2 della L.R. 23/2015 e norma finanziaria1. Al primo periodo del comma 16 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 (Evoluzione del sistema sociosanitario |
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Art. 16 - Art. 20 - Omissis |
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TITOLO IV - Ambito territoriale |
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Art. 21 - Modifica dell'articolo 6 della L.R. 10/20091. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse |
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Art. 22 - Modifica dell'art. 13 della L.R. 4/20161. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'ac |
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Art. 23 - Ratifica dei protocolli d'intesa interregionali e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la progettazione e realizzazione delle ciclovie turistiche del Sole, VENTO e del Garda1. In conformità all'articolo 14, comma 3, lettera n), dello Statuto d'autonomia della Lombardia e all'articolo 13 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) sono ratificati e costituiscono parte integrante della presente legge: a) il protocollo d'intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Emilia - R |
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Art. 24 - Ratifica dell'"Intesa interregionale tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna interregionale sul fiume Po e Idrovie collegate"1. In conformità all'articolo 14, comma 3, lettera n), dello Statuto d'autonomia della Lombardia e all'articolo 13 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) è ratificata l'intesa interregionale tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per l'esercizio de |
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Art. 25 - Ratifica del protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Bolzano per lo sviluppo turistico dell'area del Passo dello Stelvio1. In conformità all'articolo 14, comma 3, lettera n), dello Statuto d'autonomia della Lombardia e all'articolo 13 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), è ratificato il protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Bolzano per lo sviluppo turistico dell'area del Passo dello Stelv |
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Art. 26 - Modifiche agli articoli 7 e 28 della L.R. 6/2012 in tema di servizi di collegamento al sistema aeroportuale1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera p) del comma 13 dell'articolo 7 è aggiunta la seguente: "p bis).la verifica del possesso e della permanenza dei requisiti per l'esercizio dei servizi di collegamento al sistema aeroportuale di cui all'articolo 28, comma 1, l |
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Art. 27 - Modifiche agli articoli 15, 17, 64 e 67 della L.R. 6/20121. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 3 dell'articolo 15 è aggiunto il seguente: "3-bis. Agli enti e alle a |
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Art. 28 - Modifica all'art. 14 della L.R. 16/20161. Il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abit |
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Art. 29 - Introduzione del Titolo V bis alla L.R. 9/2001 in tema di accesso dei veicoli alle ZTL1. Dopo il Titolo V della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale) è inserito il seguente: "TITOLO V BIS - REGISTRO REGIONALE PER L'ACCESSO DEI VEICOLI ALLE ZTL Art. 17-bis - (Registro regionale per la gestione coordinata dell'accesso dei veicoli alle ZTL) 1. È istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale dei veicoli autorizzati, in base alla normativa statale, a transitare in tutte le Zone a Traffico Limitato (ZTL) istituite dai comuni lombardi, allo scopo di semplificare e uniformare le modalità di accesso alle ZTL dei suddetti veicoli, attraverso il coordinamento e lo scamb |
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Art. 30 - Modifiche alla L.R. 17/20031. Alla legge regionale 29 settembre 2003, n. 17 (Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo l'articolo 1-bis è inserito il seguente: |
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Art. 31 - Obbligo di fornitura alla Regione di energia gratuita dalle grandi derivazioni idroelettriche in attuazione dell'articolo 12, commi 1-quinquies e 1-septies, del D.Lgs. 79/1999, come modificato dall'articolo 11-quater del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 121. La presente norma disciplina, in attuazione dell'articolo 12, commi 1-quinquies e 1-septies, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alla Regione energia elettrica, con le modalità previste allo stesso comma 1-quinquies dell'articolo 12 del D.Lgs. 79/1999, da parte dei seguenti soggetti: a) titolari di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico; b) operatori autorizzati alla prosecuzione temporanea dell'esercizio di concessioni scadute, ai sensi dell'articolo 53-bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), su richiesta della Regione; c) operatori che, al di fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), eserciscono e conducono grandi derivazioni idroelettriche. 2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente alle grandi derivazioni idroelettriche insistenti sul territorio regionale, sono tenuti, a decorrere dall'annualità 2020, a fornire gratuitamente alla Regione energia elettrica, nella misura di 220 chilowattora (kWh) per ogni chilowatt (kW) di potenza nominale media di concessione, ai fini della relativa destinazione ai servizi pubblici e alle categorie di utenti individuati ai sensi del comma 3, fermo restando che la fornitura di energia è destinata almeno al 50 per cento a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni, come previsto all'articolo 12 |
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Art. 32 - Entrata in vigore |
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Allegato 1 - Allegato 5 - Omissis |
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