1. Le province adottano i piani provinciali di cui all’ articolo 20 della l.r. 26/2003 nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui al comma 7 entro il 29 febbraio 2008 e li trasmettono alla Regione entro il 30 marzo 2008. Decorso inutilmente tale termine perentorio, la Giunta regionale interviene ai sensi dell’articolo 13bis della l.r. 26/2003 e nomina il presidente della provincia interessata commissario ad acta.
2. Entro il 31 ottobre 2007, la Giunta regionale individua i finanziamenti regionali ai quali le province non possono accedere a causa dell’inerzia nel compimento dell’atto obbligatorio di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 7 dell’articolo 30 della l.r. 24/2006, la Regione rilascia l’autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di gestione dei rifiuti di cui al d.lgs. 59/2005 previa l’acquisizione del parere vincolante della provincia espresso per gli ambiti di competenza e, se negativo, alle condizioni di cui al comma 4. Il parere della provincia è obbligatorio, ma non vincolante per gli impianti di incenerimento dei rifiuti di cui all’ articolo 17, comma 1, lettera b), della