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L.R. Lombardia 29/10/1998, n. 22

Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia.
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TITOLO I - Finalità
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Art. 1 - Finalità

1. La Regione Lombardia, nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi pubblici di trasporto attribuite con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, con il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché con il D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 in attuazione dell'art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e nel rispetto delle normative comunitarie, assicura il governo della mobilità regionale e locale, garantendo:

a) la programmazione della Regione e degli enti locali, promuovendo:

1) lo sviluppo delle reti inf

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Art. 2 - Definizione e classificazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale

1. Per trasporto pubblico regionale e locale si intende il complesso dei servizi di pubblico trasporto di persone e cose attribuiti alla Regione ed agli enti locali. Il trasporto pubblico regionale e locale comprende i sistemi di mobilità terrestri, fluviali, lacuali e aerei organizzati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze, tariffe e condizioni prestabilite, ad offerta indifferenziata che si svolgono nell'ambito del territorio regionale o infraregionale; il sistema integrato del trasporto pubblico locale è classificato ai commi seguenti.

2. I servizi ferroviari di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 422 del 1997 costituiscono un sistema di trasporto unitario sul territorio da effettuarsi mediante i servizi ferroviari regionali.

3. I servizi automobilistici di trasporto pubblico locale si distinguono in:

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TITOLO II - Ripartizione delle funzioni
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Art. 3 - Funzioni della Regione

1. La Regione, in materia di trasporto pubblico regionale e locale, svolge le funzioni ed i compiti di programmazione, indirizzo e gestione che richiedono unitario esercizio a livello regionale. In particolare:

a) approva il piano regionale dei trasporti e della mobilità ed i relativi aggiornamenti, sulla base della programmazione degli enti locali;

b) determina gli investimenti, in raccordo con lo Stato, le regioni confinanti e gli enti locali, mediante la sottoscrizione di atti di programmazione negoziata e di accordi di programma, anche attraverso innovativi strumenti di finanziamento che fanno riferimento al project financing;

c) svolge compiti di programmazione, regolamentazione e amministrazione dei servizi ferroviari di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 422 del 1997, ed in particolare per la gestione della rete ferroviaria di propria competenza per il rilascio di concessioni ferroviarie, di licenze di trasporto regionale ad imprese ferroviarie, per la disciplina ed il controllo dell'accesso alle reti e per lo svolgimento dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, stipula i contratti per i servizi di competenza regionale, in ottemperanza alla direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991;

d) definisce i criteri per la programmazione dei trasporti locali;

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Art. 4 - Funzioni delle province

1. Sono trasferite alle province le funzioni riguardanti i servizi interurbani, di cui all'art. 2, comma 4, lett. c), già esercitate a titolo di delega ai sensi della legge regionale 2 aprile 1987, n. 14 (Delega alle province di funzioni amministrative relative ai trasporti pubblici di competenza regionale) e relativi provvedimenti attuativi, nonché le funzioni già delegate ai sensi della L.R. 6 gennaio 1979, n. 3. N8

2. Sono altresì trasferiti alle province le funzioni e i compiti riguardanti:

a) i servizi di linea regionali di cui all'art. 2, comma 4, lett. d) e i servizi di gran turismo, di cui all'art. 2, comma 5 lett. c) assegnati alle province sulla base del criterio della prevalenza della domanda in origine;

b) i servizi in aree a domanda debole di cui all'art. 2, comma 5, lett. b);

c) l'individuazione, d'intesa con i comuni interessati, dei servizi di area urbana di cui all'art. 2, comma 4, lett. b);

d) l'approvazione dei piani di bacino, comprendenti anche i piani per la mobilità delle persone disabili, previsti dall'art. 26, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti alle persone handicappate);

e) l'assegnazione ai comuni delle risorse finanziarie per assicurare i servizi di loro competenza, con esclusione di quanto previsto all'art 3, comma 2, lett. b);

f) le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di cui all' art. 2, comma 4, lett. c) e d) e comma 5 lett. b), la stipula dei relativi contratti e l'erogazione dei corrispett

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Art. 5 - Funzioni delle comunità montane

1. La Regione trasferisce alle comunità montane le funzioni e i compiti che riguardano il rispettivo territorio relativi a:

a) impianti a fune di ogni tipo quali funivie, seggiovie, sciovie, funicolari e tutti gli impianti di risalita in genere e le relative infrastrutture di interscambio;

