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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 07/11/2013, n. 33
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- L.R. 19/12/2014, n. 40
- L.R. 05/08/2014, n. 18
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CAPO I - Finalità |
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Articolo 1 - Finalità1. La presente legge riconosce il valore sociale, ambientale ed economico del trasporto pubblico regionale e locale, componente essenziale del sistema dei servizi pubblici locali per garantire il diritto alla mobilità delle persone e ne reca la disciplina, nelle more della definizione della normativa statale di riforma del sistema delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, in conformità alla vigente normativa comunitaria e statale, al fine di: |
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CAPO II - Definizioni |
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Articolo 2 - Servizi di trasporto pubblico regionale e locale1. Sono servizi di trasporto pubblico regionale e locale i servizi di trasporto collettivo effettuati con modalità terrestre, marittima, fluviale ed aerea, che si svolgono, in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, normalmente nel territorio regionale, con offerta indifferenziata a utenti anche appartenenti a particolari categorie, relativamente al trasporto di persone. 2. I servizi di cui al comma 1 sono effettuati con modalità ordinarie di linea o con le modalità speciali di cui alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante se |
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Articolo 3 - Bacino di programmazione, bacino di mobilità e rete di trasporto |
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Articolo 4 - Servizi minimi1. Sono definiti servizi minimi di trasporto pubblico regionale e locale di cui all'articolo 2, comma 1, quelli che consentono il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 e sono organizzati in reti che si sviluppano negli Ambiti Territoriali Ottimali di cui all'articolo 9. N6 2. I servizi minimi sono a carico del bilancio della Regione e sono definiti, ai sensi dell'articolo 12, sentiti la Commissione consiliare competente e il Consiglio delle Autonomie locali (CAL) di cui alla legge regionale 1° febbra |
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Articolo 4-bis - Servizi ferroviari di rilevanza storico-artistica, paesaggistica o turistica |
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Articolo 5 - Servizi aggiuntivi, autorizzati e complementari1. Sono definiti servizi aggiuntivi i servizi di trasporto pubblico regionale e locale che integrano i servizi minimi e c |
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CAPO III - Competenze e organizzazione del servizio di trasporto pubblico regionale e locale |
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Articolo 6 - Competenze della Regione1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e controllo dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, nonché le funzioni di amministrazione dei servizi che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale. 2. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria esercita le funzioni di programmazione in coerenza con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, al fine di rendere sostenibile il sistema del trasporto pubblico regionale e locale, tenuto conto dei vincoli di finanza pubblica e dell'equilibrio del bilancio regionale, nell'ottica della razionalizzazione e dell'efficientamento dei servizi. 3. Per le finalità di cui al comma 2 il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, sentito il CAL, sulla base di criteri funzionali alle esigenze di organizzazione del territorio e della mobilità: |
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Articolo 7 - Competenze della Città metropolitana di Genova e degli enti di area vasta1. La Città metropolitana di Genova e gli enti di area vasta, quali enti di governo degli ATO ai sensi dell'articolo 9, esercitano le seguenti funzioni: a) approvano i piani di bacino di cui al comma 2, in coerenza con gli atti programmatori regionali di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a); |
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Articolo 8 - Competenze dei comuni1. I comuni, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19 del d. |
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Articolo 9 - Ambiti Territoriali Ottimali ed enti di governo1. Ai sensi della v |
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Articolo 10 - Tavoli di confronto consultivo |
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Articolo 11 - Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale |
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Articolo 12 - Accordi di programma1. La Regione, ai sensi della vigente normativa statale, in relazione alle disponibilità del bilancio regionale ed alle ulteriori risorse integrative degli enti locali, in rapporto alla quantità dei servizi aggiuntivi richiesti, stipula con gli enti locali interessati accordi di programma che definiscono quantità e standard di qualità dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, di cui all'articolo |
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Articolo 13 - Competenze in materia di impianti fissi1. In materia di impianti di trasporto con trazione a fune, tranvie, filovie e metropolitane le competenze relative alla concessione alla costruzione, all'approvazione del progetto e alla autorizzazione di inizio dei lavori spettano: a) alla Regione, ove interessino più comuni appartenenti a dive |
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Articolo 13-bis - Disciplina dei servizi autorizzati1. I servizi di cui all'articolo 5, comma 2, sono autorizzati, nel rispetto della vigente normativa: |
