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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 24/06/2015, n. 17
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- L.R. 25/03/2021, n. 3
- L.R. 05/08/2015, n. 22
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TITOLO I - (DISPOSIZIONI GENERALI) |
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Art. 1 - (Finalità e oggetto)1. La Regione, nel rispetto delle competenze stabilite dall’articolo 117 della Costituzione, concorre allo sviluppo dell’ordinata e civile convivenza della comunità regionale attraverso interventi nei settori della prevenzione e della lotta contro la criminalità organizzata, incluse le attività volte al recupero dei beni confiscati per finalità sociali, e attraverso iniziative di sostegno alle vittime della criminalità e di sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni pubbliche, contribuendo a |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ai fini della presente legge, in relazione alla prevenzione della criminalità organizzata e mafiosa e alla promozione della cultura della legalità e d |
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Art. 3 - (Tipologia degli interventi)1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, promuove e sostiene interventi volti: |
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Art. 3-bis - (Piano integrato delle azioni)1. La Giunta regionale, raccordandosi con gli strumenti previsti dall’articolo 6 del decreto-le |
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TITOLO II - (INTERVENTI DI PREVENZIONE PRIMARIA E SECONDARIA) |
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Art. 4 - (Interventi per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità comune e organizzata e l’incentivazione di percorsi di legalità)1. Allo scopo di contrastare i fenomeni d’illegalità e criminalità comune e organizzata, la Regione promuove: a) il rafforzamento de |
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Art. 4-bis - (Prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore di minori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati)1. La Regione promuove azioni per la diffusione della legalit |
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Art. 5 - (Interventi nei settori economici, nelle professioni e nelle pubbliche amministrazioni)1. La Regione opera per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel mondo dell’impresa, della cooperazione, del lavoro e delle professioni. A tal fine, essa promuove iniziative di sensibilizzazione e di formazione, in collaborazione con le associazion |
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Art. 5-bis - (Azioni orientate alla prevenzione e al contrasto dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro)1. La Regione, al fine di concorrere ad azioni di tutel |
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Art. 6 - (Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia di tutela della salute e dell’ambiente)1. Nell’attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità in materia di tutela della salute e dell’ambiente, conness |
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Art. 7 - (Azioni orientate verso l’educazione alla legalità)1. La Regione promuove iniziative per diffondere la cultura della legalità e della convivenza civile con particolare attenzione ai fenomeni della criminalità organizzata, del bullismo giovanile e delle devianze giovanili e alla responsabilizzazione parentale. 2. La Regione, per contribuire all’educazione alla legalità e allo sviluppo dei valori costituzionali e civici, promuove le seguenti iniziative rivolte agli studenti di ogni ordine e ai docenti, anche attraverso intese o convenzioni sia con l’ufficio scolastico regionale sia con le università lombarde: a) realizzazione, con la collaborazione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e delle università, di at |
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Art. 8 - (Interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno delle truffe ai danni della popolazione anziana)1. La Regione promuove e sostiene iniziative formative, informative e culturali, nonché interventi di assistenza di tipo materiale, psicologico e legale, utili a prevenire e a contrastare i reati che colpiscono la popolazione anziana, con particolare riferimento ai delitti contro il patrimonio mediante frode di cui al codice |
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Art. 9 - (Iniziative dirette della Regione)1. La Regione promuove uno specifico rapporto di collaborazione con la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche stran |
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Art. 10 - (Rapporti con il terzo settore)1. La Regione, raccordandosi con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e sulla base delle linee guida di cui alla delibera ANAC n. 382 del 27 luglio 2022, istituisce un Elenco regionale degli enti operanti nel settore dell’ |
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Art. 11 - (Criteri e modalità per l’assegnazione dei finanziamenti) |
