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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 26/11/2019, n. 18
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Art. 1 - (Finalità generali)1. Con la presente legge la Regione, nel perseguire l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile, riconosce gli interventi finalizzati alla rigenerazione |
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Art. 2 - (Rigenerazione urbana e territoriale. Modifiche e integrazioni alla l.r. 31/2014)1. Alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato) sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 è sostituita dalla seguente: ‘e) rigenerazione urbana: l’insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e di iniziative sociali che possono includere la sostituzione, il riuso, la riqualificazione dell’ambiente costruito e la riorganizzazione dell’assetto urbano attraverso il recupero delle aree degradate, sottoutilizzate o anche dismesse, nonché attraverso la realizzazione e gestione di attrezzature, infrastrutture, spazi verdi e servizi e il recupero o il potenziamento di quelli esistenti, in un’ottica di sostenibilità e di resilienza |
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Art. 3 - (Interventi di rigenerazione urbana e territoriale. Modifiche e integrazioni alla l.r. 12/2005)1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3-bis dell’articolo 1 è sostituito dal seguente: ‘3-bis. La Regione promuove, negli strumenti di governo del territorio, gli obiettivi della riduzione del consumo di suolo e della rigenerazione urbana e territoriale per realizzare, in collaborazione con la Città metropolitana di Milano, le province, gli enti gestori dei parchi regionali e naturali, di cui alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), e i comuni, anche attraverso le relative forme associative, un modello di sviluppo territoriale sostenibile, da attuarsi anche mediante gli strumenti di partenariato pubblico-privato e di programmazione negoziata previsti dalla normativa regionale.’; b) al comma 1 dell’articolo 2 le parole ‘fra loro coordinati e differenziati’ sono sostituite dalle seguenti: ‘fra loro coordinati, coerenti e differenziati’; c) dopo il comma 1 dell’articolo 2 è inserito il seguente: ‘1-bis. Il Piano territoriale regionale (PTR) costituisce il piano di riferimento ai fini della coerenza delle politiche regionali e dei piani e programmi di settore con ricadute territoriali, nonché degli strumenti della pianificazione urbanistica e territoriale ai vari livelli.’; d) la lettera c-bis) del comma 5 dell’articolo 2 è sostituita dalla seguente: ‘c-bis) la riduzione del consumo di suolo, la rigenerazione territoriale e urbana;’; e) dopo la lettera c-bis) del comma 5 dell’articolo 2 è aggiunta la seguente: ‘c-ter) la sostenibilità ambientale e, in particolare, il risparmio di risorse territoriali, ambientali ed energetiche e il riuso di materia in un’ottica di economia circolare.’; f) dopo il comma 1 dell’articolo 3 è inserito il seguente: ‘1-bis. In attuazione dell’articolo 1 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), la Regione, in coordinamento con i comuni, le province e la Città metropolitana di Milano, cura, all’interno del Sistema Informativo Territoriale (SIT), la ricognizione degli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione, al fine di condividerne la conoscenza tra il sistema della pubblica amministrazione, degli operatori economici, delle professioni e dei cittadini, nonché di monitorare e aggiornare la definizione dei criteri di cui all’articolo 2, comma 1-bis della stessa l.r. 31/2014.’; g) al comma 3-bis dell’articolo 7 le parole ‘Si definiscono piani associati gli atti di pianificazione sviluppati tra più comuni a tale scopo associati, mediante unione o convenzione; tali piani sostituiscono gli atti dei PGT dei comuni partecipanti;’ sono sostituite dalle seguenti: ‘La Regione promuove la pianificazione coordinata volta alla condivisione delle politiche territoriali, ambientali, paesaggistiche e infrastrutturali tra più comuni. Si definiscono piani associati gli atti di pianificazione sviluppati tra più comuni secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 14. In applicazione di quanto disposto dal PTR, il piano associato rappresenta lo strumento efficace per conseguire un uso razionale del suolo, la realizzazione di efficienti sistemi insediativi e di razionali sistemi di servizi, elevati livelli di tutela e valorizzazione delle aree agricole, naturali e di valore paesaggistico, nonché per prevedere le forme di perequazione territoriale di cui all’articolo 11, comma 2 ter;’; h) la lettera e-bis) del comma 2 dell’articolo 8 è soppressa; i) la lettera e-quinquies) del comma 2 dell’articolo 8 è sostituita dalla seguente: ‘e-quinquies) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale, prevedendo specifiche modalità di intervento e adeguate misure di incentivazione anche allo scopo di garantire lo sviluppo sociale ed economico sostenibile, la reintegrazione