Articolo abrogato dalla L.R. 04/07/2018, n. 9, così recitava:

“Art. 9 - (Commissioni provinciali per il lavoro e la formazione)

1. Le province istituiscono le Commissioni provinciali per il lavoro e la formazione, quali organismi di concertazione a livello territoriale e ne determinano la composizione e le modalità di funzionamento secondo i principi e criteri previsti dall’articolo 6, commi 1 e 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59).”

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