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Art. 12 - (Misure per la legalità e la trasparenza dei contratti e degli appalti pubblici)1. La Regione, in conformità con l’ordinamento dell’Unione europea e le norme statali vigenti in materia, adotta le necessarie misure per garantire la legalità e la trasparenza anticrimine nelle procedure di affidamento dei contratti e subcontratti pubblici e della contabilità regionale, anche al fine del rispetto dell’indipendenza e della terzietà nella nomina delle commissioni giudicatrici, sia per ciò che concerne i soggetti che procedono alla nomina, sia per i soggetti candidati e nominati nelle commissioni, contro i rischi di infiltrazione mafiosa e della delinquenza organizzata, nell’ambito di una più globale strategia di contrasto all’illegalità in Lombardia. 2. La Regione vigila, altresì, sulla trasparenza degli appalti e sulla fase esecutiva dei contra |
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Art. 12-bis - (Processo di razionalizzazione delle stazioni appaltanti)1. La Regione, in conformità alle linee guida di cui alla delibera ANAC n. 44 |
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Art. 13 - (Comitato regionale per la legalità e la trasparenza dei contratti pubblici)1. Ai fini di vigilare sulla trasparenza degli appalti e sulla fase esecutiva del contratto, anche per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata, con particolare riferimento alle attività di competenza degli enti del sistema regionale, connesse a iniziative di carattere nazionale e internazionale quali EXPO 2015, compreso il dopo EXPO 2015, è istituito, presso la Giunta regionale, il Comitato regionale per la legalità e la trasparenza dei contratti pubblici, di seguito denominato ‘Comitato’, con il compito di monitorare la trasparenza e il rispetto della normativa vigente in materia di contratti di lavori, servizi e forniture e degli investimenti pubblici. 2. Il Comitato è formato da sei componenti nominati secondo le seguenti modalità: a) tre componenti nominati dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione), scelti tra esperti in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore dei contratti pubblici che diano, altresì, garanzia di assoluta indipendenza. Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della l.r. 32/2008, un componente è indicato dalle minoranze consiliari, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale del Consiglio regionale; |
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Art. 14 - (Comitato tecnico-scientifico)1. È istituito, presso il Consiglio regionale, un Comitato tecnico-scientifico costituito da sette componenti: a) cinque componenti, di cui due in rappresentanza delle minoranze consiliari, nominati dal Consiglio regionale con le procedure di cui alla l.r. 25/2009; b) un componente designato dal Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, in rappresentanza delle istituzioni scolastiche; |
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Art. 15 - (Codice di autoregolamentazione dei gruppi consiliari)1. I gruppi consiliari approvano un codice di autoregolamentazione per i consiglieri regionali aderenti al gruppo, che faccia ri |
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Art. 16 - (Polizia locale - Modifiche alla l.r. 6/2015)1. La Regione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana), valorizza il ruolo della polizia locale nell’attuazione delle politiche di prevenzione primaria e seconda |
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Art. 17 - (Partecipazione all’associazione «Avviso pubblico - Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie»)1. La Regione aderisce ad «Avviso pubblico - Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie» |
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Art. 18 - (Adesione al Forum europeo per la sicurezza urbana)1. La Regione aderisce al Forum Europeo per la Sicurezza Urbana, associazione internazionale, con sede a Parig |
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Art. 19 - (Istituzione della «Giornata regionale dell’impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime»)1. È istituita la «Giornata regionale dell’impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime». |
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TITOLO III - INTERVENTI DI PREVENZIONE TERZIARIA |
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Art. 20 - (Assistenza e aiuto alle vittime dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata)1. La Regione favorisce gli interventi di assistenza e di aiuto alle vittime dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata, mediante: a) informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall’ordinamento; |
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Art. 21 - (Interventi a favore delle vittime della criminalità e dei loro familiari)1. La Regione favorisce gli interventi di |
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Art. 22 - (Interventi straordinari in favore dei soggetti danneggiati da atti vandalici)1. La Regione può erogare contributi a titolo di intervento solidaristico a favore dei soggetti danneggiati da rilevanti atti vandalici compiuti in occasione di manifestazioni in lu |
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Art. 23 - (Interventi per il recupero sociale dei beni confiscati)1. La Regione, al fine di supportare gli enti locali e l’ufficio competente per territorio dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), favorisce gli interventi per la valorizzazione e il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, secondo quanto previsto dal d.lgs. 159/2011. In particolare, la Regione attua interventi finalizzati al recupero dei beni confiscati attraverso: a) la concessione di contributi agli enti locali e ai soggetti concessionari dei beni stessi per la realizzazione di progetti di riuso e di recupero, di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, limitatamente agli interventi necessari per gli scopi perseguiti, al fine |