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Art. 6 - Funzioni dei comuni

1. Sono trasferiti ai comuni, anche in forma associata, mediante il ricorso alle forme organizzative previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), le funzioni e i compiti relativi alle infrastrutture di interesse comunale e ai servizi di cui all'art. 2, comma 4, lett. a) e b). In particolare sono trasferite le funzioni concernenti:

a) le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di cui all'art. 2, comma 4, lett. a), b), comma 5, lett. b) e comma 6, nonché la stipula dei relativi contratti di servizio e l'erogazione dei corrispettivi;

b) l'accertamento, limitatamente ai comuni capoluogo di cui all'art. 5, comma 7, del d.P.R. n. 753/1980 relativo al riconoscimento, al fine della sicurezza e della regolarità del servizio del trasporto su strada, della idoneità del percorso, delle sue variazioni nonché dell'ubicazione delle fermate dei servizi di linea relativi ai servizi di area urbana, anche effettuati con modalità particolari in aree a domanda debole di cui all'articolo 2, comma 5, lettera b). I percorsi e le fermate delle reti oggetto di gara coincidenti con i percorsi e le fermate attualmente esistenti non necessitano di ulteriori accertamenti; N20

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Art. 6-bis - Gestioni associate di bacino lacuale

N28

1. La Regione Lombardia, allo scopo di garantire un efficace ed efficiente esercizio delle funzioni conferite con la presente legge, adotta strumenti d'incentivazione per favorire la formazione di accordi per la gestione in forma associata delle competenze conferite.

2. Le gestioni associate, tra comuni del medesimo bacino lacuale, devono essere costituite con una delle modalità previste dal

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Art. 7 - Funzioni soppresse

1. Sono soppresse le funzioni amministrative, finora svolte dalla Regione, relative:

a) all'approvazione degli organi

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TITOLO III - Organizzazione del trasporto e della mobilità
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Art. 8 - Programmazione infrastrutturale e consulta della mobilità e dei trasporti

1. Gli strumenti di programmazione sono:

a) il piano regionale della mobilità e dei trasporti, di cui all'art. 9;

b) il programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne, di cui all'art. 11;

c) i piani provinciali di bacino della mobilità e dei trasporti, di cui all'art. 12;

d) i piani urbani

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Art. 9 - Piano regionale della mobilità e dei trasporti

1. Il piano regionale della mobilità e dei trasporti configura il sistema della programmazione integrata delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto, in coerenza con strumenti di pianificazione socio-economica e territoriale della Regione, provvedendo a:

a) individuare le linee di indirizzo e le azioni strategiche, in relazione all'evoluzione dell'offerta infrastrutturale della domanda di mobilità generata dal sistema territoriale lombardo, nonché agli scenari socio-economici di breve e medio periodo;

b) indicare l'assetto delle reti infrastruttur

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Art. 10 - Investimenti e accordi di programma

1. Gli investimenti per interventi infrastrutturali previsti dal piano regionale della mobilità e dei trasporti e dei suoi aggiornamenti sono individuati nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria previsto dall'art. 9-bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulla procedura della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione), introdotto dalla legge regionale 9 giugno 1997, n. 19, quale strumento annuale di verifica e rimodulazio

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Art. 11 - Programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne

1. Al fine di valorizzare il demanio lacuale, fluviale e dei navigli e tutte le vie d'acqua, in coerenza con gli altri strumenti della programmazione regionale, è redatto il programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne, il quale individua tra l'altro i criteri di valutazione degli interventi nonché i modelli economico-finanziari per la loro realizzazione.

2. Il programma di cui al comma 1 è approvato dal Consiglio regionale.

3. I proventi delle concessioni di cui all'art. 6, comma 2, lettere a) e c) sono destinati nella misura del cinquanta per cento ai comuni a titolo di corrispettivo per l'esercizio delle attività amministrative inerenti le concessioni demaniali. Nel caso di partecipazione a gestioni associate a livello di bacino lacuale tale percentuale può essere elevata dalla Giunta regionale sino ad un massimo del sessanta per cento. La percentuale rimanente è destinata al finanziamento degli interventi di incremento e miglioramento individuati nel programma di cui al comma 1. N34

3-bis. Dal 1° gennaio 2002 l'ammontare del canone di concessione dei beni del demanio lacuale è determinato in base alle tabelle A, B e C allegate alla presente legge. Il canone di concessione è calcolato distintamente per il valore dell'area concessa (tab. B) e per il valore dell'opera o struttura, eventualmente già realizzata (tab. C). Per le sole concessioni di ormeggio il canone dovuto è unico e corrisponde al valore del

