Le presenti linee guida definiscono, ai sensi dell’art.11, comma 5, della l.r. 12/05, comma sostituito dalla l.r. n. 18/2019 “Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali”, i criteri per accedere all’incremento dell’indice di edificabilità massimo del PGT relativamente a specifici interventi sul patrimonio edilizio esistente.
I criteri e gli incentivi ad essi riferiti concorrono alla strategia regionale, già introdotta con la legge regionale n. 31/2014, per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato, favorendo gli interventi di recupero e rigenerazione su tutto il patrimonio edilizio esistente, indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’edificio, che possano garantire determinati livelli di qualità edilizia, promozione della mobilità sostenibile e dell’edilizia sociale, sicurezza delle costruzioni, protezione dai rischi naturali e riqualificazione ambientale, incentivando metodologie e tecnologie innovative e sostenibili.
Nello specifico gli interventi che danno accesso all’incremento dell’indice massimo del PGT (fino al 20% massimo di incremento) sono riferiti a tipologie di opere che perseguano le finalità indicate all’art. 11 comma 5 della l.r. 12/05. Le finalità che danno accesso all’incremento di cui all’art. 11 comma 5 sono in gran parte sovrapponibili alle riduzioni del contributo di costruzione di cui all’art. 43 comma 2 quinquies, pertanto i presenti criteri sono strutturanti in modo da proporre un’applicazione coerente ed organica delle due premialità.
In tutti i casi in cui una data finalità figuri sia nell’art. 11 comma 5 (incremento indice di edificabilità) che nell’art. 43 comma 2 quinquies (riduzione contributo di costruzione), le due forme di incentivazione non sono alternative e potranno pertanto essere utilizzate contemporaneamente per lo stesso intervento. Nel caso di possibile utilizzo di entrambe le forme incentivanti sarà l’Amministrazione comunale, se lo riterrà opportuno, a modularne la combinazione. Nei casi invece di impossibilità di utilizzo o commercializzazione dei diritti edificatori attribuiti ai sensi dell’art. 11, comma 5 (ad esempio qualora il comune abbia individuato aree o edifici escluse dall’applicazione di tali incentivi, ai sensi del comma 5 quater del medesimo articolo), per la medesima finalità potrà eventualmente essere valutata una modulazione che comporti una più significativa riduzione del contributo di costruzione.
2. Principi di ammissibilità degli interventi ai fini dell’incremento dell’indice di edificabilità massimo del PGT
Scopo della norma è di incentivare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente util