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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 06/06/2019, n. 9
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Testo coordianto con le modifiche introdotte da:
- L.R. 20/05/2022, n. 9
- Sent. Corte Cost. 23/07/2020, n. 159
- L.R. 10/12/2019, n. 21
- L.R. 06/08/2019, n. 15
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Titolo I - Ambito istituzionale |
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Art. 1 - (Modifica all’art. 1 della l.r. 19/2014)1. Alla legge regionale 8 luglio 2014, n. 19 (Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale) è app |
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Art. 2 - (Modifiche all’art. 1 della l.r. 30/2006)1. Alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” – Collegato 2007) sono apportate le seguenti m |
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Art. 3 - Art. 7 Omissis
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Art. 8 - (Modifica all’art. 2 della l.r. 24/2018)1. Alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 24 (Legge di stabilità 2019-2021) è apportata la seguente modifica: |
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Art. 9 - Art. 13 Omissis
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Titolo II - Ambito economico |
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Art. 14 - (Modifiche all’art. 10.2 della l.r. 31/2008)1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono app |
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Art. 15 - (Modifiche agli artt. 24 e 34 della l.r. 31/2008)1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 24, le parole “p |
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Art. 16 - (Inserimento del Capo VII-ter nella l.r. 31/2008)1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è apportata la seguente modifica: dopo l’articolo 31-sexies è inserito il seguente capo: “CAPO VII-ter - Disposizioni per le associazioni fondiarie” Art. 31-septies - (Associazioni fondiarie) 1. La Regione riconosce nell’associazionismo fondiario uno strumento per il miglioramento dei fondi e per la ricostituzione di unità di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili in grado di favorire l’occupazione, la costituzione e il consolidamento di nuove imprese agricole. 2. La Regione, attraverso la gestione associata delle piccole proprietà terriere secondo le buone pratiche agricole, persegue i seguenti obiettivi: |
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Art. 17 - (Modifiche agli artt. 42, 47 e 50 della l.r. 31/2008)1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche: a) al secondo periodo del comma 6 dell’a |
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Art. 18 - (Modifiche agli artt. 110 e 128 della l.r. 31/2008)1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca |
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Art. 19 - (Inserimento dell’art. 138-bis nella l.r. 31/2008)1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, |
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Art. 20 - (Modifica all’art. 141 della l.r. 31/2008)1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 141 de |
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Art. 21 - (Modifica all’art. 144 della l.r. 31/2008)1. Dopo il comma 6 dell’articolo 144 della legge |
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Art. 22 - (Modifiche agli artt. 6, 7, 9, 10, 25, 27, 28, 33 e 44 della l.r. 26/1993)1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 e al comma 3 dell’articolo 6, le parole “direttore generale” sono sostituite dalla seguente: “dirigente”; b) il comma 8 dell’articolo 7 è sostituito dal seguente: “8. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, per assicurare la conservazione degli impianti di cattura anche non più utilizzati, possono concedere contributi annuali ai proprietari dei fondi ove sono situati gli impianti.”; c) il comma 2 dell’articolo 9 è abrogato; d) al comma 7 dell’articolo 9, dopo la parola “composizione,” sono inserite le seguenti: “prevedendo competenze specifiche e professionalità riconosciute attraverso titoli ed esperienze acquisite” e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per le figure esterne all’amministrazione la partecipazione all’osservatorio è a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate. Alla copertura delle spese di cui al secondo periodo stimate in € 1.500,00 per c |
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Art. 23 - (Modifiche all’art. 3 della l.r. 5/2017)1. Alla legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 dell’articolo 3 è inserito il seguente: “1-bi |
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Art. 24 - (Modifiche agli artt. 18-bis, 18-ter, 21 e 27 della l.r. 6/2010)1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 dell’articolo 18-bis è sostituito dal seguente: |
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Art. 25 - (Modifiche all’art. 37 della l.r. 6/2010)1. All’articolo 37 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leg |
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Art. 26 - (Modifica all’art. 87 della l.r. 6/2010)1. Il comma 4 dell’articolo 87 della legge regionale |
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Art. 27 - (Modifiche all’art. 126 della l.r. 6/2010)1. All’articolo 126 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo u |
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Art. 28 - (Modifiche agli artt. 9, 11 e 13 della l.r. 36/2015)1. Alla legge regionale 6 novembre 2015, n. 36 (Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21) sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 29 - (Modifica all’art. 6 della l.r. 11/2014)1. Alla legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività) è apportata la seguente modifica: a) dopo il comma 1 dell’articolo 6 inserito il seguente: |