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Art. 11-bis - Occupazioni demaniali abusive

N41

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, se previste, l'occupazione di spazi ed aree demaniali-lacuali e fluviali senza la prescritta concessione o il perdurare dell'occupazione oltre il termine previsto dalla

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Art. 11-ter - Deposito di beni mobili sul demanio ed ormeggi abusivi

N41

1. È vietato abbandonare e depositare unità di navigazione e altri beni mobili e rifiuti sul demanio lacuale e fluviale. Le unità di navigazione e gli altri beni mobili collocati su tali a

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Art. 11-quater - Disposizioni contro l'inquinamento delle acque

N42

1. In tutte le acque interne nonché sulle banchine, moli, pontili, rive e altre pertinenze è vietato:

a) lo svuotamento delle acque di sentina oleose;

b) il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o di acque di sentina;

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Art. 11-quinquies - Vigilanza sul demanio e in materia di navigazione interna

N41

1. La vigilanza sul demanio e sulla navigazione interna diretta al rispetto della normativa vigente è effettuata, ai sensi della L.R. n. 90 del 1983, dal personale di vigilanza degli enti delegati, dai soggetti affidatari delle funzioni, nonché dal personale regionale specificamente nominato. Resta ferma la competenza degli uffici ed agenti di polizia giudiziaria, ai sensi delle disposizioni contenute nelle leggi statali. Il Presidente delle Giunta regionale o suo delegato regola la materia con apposite ordinanze, ai sensi del codice della navigazione e dei regolamento di navigazione interna.

2. Gli agenti regionali, nell'ambito della loro attività, possono accedere a tutte le aree, in concessione e private, strutturalmente connesse alle attività di navigazione e comunque facenti parte del demanio regionale o del demanio lacuale e fluviale su cui la regione ha competenza amministrativa, in qualità di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 1235 e seguenti del codice della navigazio

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Art. 11-sexies - Regolamento del demanio della navigazione interna

N47

1. Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, è disciplinata la gestione del demanio della navigazione interna costituito dal demanio lacuale e dal demanio idroviario. Il regolamento del demanio della navigazione interna, nel rispetto dei principi stabiliti in materia dal codice della navigazione e dalla pres

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Art. 11-septies - Disciplina della circolazione nautica

N47

1. Nel rispetto dell'articolo 120 della Costituzione, del codice della navigazione e della presente legge, è disciplinata, con appositi regolamenti, adottati secondo le compete

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Art. 12 - Piani provinciali di bacino della mobilità e dei trasporti

1. Le province, previe le opportune consultazioni con le istituzioni, gli enti e le associazioni portatrici di interessi economico-sociali nel settore dei trasporti e della mobilità, approvano il piano di bacino della mobilità e dei trasporti, comprendente i piani per la mobilità delle persone disabili, previsti dall'

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Art. 13 - Pianificazione del traffico urbano

1. Per migliorare la mobilità e la vivibilità delle aree urbane, per incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico, per ridurre il traffico e l'inquinamento atmosferico ed acustico, i comuni con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, nonché i comuni individu

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Art. 14 - Controllo e vigilanza

1. La Regione, le province e i comuni esercitano la vigilanza ed effettuano controlli per l'accertamento della regolarità e della sicurezza dei serviz

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21977 8725255
Art. 15 - Organo di garanzia del trasporto pubblico

N50

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce la struttura di un Organo di garanzia del trasporto pubblico, stabilendone altres

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Art. 16 - Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e sino alla fermata di discesa, nonché ad esibirlo a richiesta del personale di vigilanza. L’inosservanza di tali obblighi comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 30 ad un massimo di 100 volte il biglietto ordinario di corsa semplice di classe minima. In caso di reiterazione della violazione entro cinque anni, la sanzione è raddoppiata. N51

1-bis. Salva l’eventuale

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TITOLO IV - Programmazione dei servizi del trasporto pubblico locale
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Capo I - Disposizioni comuni alla gomma e al ferro
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Art. 17 - Servizi minimi

1. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e i cui costi sono a carico del bilancio della Regione, sono definiti nel rispetto dell'ammontare delle risorse finanziarie disponibili, tenendo conto:

a) dell'integrazione tra le reti di trasporto;

b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;

c) della fruibilità dei servizi da parte degli utenti l'accesso ai vari servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;

d) delle esigenze di riduzione della conge

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Art. 18 - Programmi triennali dei servizi

1. Nel rispetto dei principi fondamentali di sussidi e completezza, la Regione svolge una funzione di indice programmatico dei servizi di trasporto pubblico locale ai fini dell'individuazione di una rete integrata dei servizi, garantendo il coordinamento tra gli enti locali per la formulazione delle proposte dei programmi triennali, con i contenuti di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 422 del 1997.

