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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam.R. Lazio 31/07/2007, n. 9
Regolam.R. Lazio 31/07/2007, n. 9
Regolam.R. Lazio 31/07/2007, n. 9
- Reg. R. 17/03/2014, n. 6
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“Art. 1 bis - (Definizioni)N1 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) operatore agrituristico: l'imprenditore agricolo che svolge attività agrituristica; b) attività agrituristica: l'attività di ricezione e ospitalità o di ristoro esercitata, nei limiti previsti dall'art. 2135 del codice civile, dall'imprenditore agricolo iscritto nella sezione speciale del registro di cui all'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 R (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato i della legge 15 marzo 1997, n. 59) e, se società cooperativa, iscritta altresì all'albo regionale delle cooperative. L'attività agrituristica è svolta attraverso l'utilizzo della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fond |
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Art. 2 - (Iscrizione all’elenco provinciale)1. Per essere iscritto all’elenco provinciale di cui all’articolo 17 della legge il soggetto richiedente presenta alla provincia territorialmente competente la seguente documentazione attestante, in particolare: a) la propria posizione rispetto a quanto previsto dall’articolo 17, comma 4, della legge; N2 “a bis) la scheda di validazione relativa al fascicolo aziendale;” |
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Art. 3 - (“Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA” N4)1. “Nella segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da presentare ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 R (Nuove |
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Art. 4 - (Comunicazioni per il monitoraggio)1. Le province ed i comuni, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge, trasmettono, con cadenza annuale, alla direzione regionale competente in materia di agriturismo i dati e le informazioni di cui dispongono, anche per via telematica. 2. Le province, per ogni soggetto iscritto nell’elenco di cui all’articolo 17 della legge, in particolare, comunicano: a) la denominazione ed i dati catastali dell’azienda agrituristica; b) l’indirizzo produttivo dell’azienda; |
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“Art. 5 - (Coefficiente correttivo)N7 1. La Provincia determina, nei lim |
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Art. 6 - (Criteri per la quantificazione della consistenza delle diverse attività agrituristiche)1. Il tempo lavoro-medio convenzionale di cui all’articolo 14, comma 2, della legge, di seguito denominato tempo lavoro, è quantificato in ore lavoro/anno necessarie per lo svolgimento delle diverse attività agricole e in ore lavoro/anno necessarie per lo svolgimento delle diverse attività agrituristiche. Tale quantificazione è dichiarata dal soggetto che richiede l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 17 della legge, che la effettua sulla base dei parametri riportati nelle tabelle previste dall’articolo 14, comma 2, della legge stessa, tenendo conto: |
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Art. 7 - (Requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza)1. Gli immobili e le strutture N8, da destinare all’esercizio delle attività di agriturismo, “devono risultare conformi” |
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Art. 8 - (Requisiti dei locali adibiti a soggiorno e pernottamento)1. I locali adibiti a soggiorno e pernottamento, riguardo agli aspetti di abitabilità ed agibilità, posseggono i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi comunali, tenuto conto delle loro particolari caratteristiche di ruralità. 2. Per i locali di civile abitazione destinati all’ospitalità devono essere rispettate le norme igieniche previste per i locali ad uso abitativo. |
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“Art. 9 - (Requisiti generali applicabili alle strutture e ai locali destinati agli alimenti ed alle attività ricreative)N7 1. Per le strutture e i locali polifunzionali destinati agli alimenti, loro preparazione, lavorazione o trasformazione e confezionamento in particolare cucine e laboratori, si applica la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza alimentare. 2. Al fine di uniformare i requisiti sul territorio regionale, le strutture e i locali di cui al comma 1 devono avere: a) una superficie minima di almeno 12 metri quadri; b) pareti trattate o rivestite con materiale impermeabile, lavabile e disinfettabile fino ad un'altezza minima di 2 metri di altezza da piastrelle; c) parte rimanente delle pareti e soffitto in buone condizioni e che non permettano la |
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Art. 10 - (Requisiti per la sala di ristorazione)1. La sala di ristorazione, di dimensioni proporzionate al tipo di attività svolta “, e c |
