a) alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 1, dopo la parola "promuovere" sono inserite le seguenti: "la piena occupazione, ";
b) alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 1, dopo la parola "promozione" sono inserite le seguenti: "dell'inserimento, della permanenza nel lavoro e";
c) alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 1, dopo le parole "rivolte in particolare" sono inserite le seguenti: "alle persone con disabilità, ai soggetti svantaggiati e";
d) alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole "nuovi modelli organizzativi e gestionali" sono inserite le seguenti: "improntati ai criteri dello sviluppo sostenibile e della responsabilità sociale di impresa";
e) dopo il comma 1 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:
"1-bis. La Regione esercita, nel rispetto del principio di sussidiarietà e in collaborazione con le province e la Città metropolitana, inoltre, le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività svolte dai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), compreso il collocamento mirato dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). In particolare, la Giunta regionale, con una o più deliberazioni, definisce, nel rispetto delle linee di indirizzo e degli standard di servizio di cui al D.Lgs. 150/2015, sentite le rappresentanze degli enti locali:
a) gli indirizzi e le modalità operative per assicurare l'omogenea erogazione e la qualità dei servizi sul territorio regionale;
b) l'organizzazione dei servizi per l'impiego relativamente alle sedi, alla dotazione minima del personale e alle forme di collaborazione con gli enti locali;
c) l'integrazione delle procedure in un sistema informativo unitario;
d) l'integrazione dei servizi della filiera della formazione, orienta