2. Le province, tenuto conto dell'individuato livello dei servizi minimi, di concerto con i comuni regolatori di servizi di linea urbani e con le comunità montane interessate, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle associazioni dei consumatori di livello provinciale, adottano il programma dei servizi di competenza definendo in via prioritaria:

a) l'assetto, dell'offerta dei servizi di competenza all'art. 2, comma 4, lett. c), d); comma 5, lett. b) e comma 6;

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Art. 19 - Contratti di servizio

1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico, effettuati con qualunque modalità, è regolato dai contratti dì servizio stipulati dalla Regione e dagli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sulla base di criteri omogenei approvati dalla Giunta regionale che predispone un capitolato tipo. Qualora necessario, la Giunta regionale promuove la sottoscrizione di accordi di programma onde assicurare l'integrazione funzionale e tariffaria anche tra le diverse modalità di trasporto di cui all'art. 2, con i conseguenti adattamenti al contenuto dei relativi contratti di servizio.

2. Nel periodo transitorio la durata dei contratti per i servizi ferroviari oggetto di affidamento diretto non è superiore a due anni. La validità dei contratti per i servizi di trasporto pubblico locale automobilistici gestiti in affidamento diretto è di un anno, a decorrere dall'1 gennaio 2002. Nel caso di affidamento di contratti per i servizi

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TITOLO IV - Programmazione dei servizi del trasporto pubblico locale
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Capo II - Servizi su gomma
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Art. 20 - Procedure per l'affidamento dei servizi

1. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nella gestione, per l'affidamento dei servizi di trasporto la Regione, le province ed i comuni fanno ricorso alle procedure concorsuali in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi.

2. L'aggiudicazione deve avvenire sulla base di modalità operative definite dalla Giunta regionale e utilizzando la procedura ristretta di cui all'art. 12, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi), tenendo conto dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 24, comma 1, lett. b) dello stesso decreto legislativo. L'ammissione alle gare deve essere prevista in favore delle imprese singole nonché dei soggetti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 158 del 1995, fermo restando che la sommatoria dei requisiti delle imprese riunite o consorziate deve essere almeno pari ai requisiti globalmente richiesti dal soggetto aggiudicatore.

2-bis. Gli enti locali affidanti prevedono nei bandi, nei capitolati di gara e nei sistemi di valutazione delle offerte specifici criteri e parametri volti ad attestare la capacità di concorrere delle imprese o di riunioni di imprese che, oltre alla idoneità giuridica e morale, facciano riferimento:

a) alla capacità tecnica e professionale, con particolare riguardo all'esperienza di avere esercito, negli ultimi tre anni, servizi nei settori della mobilità collettiva in misura non inferiore al cinquanta per cento del totale delle vetture/km che costituiscono la dimensione della rete o sotto-rete messa a gara, garantendo parametri di qualità e sicurezza del servizio e sul lavoro analoghi a quelli richiesti nei capitolati di gara;

b) alla capacità finanziaria ed economica, con particolare riferimento agli indici di liquidità e solidità aziendale e alla dichiarazione di avere realizzato negli ultimi tre anni un fatturato annuo, relativo all'esercizio nei settori della mobilità collettiva, di valore non inferiore al cinquanta per cento dell'importo che costituisce la base d'asta della rete o sotto-rete messa a gara. N68

2-ter. I criteri e i parametri di cui alle lettere a) e b) del comma 2-bis si intendono posseduti anche dalle imprese di trasporto pubblico controllate, se risultano posseduti dalle imprese che ne detengono il controllo. In tale caso l'ente affidante richiede, in sede di sottoscrizione del contratto di servizio conseguente all'aggiudicazione, apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Nel caso di riunioni di imprese i criteri e i parametri di cui alle lettere a) e b) del comma 2-bis devono essere possedute nella misura non inferiore al cinquanta per cento dall'impresa mandataria ed in misura non inferiore al venti per cento dalle imprese mandanti. In ogni caso, i requisiti così sommati posseduti dalle imprese riunite devono essere pari a quelli globalmente richiesti dall'ente affidante. N68