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CAPO IV - Gestione del servizio di trasporto pubblico regionale e locale |
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Articolo 14 - Affidamento del servizio1. Gli enti di governo, anche attraverso Agenzie Locali di Mobilità, espletano le procedure per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico regionale e locale, limitatamente all'ambito di competenza, nel rispetto della normativa comunitaria e statale e delle prescrizioni emanate dalla competente Autorità di regolazione dei trasporti, istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. N26 |
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Articolo 15 - Contratto di servizio1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale è regolato mediante contratto di servizio, stipulato nel rispetto della normativa comunitaria e statale e delle prescrizioni emanate dalla competente Autorità di regolazione dei trasporti. 2. Il contratto deve mantenere l'equilibrio economico per tutta la durata dell'affidamento e deve garantire il raggiungimento di obiet |
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Articolo 16 - Sostituzione del soggetto gestore1. Qualora dall'esito delle procedure per l'affidamento del servizio di trasporto previste dalla normativa comunitaria e statale derivi la sostituzione del soggetto gestore, tutto il personale dipendente delle aziende che gestivano in precedenza il servizio di trasporto prosegue, nell'ambito del proprio territorio provinciale, il proprio rapporto di lavoro nell'ambito dell'azienda subentrante senza soluzione di continuità, mantenendo tutte le proprie condizioni economiche e normative derivanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla contrattazione integ |
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Articolo 17 - Subaffidamenti1. Nell'ambito dei livelli minimi di servizi di cui all'articolo 4, il servizio di trasporto pubblico regionale e locale garantisce il soddisfacimento delle esigenze di mobilità nei territori a domanda debole, nelle zone decentrate od in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali ed ambientali, nonché in particolari periodi, con gli strumenti di cui ai commi 2 e 3. 2. L'aggiudicatario del servizio di trasporto pubblico regi |
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Articolo 18 - Tariffe1. Nel rispetto dei principi di integrazione ed uniformità tra i diversi modi, tipi e vettori di trasporto, la Giunta regionale stabilisce i criteri di politica tariffaria, tenuto conto: a) dell'utilizzazione del trasporto da parte dell'utente; b) della lunghezza dei percorsi, ove possibile; c) del comfort dei servizi offerti, ove possibile; d) de |
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Articolo 19 - Libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale1. In riferimento agli obblighi di servizio di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 422/1997 e successive modificazioni e integrazioni, che trovano copertura nelle disponibilità del bilancio regionale, hanno diritto alla libera circolazione sui mezzi adibiti a servizio di trasporto pubblico regionale e locale: a) gli operatori in divisa dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Guardia Forestale, della Polizia Provinciale, della Polizia Municipale, della Polizia Penitenziar |
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Articolo 20 - Osservatorio Regionale dei Trasporti1. Nell'ambito delle attività in materia di trasporto pubblico regionale e locale della Regione, è istituito l'ORT. 2. L'ORT è: a) sostegno della programmazione della Regione; b) strumento per la predispos |
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CAPO V - Contributi per investimenti nel settore del trasporto pubblico regionale e locale |
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Articolo 21 - Concessione contributi1. La Regione al fine di consentire il rinnovo, la ristrutturazione ed il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale può concedere, nei limiti delle disponibilità di bilancio, anche attivando i fondi di coesione territoriale, contri |
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Articolo 22 - Modalità attuative1. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 21 stabilendo, altresì, la percentuale massima di contribuzione dei singoli interventi, le modalità di attuazione, rendicontazione e monitoraggio sull’avanzamento degli stessi e le relative modalità di liquidazione. N71 |
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Articolo 23 - Leasing1. I contributi destinati all'acquisto di mezzi e beni di cui all'articolo 21 possono essere utilizzati anche per operazioni di locazione finanziaria e |
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Articolo 24 - Investimenti per il trasporto ferroviario regionale1. N47 2. Il materiale rotabile di cui |
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Articolo 25 - Vincoli1. I mezzi e i beni che beneficiano del contributo regionale, nonché di ogni altro contributo pubblico, anche comunitario, sono vincolati all'uso del servizio di trasporto pubblico regionale e locale di competenza della Regione. N51 1-bis. Per i beni immobili ed i beni mobili registrati il vincolo di destinazione è perpetuo ed è costituito sulla base della vigente normativa, a cura e spese dei soggetti titolari dei beni medesimi. Lo spostamento del vincolo è autorizzato dalla Regione sulla base |
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CAPO VI - Disposizioni generali |
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Articolo 26 - Gestione unica delle ferrovie1. Le ferrovie con caratteristiche tali da ostacolare la separazione tra gestione del servizio e della rete, quali assenza di punti di contatto con la |