funzionale entro il sistema urbano e l’incremento delle prestazioni ambientali, ecologiche, paesaggistiche, energetiche, sismiche nonché l’implementazione dell’efficienza e della sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente;’; j) dopo la lettera e-quinquies) del comma 2 dell’articolo 8, è inserita la seguente: ‘e-sexies) individua le aree da destinare ad attività produttive e logistiche da localizzare prioritariamente nelle aree di cui alla lettera e-quinquies);’; k) dopo l’articolo 8 è inserito il seguente: ‘Art. 8-bis (Promozione degli interventi di rigenerazione urbana e territoriale) 1. Fino all’adeguamento del PGT di cui all’articolo 5, comma 3, della l.r. 31/2014, l’individuazione, anche tramite azioni partecipative di consultazione preventiva delle comunità e degli eventuali operatori privati interessati dalla realizzazione degli interventi, degli ambiti di cui all’articolo 8, comma 2, lettera e-quinquies), è effettuata, entro sei mesi N1 dall’approvazione della legge regionale recante ‘Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio |
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Art. 4 - (Recupero del patrimonio edilizio. Modifiche e integrazioni alla l.r. 12/2005)1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo l’articolo 40 è inserito il seguente: ‘Art. 40-bis (Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità) 1. I comuni, con deliberazione consiliare, anche sulla base di segnalazioni motivate e documentate, individuano entro sei mesi N3 dall’entrata in vigore della legge regionale recante ‘Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali’ gli immobili di qualsiasi destinazione d’uso, dismessi da oltre cinque anni, che causano criticità per uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado ambientale e urbanistico-edilizio. La disciplina del presente articolo si applica, anche senza la deliberazione di cui sopra, agli immobili già individuati dai comuni come degradati e abbandonati. Le disposizioni di cui al presente articolo, decorsi i termini della deliberazione di cui sopra, si applicano anche agli immobili non individuati dalla medesima, per i quali il proprietario, con perizia asseverata giurata, certifichi oltre alla cessazione dell’attività, documentata anche mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a cura della proprietà o del legale rappresentante, anche uno o più degli aspetti sopra elencati, mediante prova documentale e/o fotografica. I comuni aventi popolazione inferiore a 20.000 abitanti, entro sei mesi N3 dall’entrata in vigore della legge regionale recante ‘Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali’, mediante deliberazione del consiglio comunale possono individuare gli ambiti del proprio territorio ai quali non si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 10 del presente articolo, in relazione a motivate ragioni di tutela paesaggistica. 2. I comuni, prima delle deliberazioni di cui al comma 1, da aggiornare annualmente, notificano ai sensi del codice di procedura civile ai proprietari degli immobili dismessi e che causano criticità le ragioni dell’individuazione, di modo che questi, entro 30 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, possano dimostrare, mediante prove documentali, l’assenza dei presupposti per l’inserimento. 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in ogni caso: a) agli immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria; b) agli immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta. 4. La richiesta di piano attuativo, la richiesta di permesso di costruire, la segnalazione certificata di inizio attività, la comunicazione di inizio lavori asseverata o l’istanza di istruttoria preliminare funzionale all’ottenimento dei medesimi titoli edilizi devono essere presentati entro tre anni dalla notifica di cui al comma 2. La deliberazione di cui al comma 1 attesta l’interesse pubblico al recupero dell’immobile individuato, anche ai fini del perfezionamento dell’eventuale procedimento di deroga ai sensi dell’articolo 40. 5. Gli interventi sugli immobili di cui al comma 1 usufruiscono di un incremento del 20 per cento dei diritti edificatori derivanti dall’applicazione dell’indice di edificabilità massimo previsto o, se maggiore di quest’ultimo, della superficie lorda esistente e sono inoltre esentati dall’eventuale obbligo di reperimento di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, a eccezione di quelle aree da reperire all’interno dei comparti edificatori o degli immobili oggetto del presente articolo, già puntualmente individuate all’interno degli strumenti urbanistici e da quelle dovute ai sensi della pianificazione territoriale sovraordinata. A tali interventi non si applicano gli incrementi dei diritti edificatori di cui all’articolo 11, comma 5. Nei casi di demolizione l’incremento dei diritti edificatori del 20 per cento si applica per un periodo massimo di dieci anni dalla data di individuazione de |