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Art. 11 - (Requisiti per i locali adibiti a servizi igienici)1. I locali adibiti a servizi igienici non comunicano direttamente con i locali adibiti a produzione, preparazione, confezionamento, somministrazione e vendita di alimenti e bevande e sono dotati di: a) pareti (almeno fino all'altezza di metri 2) e pavimenti disinfettabili; b) fornitura di acqua potabile, calda e fredda, ero |
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Art. 12 - (Requisiti per gli spogliatoi)1. Qualora per l'attività di produzione, preparazione, somministrazione e vendita di alimenti e bevande si faccia ricorso a personale |
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Art. 13 - (Requisiti per l’ospitalità in spazi aperti)1. La superficie delle singole piazzole per “di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili” N5 non può essere inferiore a “40” N11 metri quadrati. Le piazzole sono sistemate in modo tale da assicurare un efficiente drenaggio e limitare la formazione di polvere, anche tramite inerbimento del terreno, o l’utilizzo di materiali comunque compatibili con l’ambiente rurale. |
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Art. 14 - (Requisiti per lo svolgimento delle attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo)N3 “01. Ai fini del presente regolamento s'intendono comunque connesse con le attività aziendali: a) le attività ricreative di tipo sportivo e culturale aventi ad oggetto in particolare l'equitazione |
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“Art. 14 bis - (Attività e servizi complementari all'ospitalità)N1 1. Le attività e i servizi |
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Art. 15 - (Conduzione delle piscine)N3 “01. Le piscine annesse alle strutture agrituristiche, che costituiscono parte integrante del complesso ricettivo e utilizzate esclusivamente dai fruitori della struttura, sono classificate private ad uso collettivo fino ad una superficie di 160 metri quadri e profondità media dell'acqua non superiore a 1,40 metri. Sono in ogni caso fatte salve le norme igienico sanitarie in materia di qualità delle acque.” 1. L’imprenditore agricolo, o altro soggetto da lui incaricato, è responsabile della conduzione, dell’igiene, della funzionalità della piscina nonché della sicurezza dei bagnanti, “laddove” N5 non è obbligatoria la presenza del bagnino. 2. La conduzione delle piscine è esercitata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in materia di qualità delle acque e di sicurezza, tenuto conto di quanto stabilito dall’accordo tra Stato - Regioni e |
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Art. 16 - (Parametri per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande, nel corso di eventi con finalità promozionali)1. Nel corso degli eventi con finalità promozionali di cui all’articolo 24, comma 3, della legge, al fine di far conoscere e valorizzare i prodotti agro-alimentari tipici del territorio, possono essere somministrati pasti nonché altri alimenti non riferibili a pasti completi, quali spuntini e degustazioni. |
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“Art. 17 - (Attività di macellazione e di preparazione di alimenti)N7 1. La macellazione di animali è consentita esclusivamente in impianti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (Regolamento che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale nonché della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 179 del 22 marzo 2010, (Nuove linee guida region |
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“Art. 17 bis - (Compiti dell'operatore del settore alimentare dell'agriturismo)N1 1. L'operatore del settore alimentare (OSA) attua e mantiene le procedure relative all'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) 852/2004 e rispetta i manuali di buona prassi igienica (GHP) di cui agli articoli 7, 8 e 9 e allegato I, parte B del medesimo regolamento. Ai fini del presente regolamento la qualifica di OSA fa sempre capo all'operatore agrituristico. |
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“Art. 17 ter - (Congelamento dei prodotti aziendali)N1 1. È consentito il congelamento dei prodotti di origine animale e vegetale unicamente destinati ad essere utilizzati nella preparazione di cibi da somministrare per l'attività di ristoro. |
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Art. 18 - (Calcolo delle percentuali di prodotti propri)N3 “01. Le materie prime utilizzate per la produzione dei pasti e delle bevande somministrate sono di produzione propria o acquistate presso artigiani che possano certificare la provenienza regionale o presso produttori agricoli singoli |
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“Art. 19 - (Classificazione delle aziende agrituristiche e procedura per l'attribuzione della classificazione)N7 1. Le aziende agrituristiche vengono classificate tenendo conto delle linee guida previste per la classificazione di cui all’Allegato A del presente regolamento. |
