Articolo abrogato dalla L.R. 04/07/2018, n. 9, così recitava:

“Art. 32 - (Norme transitorie)

1. I centri per l’impiego continuano ad erogare in via provvisoria, nell’ambito del sistema regionale, i servizi di cui all’articolo 13, comma 3, sino all’acquisizione dell’accreditamento, che deve avvenire entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione regionale di cui allo stesso articolo. La mancata acquisizione dell’accreditamento comporta l’esclusione dal sistema, cui possono comunque partecipare con iscrizione successiva all’albo di cui all’articolo 13.

2. Fino all’avvio del processo costitutivo dell’Agenzia di cui all’articolo 11 restano in vigore i commi da 1 a 4 e da 6 a 11 dell’ articolo 9, della l.r. 1/1999 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l’impiego).

3. Il provvedimento di cui all’articolo 11, comma 3, stabilisce all’efficacia di quali atti consegue l’abrogazione totale o parziale dei commi da 1 a 4 e da 6 a 11, dell’articolo 9 della l.r. 1/1999.

4. Le convenzioni quadro per l’inserimento lavorativo delle persone disabili e svantaggiate stipulate e validate in data anteriore all’entrata in vigore della presente legge conservano la loro efficacia.”

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