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Art. 5 - (Adeguamento alle disposizioni del d.p.r. 380/2001 in materia di edilizia. Modifiche e integrazioni alla l.r. 12/2005)1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 12 dell’articolo 13 le parole ‘denuncia di inizio attività’ sono sostituite dalle seguenti: ‘segnalazione certificata di inizio attività o di comunicazione di inizio lavori asseverata’; b) l’articolo 27 è sostituito dal seguente: ‘Art. 27 (Interventi edilizi) 1. Gli interventi edilizi sono definiti all’articolo 3 del d.p.r. 380/2001.’; c) l’articolo 28 è abrogato; d) al comma 3 dell’articolo 32 le parole ‘, le denunce di inizio attività’ sono soppresse; e) l’articolo 33 è anteposto al Capo II del Titolo I della Parte II ed è sostituito dal seguente: ‘Art. 33 (Regime giuridico degli interventi) 1. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono assoggettati alle seguenti discipline: a) attività edilizia libera, ovvero senza alcun titolo abilitativo, ai sensi dell’articolo 6 del d.p.r. 380/2001, incluse le opere soggette a preventiva comunicazione di avvio lavori, di cui alla lettera e-bis) del comma 1 dello stesso articolo 6; b) comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), per gli interventi non riconducibili all’attività edilizia libera, non realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e non assoggettati a permesso di costruire, secondo le procedure di cui agli articoli 6-bis e 23 bis, comma 3, del d.p.r. 380/2001; c) segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nei casi di cui all’articolo 22, commi 1, 2 e 2 bis, del d.p.r. 380/2001, nonché per le |
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Art. 6 - (Salvaguardia delle infrastrutture per la mobilità. Sostituzione dell’articolo 102-bis della l.r. 12/2005)1. L’articolo 102-bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) è sostituito dal seguente: ‘Art. 102-bis (Norme speciali di salvaguardia) 1.Per ciascuna delle infrastrutture per la mobilità qualificate nel PTR come obiettivi prioritari di interesse regionale ai sensi dell’articolo 20, comma 4, è istituito un cor |
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Art. 7 - (Modifica dell’articolo 150 della l.r. 6/2010)1. Dopo il comma 5 dell’articolo 150 della legge regionale 2 febbra |
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Art. 8 - (Recupero dei piani terra esistenti. Modifiche alla l.r. 7/2017)1. N5 Ai fini del recupero dei piani terra esistenti, si applica la disciplina di cui alla legge regionale 10 marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti), a esclusione del comma 5 dell’articolo 1 e dei commi 3 bis, 3 ter, 3-quater e 3-quinquies dell’articolo 3, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari vigenti, nonché delle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione), e intendendo aggiornato alla presente legge il r |
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Art. 9. - (Norme transitorie e finali)1. La Giunta regionale definisce i criteri di cui agli articoli 11, comma 5, e 43, comma 2-quinquies, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), come modificata dalla presente legge, nonché quelli di cui all’articolo 12, comma 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Nelle more dell’individuazione, da parte della Giunta regionale, delle modalità e dei requisiti per la valutazione economico-f |
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Art. 10 - (Rendicontazione al Consiglio regionale. Modifiche alla l.r. 12/2005)1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente: ‘1. La Giunta regionale costituisce, presso la competente direzione generale, l’Osservatorio permanente della programmazione territoriale. L’Osservatorio, anche con l’utilizzo degli elementi conoscitivi forniti dal SIT di cui all’articolo 3, provvede al monitoraggio de |
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Art. 11 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) il comma 1-bis dell’articolo 10 e l’art |
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Art. 12 - (Finanziamenti)1. Per le finalità della presente legge è istituito alla missione 8 ‘Assetto del territorio ed edilizia abitativa’, programma 1 ‘Urbanistica e assetto del territorio’ - titolo 2 ‘Spese in conto capitale’, dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2019-2021 il fondo regionale ‘Incentivi per la rigenerazione urbana’ destinato a enti locali e a loro forme associative o organizzazioni rappresentative per: a) la realizzazione di interventi pubblici, anche mediante contribu |
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Art. 13 - (Norma finanziaria)1. Alla spesa per la dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 dell’articolo 12, prevista rispettivamente in € 1.100.000,00 nel 2020 ed € 1.000.000,00 nel 2021, si fa fronte con l’aumento della disponibilità della missione 8 ‘Assetto del territorio ed edilizia abitativa’, programma 1 ‘Urbanistica e assetto del territorio’ - titolo 2 ‘Spese in conto capitale’, |
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