3. Per garantire condizioni e criteri di equità ed un trattamento non discriminatorio degli operatori per l'accesso al mercato del territorio regionale, la proprietà delle reti e degli impianti spetta agli enti locali, qualora siano essenziali per l'espletamento del servizio del trasporto pubblico locale e siano stati finanziati con risorse pubbliche, con particolare riferimento al materiale rotabile metrotranviario, alle reti e relative infrastrutture e ai depositi ubicati nelle aree urbane. N69

3.1. La proprietà delle reti e degli impianti può essere conferita ad una società di capitali o ad altro soggetto dotato di personalità giuridica a partecipazione pubblica maggioritaria. N70

3.2. Alla società di cui al comma 3.1 non possono essere affidati i servizi di trasporto pubblico locale nelle reti o sottoreti nell'ambito delle quali sono ubicati i beni di sua proprietà, così come definiti nel comma 3. La società è tenuta, anteriormente all'indizione dell

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Art. 21 - Modalità particolari di svolgimento dei servizi

1. Gli affidatari dei servizi, individuati con le modalità di cui all'art. 20, previo assenso dell'ente affidante e sentite le organizzazioni sindacali maggio

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21977 8725266
TITOLO IV - Programmazione dei servizi del trasporto pubblico locale
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Capo III - Servizi su ferro
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Art. 22 - Servizi ferroviari

1. La Regione svolge in modo unitario compiti di programmazione, regolamentazione e amministrazione dei servizi ferroviari di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 422 del 1997.

2. In conformità con la normativa della Comunità Europea, la Regione disciplina il rilascio di concessioni ferroviarie e di licenze di trasporto regionale e locale ad imprese ferroviarie esistenti o appositamente costituite e stipula con esse i contratti di servizio per l'effettuazione dei servizi di propria competenza.

2-bis. Per l'organizzazione dei servizi ferroviari la Regione prevede un periodo transitorio da concludersi entro il 31 dicembre 2003, durante il quale sono mantenuti gli affidamenti agli attuali concessionari in ottemperanza alle disposizioni di cui all'

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Art. 22-bis - Messa a disposizione delle dotazioni patrimoniali essenziali ed acquisto del materiale rotabile

N86

1. In attuazione del principio della concorrenza tra gestori del servizio ferroviario, così come previsto nell'articolo 18, comma 2, lettera a), del d.lgs. 422/1997, la Regione individua le dotazioni patrimoniali essenziali allo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento che devono essere messe a disposizione dell'impresa ferroviaria aggiudicataria del servizio da parte dell'impresa ferroviaria uscente, del gestore dell'infrastruttura, o di altro soggetto che ne abbia la disponibilità o la detenzione a qualunque titolo. Sono dotazioni patrimoniali essenziali, in particolare: le reti, gli impianti e, con riferimento alle caratteristiche del servizio oggetto di affidamento, i depositi ed il materiale rotabile in esercizio sulle linee per la gestione dei servizi

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Art. 22-ter - Modalità di determinazione e garanzie per il trasferimento del personale a seguito di aggiudicazione delle gare per i servizi ferroviari

N86

1. La Giunta regionale determina la consistenza del personale dipendente dell'attuale gestore dei servizi addetto alle linee oggetto di aggiudicazione precedentemente alla pubblicazione dei bandi di gara per l'affidamento dei servizi ferroviari sulla base di quanto previsto al comma 2.

2. I dati riguardanti l'attuale assegnazione del personale alle linee oggetto di aggiudicazione sono comunicati dal gestore dei servizi alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta e devono individuare le unità di personale suddiviso per qualifica, l'anzianità media per qualifica e il costo medio unitario per qualifica, indicando la percentuale di utilizzo di tale personale sulle linee in questione nel caso di imp

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Art. 23 - Gestione infrastrutture ferroviarie

1. La Regione, con apposito regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall'emanazione del regolamento di cui all'art. 8, comma 5, del D.Lgs. n. 422 del 1997, disciplina l'individuazione dei criteri di accesso e utilizzo delle infrastrutture ferroviarie di livello regionale, nonché le modalità per la fissazione dei canoni di utilizzo delle infrastrutture medesime.