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Art. 30 - (Modifiche agli artt. 1, 2 e 3 della l.r. 1/2018)1. Alla legge regionale 15 gennaio 2018, n.1 (Misure per la tutela degli investimenti pubblici regionali e per il sostegno all’occupazione) sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 31 - (Modifica all’art. 27 della l.r. 22/2006)1. Al comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale |
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Art. 32 - (Modifica all’art. 148-ter della l.r. 6/2010)1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo |
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Titolo III - Ambito sociale e sanitario |
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Art. 33 - (Modifiche agli artt. 12, 21, 23, 26, 28 e 46 della l.r. 16/2016 e conseguenti modifiche al r.r. 4/2017)1. Alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi) sono apportate le seguenti modifiche: al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 12 dopo le parole “i dirigenti pubblici e privati” sono inserite le seguenti: “, che non abbiano compiuto sessantacinque anni di età,” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Il compimento del sessantacinquesimo anno di età comporta la cancellazione dall’elenco.”; dopo il primo periodo del comma 3 dell’articolo 12 è inserito il seguente: “Il rapporto cessa, altresì, al compimento del sessantacinquesimo anno di età.”; alla lettera c) |
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Art. 34 - Art. 35 Omissis
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Art. 36 - (Inserimento dell’art. 60-bis1 nella l.r. 33/2009)1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) è apportata la seguente modifica: a) dopo l’articolo 60-bis è inserito il seguente: |
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Art. 37 - Art. 39 Omissis
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Titolo IV - Ambito territoriale |
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Art. 40 - Omissis
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Art. 41 - (Modifica all’art. 45 della l.r. 31/2008)1. All’articolo 45 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è apportata la seguente modifica: |
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Art. 42 - (Modifiche agli artt. 82, 91-bis, 91-quater e 91-quinquies e abrogazione degli artt. 78-bis e 79-bis della l.r. 31/2008)1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche: a) gli articoli 78-bis e 79-bis sono abrogati; |
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Art. 43 - (Modifica all’art. 13 della l.r. 24/2006)1. All’articolo 13 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della sa |
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Art. 44 - (Modifiche agli artt. 2 e 4 della l.r. 11/2017)1. Alla legge regionale 27 marzo 2017, n. 11 (Nuove norme per il sostegno e la valorizzazione del |
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Art. 45 - (Modifiche agli artt. 15 e 59 della l.r. 12/2005)1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 7-ter dell’articolo 15, le parole “entro dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro ventiquattro mesi”; dopo il comma 1 dell’articolo 59 sono inseriti i seguenti: “1-bis |
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Art. 46 - (Riprogrammazione dei termini per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione di infrastrutture per la mobilità e opere connesse)1. La Giunta regionale è autorizzata a riprogrammare i termini per l’utilizzo delle risorse erogate nel 2018 ai comuni lombardi con popolazione resi |
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Art. 47 - (Modifiche all’art. 42 della l.r. 6/2012 e conseguente modifica all’art. 3-bis della l.r. 9/2001)1. All’articolo 42 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti: “6-ter. Dal 1 gennaio 2020 l’archivio stradale regionale, di cui all’articolo 3-bis della l.r. 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale), è il riferimento unico ai fini del rilascio delle autorizzazioni per la circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità nonché delle macchine agricole eccezionali e delle macchine operatrici eccezionali. A tal fine, dalla data di cui al primo periodo, gli enti proprietari delle strade inseriscono nell’archivio stradale regionale i dati relativi alla percorribilità della rete stradale di competenza e li |
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Art. 48 - (Modifica all’art. 19 della l.r. 9/2001)1. Al primo periodo del comma 1 dell’articolo 19 dell |
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Art. 49 - (Modifica all’art. 48 della l.r. 26/2003)1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Discip |
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Art. 50 - (Modifica all’art. 5 della l.r. 10/2008)1. Alla legge regionale 31 marzo 2008, n. 10 (Disposizi |
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Art. 51 - (Interessi moratori riferiti al pagamento di canoni per le utenze di acqua pubblica. Modifica all’art. 6 della l.r. 10/2009)1. All’articolo 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale), è apportata la seguente modifica: |
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Art. 52 - (Modifica all’art. 22-ter della l.r. 86/1983)1. Al secondo periodo del comma 4 dell’articolo 22-ter della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei mo |
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Art. 53 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente |
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