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Articolo 28 - Informazioni all'utenza1. Al fine di assicurare la divulgazione all'utenza delle politiche regionali in materia di mobilità e trasporti, nonché l'omogeneità di informativa |
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Articolo 28-bis - Fondo per l'efficientamento del servizio1. Nell'ambito delle risorse destinate al trasporto pubblico locale la Regione Liguria promuove, avvalendosi della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A., un'azione straordinaria di efficientamento, propedeutica |
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Articolo 28-ter - Fondo Regionale Integrativo Trasporti |
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Articolo 29 - Riparto di risorse1. Per gli anni 2016 e 2017, le risorse per il trasporto pubblico locale terrestre, ad esclusione del trasporto ferroviario sono ripartite tra i bacini di traffico di cui all'allegata Tabella A secondo le quote percentuali di seguito indicate: a) Bacino I: 8,82758 per cento; b) Bacino S: 10,84735 per cento; |
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CAPO VI-bis - Disciplina del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT) |
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Articolo 29-bis. - Oggetto, finalità e contenuti del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti1. Il Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, di seguito PRIIMT, costituisce lo strumento strategico per la politica regionale avente ad oggetto l'assetto delle infrastrutture, lo sviluppo sostenibile della mobilità e l'efficientamento del sistema del trasporto pubblico regionale e locale. Costituisce parte integrante del PRIIMT il Piano della mobilità ciclistica ligure, di seguito PMCL, redatto ai sensi dell’articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 2 (Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica). N74 2. Il PRIIMT, in coerenza con le previsioni del Piano Territoriale Regionale (PTR) di cui agli articoli 8 e seguenti della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni e integrazioni, nonché con gli atti regionali di pianificazione e di programmazione economico - finanziaria, fra cui quelli in materia di portualità, di aeroportualità e di servizi di trasporto pubblico regionale e locale, persegue le seguenti finalità: a) definire gli obietti |
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Articolo 29-ter. - Procedimento di formazione del PRIIMT01. La Giunta regionale approva il documento contenente gli indirizzi previsionali del PRIIMT. Di tale documento è data pubblicità mediante avviso sul BURL. Entro il termine di sessanta giorni consecutivi chiunque può presentare osservazioni all’autorità procedente. N77 1. La Giunta regionale, previa informativa alla competente Commissione consiliare, approva il documento propedeutico del progetto di piano, redatto sulla base degli indirizzi previsionali di cui al comma 01 e |
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Articolo 29-quater - Attuazione e monitoraggio del PRIIMT1. Il PRIIMT trova attuazione negli atti di indirizzo e di programmazione di settore assunti dalla Giunta regionale nell’ambito delle materie di propria competenza. 2. La Giunta regionale |
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Articolo 29-quinquies. - Disciplina transitoria per la concessione di contributi per interventi di miglioramento, riassetto e messa in sicurezza delle infrastrutture1. Nelle more dell'approvazione del PRIIMT la Regione concede ai comuni, alla Città metropolitana di Genova e alle province contributi per la realizzazione delle seguenti categorie di interventi: |
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CAPO VII - Disposizioni transitorie e finali |
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Articolo 30 - Norme transitorie1. N66 2. |
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Articolo 31 - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nel Bilancio regionale - Area VI "Mobilità e Tra |
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Articolo 32 - Abrogazione di norme1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articolo 1 della legge regionale 30 agosto 1974, n. 28 (Delega delle funzioni amministrative in materia di autolinee in concessione alle amministrazioni provinciali) e tabella allegata; b) legge regionale 1° febbraio 1982, n. 6 (Norme per la concessione dei contributi per investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali); b-bis) legge regionale 7 aprile 1995, n. 26 (Interventi per il potenziamento a fini turistici e sportivi degli aeroporti di Villanova d'Albenga e di Luni - Sarzana); N69 |
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Articolo 33 - Dichiarazione d'urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regi |
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AllegatoTabella A a) Bacino I comprendente i territori dei Comuni di: Dolceacqua, Rocchetta Nervina, Isolabona, Caravonica, Chiusanico, Chiusavecchia, Borgomaro, Lucinasco, Vasia, Dolcedo, Civezza, Costa Rainera, S. Lorenzo al Mare, Imperia, Pontedassio, Diano Arentino, Diano S. Pietro, Diano Castello, Diano Marina, Villa Faraldi, Cervo, S. Bartolomeo al Mare, Triora, Molini di Triora, Aurigo, Prelà, Carpasio, Cipressa, Pietrabruna, S. Stefano al Mare, Terzorio, Riva Ligure, Pompeiana, Castellaro, Montalto, Badalucco, Taggia, Sanremo, Ceriana, Bajardo, Castelvittorio, Pigna, Seborga, Ospedaletti, Apricale, Perinaldo, Soldano, Vallebona, Bordighera, S. Biagio della Cima, Vallecrosia, Camporosso, Ventimiglia, Olivetta S. Michele, Airole, Rezzo, Pieve di Teco, Armo, |
Testo coordinato con modifiche fino alla L.R. 29/12/2021, n. 22.
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