1-bis. La disponibilità dei beni assegnati al gestore dell'infrastruttura è regolata attraverso accordi con la Regione che hanno la durata dell'affidamento del servizio. Tali accordi garantiscono la capacità della rete ed i relativi accessori e costituiscono l'ambito all'interno del quale l'impresa affidataria del servizio richiede l'assegnazione delle tracce orarie necessarie allo svolgimento del servizio. Per agevolare la messa a disposizione dei beni accessori, la Regione, a seguito della sottoscrizione degli accordi di cui sopra, può acquistare direttamente aree ovvero realizzare, ristrutturare e adeguare immobili da adibire allo stazionamento ed alla manutenzione del materiale rotabile. N88

1-ter. Per i servizi ferroviari oggetto di contratto di servizio il gestore della rete ferroviaria di livello regionale rilascia, sulla base delle indicazioni formulate dalla Giunta regionale, la disponibilità delle tracce orarie da assegnare alle imprese aggiudicatarie del servizio. Garantisce inoltre l'assistenza alle medesime imprese nello svolgimento delle procedure p

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TITOLO IV - Programmazione dei servizi del trasporto pubblico locale
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Capo IV - Servizi effettuati con altre modalità di trasporto
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Art. 24 - Servizi lacuali ed elicotteristici di trasporto pubblico locale

1. N93

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21977 8725275
Art. 24-bis - Navigazione pubblica di linea sui laghi

N94

1. La Regione provvede alla programmazione, regolazione e gestione dei servizi per il trasporto di persone e cose sui laghi con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. La Regione opera nel rispetto e in attuazione degli impegni dello Stato conseguenti a rapporti internazionali riguardanti la navigazione sui laghi attraversati da confini internazionali, garantendo, con le modalità ritenute opportune dagli organi competenti, la tutela degli interessi statali.

3. La Giunta regionale, d'intesa con le Regioni Piemonte e Veneto e con la Provincia autonoma di Trento, promuove la regionalizzazione dei servizi di navigazione pubblica sui laghi Maggiore, di Como e Garda anche favorendo, con specifici accordi con le regioni interessate, la costituzione di consorzi formati dagli enti locali delle diverse regioni sui rispettivi bacini lacuali.

4. La Giunta regionale per la gestione dei servizi di navigazione pubblica e del patrimonio e demanio collegati sui laghi di Como e Iseo, promuove ai sensi del

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21977 8725276
Art. 25 - Servizi di collegamento con gli aeroporti

1. La Regione programma i collegamenti con gli aeroporti aperti al traffico civile alla luce dei principi sanciti dalla presente legge.

2. I servizi automobilistici di collegamento con gli aeroporti civili con relazione a domanda forte sono assentiti mediante autorizzazione, anche agli effetti dell'immatricolazione dei veicoli di cui all'articolo 87 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni, rilasciata ai sensi dell'articolo 20, comma 8, previa individuazione delle relazioni di collegamento oggetto di autorizzazione. Questa deve comunque prevedere che vengano assicurati la copertura del servizio 24 ore su 24, il possesso della certificazione di qualità ISO 9002 da parte delle aziende, gli standard qualitativi minimi del servizio in termini di età, adeguati livelli di manutenzione e di confortevolezza dei veicoli impiegati. Le aziende, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui al presente comma debbono altresì indicare le caratteristiche dei servizi offerti e il programma di esercizio. N95

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Art. 25-bis - Monitoraggio dei servizi di taxi e di autonoleggio con conducente di collegamento con gli aeroporti

N19

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Art. 25-ter - Sanzioni

N19

1. La mancata ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di servizio taxi e di noleggio

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TITOLO V - Sistema tariffario
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21977 8725280
Art. 26 - Sistemi tariffari

N17

1. La Regione, sentita la consulta di cui al comma 2 dell'art. 8, tenuto conto del costo dei servizi, delle variazioni del costo della vita e nel rispetto dei principi di integrazione e

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21977 8725281
Art. 27 - Agevolazioni tariffarie sui servizi interurbani di pubblico trasporto

N10

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TITOLO VI - Norme finali e transitorie
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Art. 28 - Interventi sostitutivi.

