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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 20/05/2022, n. 8
L. R. Lombardia 20/05/2022, n. 8
L. R. Lombardia 20/05/2022, n. 8
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TITOLO I - AMBITO ISTITUZIONALE |
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Art. 1 - (Modifiche agli articoli 12, 19 e 24 della l.r. 19/2008)1. Alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali) sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 2 - Omissis
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Art. 3 - (Modifiche agli articoli 3, 4, 5, 8, 15, 17 e 27 della l.r. 6/2015 e norma transitoria)1. Alla legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana) sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 3 dopo le parole «dell’ambiente, » sono inserite le seguenti: «del trasporto pubblico regionale e locale,»; b) alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 4 dopo le parole «vigilanza di quartiere» sono aggiunte le seguenti: «e nelle aree a servizio del trasporto pubblico regionale e locale»; c) dopo la lettera |
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Art. 4 - (Introduzione dell’articolo 18-bis alla l.r. 6/2015. Istituzione del premio in memoria di Nicolò Savarino)1. Dopo l’articolo 18 della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urba |
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TITOLO II - AMBITO ECONOMICO |
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Art. 5 - (Modifiche all’articolo 59 e al Titolo X della l.r. 31/2008)1. Il comma 4-bis dell’articolo 59 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è sostituito dal seguente: «4-bis. In deroga ai divieti di cui ai commi 3 e 4, con il regolamento di cui all’articolo 50, comma 4, compatibilmente con le esigenze di tutela del patrimonio forestale, sono definite le modalità e le procedure con cui gli enti forestali, per il territorio di rispettiva competenza, possono autorizzare manifestazioni con mezzi motorizzati. Nel caso in cui il territorio interessato dall’autorizzazione sia ricompreso in una area protetta regionale e/o nazionale, gli enti gestori di queste ultime sono tenuti a esprimere un parere preventivo vincolante. In ogni caso i responsabili organizzativi delle predette manifestazioni dovranno curare la realizzazione di opere compensative e di pulizia e manutenzione del percorso previo congruo deposito cauzionale o congrue garanzie fideiussorie bancarie o assicurative da prestare, preventivamente al rilascio dell’autorizzazione, agli enti proprietari dei boschi, dei pascoli, delle mulattiere e dei sentieri, al fine di garantire la copertura dei costi necessari per l’eventuale esecuzione delle opere di conservazione e/o di rimessa in pristino dello stato dei luoghi, aree, mulattiere e/o sentieri utilizzati per lo svolgimento delle manifestazioni.». 2. Al Titolo X della l.r. 31/2008 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 4 dell’articolo 152 sono inseriti i seguenti: «4-bis. In caso di omessa o non tempestiva comunicazione di modifiche aziendali che hann |
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Art. 7 - (Modifiche agli articoli 12 e 15-bis della l.r. 22/2006 - soppressione dell’Allegato B alla l.r. 9/2018 e norma di salvaguardia)1. Alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica dell’articolo 12 è sostituita dalla seguente: «Rete dei servizi per il lavoro»; b) il comma 1 dell’articolo 12 è sostituito dal seguente: «1. La rete dei servizi per il lavoro è composta dalle seguenti categorie di operatori pubblici e privati: a) operatori accreditati ai sensi dell’articol |
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Art. 8 - (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 5/2017)1. Alla legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lomb |
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TITOLO III - AMBITO TERRITORIALE |
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Art. 9 - (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 6/2012)1. All’articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 10 - (Abrogazione del Titolo V della l.r. 70/1983)1. Il Titolo V della legge regionale 12 settembre 1983, n. |
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Art. 11 - (Modifiche agli articoli 13, 27, 30 e 32 della l.r. 24/2006)1. Alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 5 dell’articolo 13 è sostituito dal seguente: «5. La Giunta regionale può, con apposita deliberazione, prevedere idonei strumenti tecnologici, ulteriori a quanto previsto al secondo periodo del comma 6-bis, per agevolare il controllo del rispetto delle limitazioni regionali alla circolazione e all’utilizzo dei veicoli.»; |
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Art. 12 - (Modifica del termine per la corresponsione della componente variabile del canone di concessione per grandi derivazioni idroelettriche. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 5/2020 e all’articolo 6 della l.r. 10/2009)1. Alla legge regionale 8 aprile 2020, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), come modificato dall’artic |
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TITOLO IV - ATTUAZIONE DI IMPEGNI ASSUNTI CON IL GOVERNO IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE |
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Art. 13 - Omissis
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Art. 14 - (Modifiche agli articoli 8, 9, 11 e 27 della l.r. 20/2021 - Modifica all’articolo 11 della l.r. 26/2014 - Modifica all’articolo 12.1 della l.r. 31/2008, come introdotto dall’articolo 8, comma 1, lett. a), della l.r. 24/2021 - Modifica all’articolo 1 della l.r. 26/2021 - Modifiche agli articoli 61 e 62 della l.r. 33/2009 - Modifiche agli articoli 2 e 4 della l.r. 2/2022 - Modifiche agli articoli 2, 3 e 3-bis della l.r. 20/2002)1. Alla legge regionale 8 novembre 2021, n. 20 (Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell’utilizzo di materiali riciclati) sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 8 dopo le parole «del consumo di suolo,» sono inserite le seguenti: «del grado di rischio archeologico,»; b) dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 9 è aggiunta la seguente: «g-bis) potenziale archeologico dell’area.»; c) la rubrica dell’articolo 11 è sostituita dalla seguente: «Rapporti con atti di pianificazione e programmazione statale, regionale e locale. Revisione e adeguamenti del PAE»; d) al primo periodo del comma 1 dell’articolo 11 prima delle parole «Il PAE non pu |
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Art. 15 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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