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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 1 - (Modifiche all’articolo 6 “Contratto di servizio” della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”)
1. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), sono aggiunte le seguenti parole: “che prevedano, per quanto riguarda la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, modulazioni della stessa in funzione della localizzazione degli impianti;”.
Art. 2 - (Modifiche all’articolo 16 “Funzioni delle province” della l.r. 26/2003)
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 26/2003 è sostituita dalla seguente:
“b) l’approvazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) dei progetti di impianti non rientranti nella competenza regionale ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’articolo 17;”.
Art. 3 - (Modifiche all’articolo 17 “Funzioni della Regione” della l.r. 26/2003)
1. Al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) l’approvazione dei progetti di impianti che rientrano nell’allegato 1, comma 5, punto 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento) per l’incenerimento dei rifiuti urbani;”
b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) l’approvazione, ai sensi dell’ articolo 211 del d.lgs. 152/2006, di impianti che effettuano ricerca e sperimentazione;”.
Art. 4 - (Modifiche all’articolo 20 “Piani provinciali di gestione dei rifiuti” della l.r. 26/2003)
1. Al comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 26/2003 è aggiunto il seguente periodo:
“I piani provinciali sono elaborati secondo logiche di autosufficienza territoriale in merito allo smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani.”
2. L’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 20 della l.r. 26/2003 è sostituito dal seguente:
“Fatti salvi i casi eccezionali e di urgenza, per i comuni che ricorrono al conferimento in discariche localizzate al di fuori della propria provincia le aliquote del tributo per il deposito in discarica sono maggiorate del cento per cento. Qualora la maggiorazione determini il superamento del limite massimo dell’aliquota d’imposta unitaria fissato dall’ articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) il tributo è automaticamente adeguato al predetto limite.”
3. Al comma 4 dell’articolo 20 della l.r. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le parole “o alla discarica;”;
b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
“d) il censimento degli impianti esistenti e l’individuazione delle necessità impiantistiche di completamento, espresse in termini di numero e potenzialità per quanto riguarda gli impianti relativi ai rifiuti urbani, e l’individuazione dell’offerta di recupero e smaltimento da parte del sistema industriale per i rifiuti speciali. L’eventuale previsione di avvio di flussi di rifiuti urbani verso impianti ubicati al di fuori del proprio territorio è accompagnata, in sede di approvazione del piano ai sensi del comma 5, dagli accordi raggiunti con la provincia interessata e con il gestore dell’impianto per una durata congruente con le previsioni del piano;”;
c) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
“f) la stima dei costi industriali di realizzazione e gestione degli impianti previsti dai piani e la valutazione di un piano economico tariffario;”.
4. Al comma 5 dell’articolo 20 della l.r. 26/2003 le parole “a tempo indeterminato” sono sostituite dalla parola “quinquennale” e le parole “e sono sottoposti a revisione ordinaria ogni cinque anni” sono soppresse.
Art. 5 - (Modifiche all’articolo 23 “Obiettivi di riciclo e recupero” della l.r. 26/2003)
1. L’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 23 della l.r. 26/2003 è abrogato.
Art. 6 - (Abrogazione dell’articolo 6 “Norma di interpretazione autentica” della legge regionale 8 agosto 2006, n. 18 “Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 ‘Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche’ ”)
1. L’articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 18 (Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”), è abrogato.
Art. 7 - (Modifiche della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 ‘Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente)
1. Al comma 6 dell’articolo 30 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente), è aggiunta infine, la seguente lettera:
“b bis) dal 1° gennaio 2009 relativamente all’autorizzazione integrata ambientale di cui all’allegato 1, punto 5.4, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento)”.
2. Al comma 7 dell’articolo 30 della l.r. 24/2006 sono aggiunte, dopo la parola “2007” le parole “e per le istanze di autorizzazione integrata ambientale di cui all’allegato 1, punto 5.4, del decreto legislativo n. 59/2005 presentate entro il 31 dicembre 2008”.”
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