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Art. 24 - (Fondo regionale di prevenzione del fenomeno dell’usura e dell’estorsione)1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 3, la Regione istituisce il Fondo regionale di prevenzione |
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Art. 24-bis - (Istituzione del Tavolo di lavoro per la prevenzione dell’usura e del sovraindebitamento)1. All’inizio di ogni legislatura, entro tre mesi dall’insediamento della Giunta regionale, è istituito il Tavolo di lavoro per la prevenzione dell’usura e del sovraindebitamento, come organismo di raccordo stabile tra i soggetti coinvolti, valorizzandone esperienza e professionalità. 2. Il Tavolo di lavoro è la sede per il confronto tra la Regione e gli enti local |
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Art. 24-ter - (Piattaforma informatica)1. |
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Art. 25 - (Interventi finanziabili)1. Il Fondo regionale di cui all’articolo 24 è ripartito in due quote. 2. La prima quota è destinata a finanziare i seguenti settori di intervento: a) elargizioni a favore delle vittime dei reat |
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Art. 26 - (Elargizione a favore delle vittime dei reati di usura o di estorsione)1. In riferimento all’articolo 25, comma 2, lettera a), la Regione corrisponde una somma a titolo di indennizzo dei danni subiti dagli esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque e |
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Art. 27 - (Finanziamenti integrativi della legge 7 marzo 1996, n. 108)1. In riferimento all’articolo 25, comma 2, lettera b), la Regione finanzia i seguenti interventi: |
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Art. 28 - (Assistenza legale e consulenza professionale, anche psicologica, in materia di usura e di estorsione)1. In relazione all’articolo 25, comma 3, lettera a), la Regione finanzia l’assistenza legale alle vittime dei reati di usura o di estorsione e la consulenza professionale, anche psicologica, diretta alle stesse e ai soggetti che, incontrando difficoltà di accesso al credito, sono potenziali vittime dei reati di usura o |
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Art. 29 - (Contributi a favore degli enti impegnati nella lotta all’usura)1. In relazione all’articolo 25, comma 3, lettera b), la Regione eroga contributi agli enti, operanti sul territorio regionale, impegnati nel |
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Art. 30 - (Monitoraggio degli interventi in materia di usura e di estorsione)1. La Regione assicura, anche attraverso gli enti del sistema regionale, il monitoraggio delle attività reali |
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Art. 31 - (Costituzione in giudizio)1. La Regione può costituirsi parte civile nei processi contro la criminalità organizzata per fatti di parti |
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Art. 32 - (Norme di attuazione)1. La Giunta regionale determina i criteri, i tempi, le modalità di attuazione degli interventi previsti dal |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE |
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Art. 33 - (Clausola valutativa)1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel prevenire e contrastare il crimine organizzato e mafioso e diffondere la cu |
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Art. 34 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate le seguenti disposizioni, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 35, comma 2: a) legge regionale 14 febbraio 2011, n. 2 (Azioni o |
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Art. 35 - (Disposizioni transitorie)1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate dalla presente legge, nonché gli atti adottati sulla base delle stesse. Tali disposizioni continuano ad applicarsi fino alla co |
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Art. 36 - (Norma finanziaria)1. Alle spese per l’assistenza e aiuto alle vittime dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità comune e organizzata e per il contrasto del fenomeno delle truffe ai danni della popolazione di cui agli artt. 4 e 8, commi 1 e 4; 20, comma 2, quantificate in 200.000,00 euro annui si provvede con le risorse stanziate alla missione 3 «Ordine pubblico e sicurezza» - programma 2 «Sistema integrato di sicurezza Urbana» Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2015-2017. 2. Alle spese per le iniziative per la diffusione della cultura della legalità di cui all’art. 7, commi 2 e 3, quantificate in 300.000,00 euro annui si provvede con le risorse stanziate alla missione 3 «Ordine pubblico e sicurezza» - programma 2 «Sistema integrato di sicurezza Urbana» Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2015-2017. 3. Alle spese per il Comitato regionale per la legalità e la trasparenza dei contratti pubblici di cui all’articolo 13, previste in 48.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2015-2017, si provvede con le risorse stanziate alla missione 1 «Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo» - programma 1 «Organi istit |
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Art. 37 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
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22/11/2024
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