1. In caso di perdurante mancato svolgimento da parte delle amministrazioni locali delle funzioni e delle competenze trasferite o delegate ai sensi deg

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21977 8725284
Art. 29 - Commissioni tecniche provinciali per la formulazione dei ruoli dei conducenti dei veicoli natanti adibiti a servizi pubblici non di linea

1. Le province, entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono a costituire apposite commissioni tecniche provinciali, così composte:

a) un dirigente del settore competente per materia, designato dalla giunta provinciale, che la presiede;

b) un rappresentante della competente direzione generale della giunta regionale;

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21977 8725285
Art. 30 - Norme finali

1. La Giunta regionale, ogniqualvolta debba acquisire un'intesa ai sensi della presente legge indice una conferenza di servizi da svolgersi secondo le disposizioni dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) come da ultimo modificato ed integrato dall'art. 17, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo svolgimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo).

2. Il comma 1 dell'art. 5 della L.R. n. 19 del 1989 è così sostituito:

"1. Sono ammessi a finanziamento quali servizi di trasporto pubblico locale, nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge, i servizi funiviari Margno-Pian delle Betulle; Albino-Selvino e Argegno-Pigra; Ponte di Piero-Monteviasco; Malnago-Piani d'Erba, nonché i servizi funicolari Como-Brunate; Bergamo-Bergamo alta, Bergamo alta - San Vigilio e, con decorrenza dalla approvazione del relativo programma di esercizio, il servizio funicolare Motta-Campodolcino.".

2-bis. Le competenze concessorie relative agli impianti fissi, agli impianti a fune e ai sistemi a guida vincolata, spettano:

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21977 8725286
Art. 31 - Norme transitorie

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, previa stipula di un accordo di programma di cui al comma 19, effettua i conferimenti di funzioni agli enti locali.

2. Sono in ogni caso trasferite entro sessanta giorni dalla stipula dell'accordo di programma, di cui al comma 1, le seguenti funzioni:

a) i compiti amministrativi e di vigilanza riguardanti i servizi di gran turismo di cui all'art. 4, comma 2, lettera a);

b) l'approvazione dei piani di bacino di cui all'art. 4, comma 2, lettera d);

c) il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 2, lettere h) ed i);

d) l'accertamento ai sensi del D.P.R. n. 753 del 1980 di cui all'art. 4, comma 2, lettera j) e di cui all'art. 6, comma 1, lettera b);

e) lo svolgimento delle funzioni amministrative e di vigilanza, di cui al D.P.R. n. 753 del 1980, relative agli impianti fissi e a fune di cui all'art. 4, comma 2, lettera k), di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b) e art. 6, comma 1, lettera f);

f) il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera e);

g) N101

3. Entro sessanta giorni dalla stipula dell'accordo di programma di cui al comma 1, sono delegate le seguenti funzioni:

a) le autorizzazioni delle manifestazioni nautiche di cui all'art. 4, comma 3, lettera b) e all'art. 6, comma 2, lettera d);

b) l'iscrizione nei registri delle navi e dei galleggianti,

sia di servizio pubblico sia di uso privato, nonché la vigilanza sulla costruzione delle nuove navi di cui all'art. 4, comma 3, lettera c);

c) il rilascio delle licenze di navigazione e dei relativi certificati di navigabilità o idoneità di cui all'art. 4, comma 3, lettera d);

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Art. 32 - Modalità di finanziamento

1. L'erogazione delle risorse finanziarie per assicurare l'espletamento delle procedure relative alla stipulazione dei contratti di servizio è effettu

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Art. 33 - Norma finanziaria

1. Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge, si provvede nei limiti delle risorse trasferite con decreto del presidente del consiglio dei ministri di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 422 del 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) e dell'art. 7, comma 1 della L. n. 59 del 1997 e di cui all'art. 7 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché delle ulteriori risorse messe a disposizione dalla Regione.

2. La Regione, con le disponibilità determinate, ai sensi del comma 1, corrisponde agli enti locali le somme occorrenti per le funzioni trasferite o delegate in ragione d'anno e con decorrenza dalla data di effettivo conferimento delle funzioni stesse.

3. La Regione ai fini dell'applicazione della presente legge costituisce annualmente un fondo regionale trasporti destinato ai servizi di trasporto pubblico locale alimentato sia da risorse proprie che da quelle trasferite.

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Art. 34 - Abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni regionali in contrasto con la presente legge, ed in particolare:

a) L.R. 27 gennaio 1977, n. 10 (Disciplina dei trasporti pubblici di competenza regionale), ad esclusione degli art. 24, 25, 26;

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Art. 35 - Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'

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Allegato - Omissis

 

 

 

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