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Art. 20 - (Agriturismo tradizionale) |
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Art. 21 - (Agriturismo con caratterizzazione enogastronomica) |
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Art. 22 - (Agriturismo con caratterizzazione naturalistica) |
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Art. 23 - (Agriturismo con caratterizzazione culturale) |
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Art. 24 - (Agriturismo con caratterizzazione biologica) |
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Art. 25 - (Agriturismo con caratterizzazione ecologica) |
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Art. 26 - (Procedura per l’attribuzione della classificazione) |
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Art. 27 - (Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti)1. Per le iniziative a favore dell’agriturismo indicate dall’articolo 12 della legge, la Giunta regionale, con la deliberazione prevista dal comma 3 dello stesso articolo, definisce le iniziative finanziabili, gli importi dei finanziamenti da concedere ai soggetti iscritti negli elenchi provinciali di cui all’articolo 17 della legge e provvede al riparto delle risorse tra le province ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge. 2. Gli interventi regionali di sostegno all’accesso al credito da parte delle imprese agrituri |
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Art. 28 - (Vincolo di destinazione d’uso)1. Gli immobili e le attrezzature oggetto dei finanziamenti di cui all’articolo 12 della legge, pena la revoca degli stessi, son |
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Art. 29 - (Disposizioni transitorie)1. Nelle more dell’adozione, da parte della Giunta regionale, delle tabelle previste dall’articolo 14, comma 2, |
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ALLEGATO A - DOTAZIONI E SERVIZI MINIMI PER LE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE |
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A) DOTAZIONI E SERVIZI MINIMI PER LE CAMERE DA LETTO (solo per le aziende che effettuano servizio di ospitalità in camera ) |
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DOTAZIONI1) Biancheria da letto Materassi, cuscini, federe, coppia di lenzuola, coprimaterasso, coperte pari al numero dei posti letto dichiarati, due asciugamani da bagno per persona. |
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SERVIZI GARANTITI1) Fornitura di: energia elettrica, acqua, calda e fredda, riscaldamento. |
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B) DOTAZIONE E SERVIZI MINIMI PER APPARTAMENTO (solo per le aziende che effettuano servizio di ospitalità in alloggi) |
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DOTAZIONI1) Biancheria Materassi, cuscini, federe, coppia di lenzuola, coperte pari al numero dei posti letto dichiarati, due asciugamani da bagno per persona, biancheria da cucina. |
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SERVIZI GARANTITI1) Cambio o fornitura della biancheria almeno due volte la settimana e comunque all'arrivo di nuovi os |
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C) DOTAZIONE E SERVIZI MINIMI PER LA CUCINA E PER LA SALA RISTORO (solo per le aziende che somministrano pasti) |
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DOTAZIONI1) I locali cucina oltre ai requisiti previsti nell’articolo 9 del presente regolamento, posseggono inoltre i seguenti requisiti: |
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SERVIZI GARANTITI1) Pulizia dei locali e dei materiali utilizzati ad ogni somministrazione pasti. |
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D) DOTAZIONE E SERVIZI MINIMI PER SPAZI DESTINATI ALLA SOSTA DI CAMPEGGIATORI (solo per le aziende che svolgono attività di ospitalità in spazi aperti) |
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DOTAZIONI1) Dotazione di servizi igienici |
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SERVIZI GARANTITI1) Gli spazi aperti, oltre a quanto previsto nell’articolo 13 del presente regolamento, devono |
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E) DOTAZIONE E SERVIZI MINIMI PER L’ORGANIZZAZIONE DI DEGUSTAZIONI (solo per le aziende che organizzano degustazioni) |
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DOTAZIONI1) Le aziende agrituristiche che organizzano degustazioni nel corso di eventi con finalità pro |
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SERVIZI GARANTITI1) Pulizia e rispetto dell'igiene in maniera costante degli spazi e delle strutture adibite all&rsquo |
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F) DOTAZIONE E SERVIZI MINIMI PER L’ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI, DIDATTICHE, DI PRATICA SPORTIVA, ESCURSIONISTICHE E DI IPPOTURISMO (solo per le aziende che organizzano attività di cui alla lettera d, comma 3 dell’articolo 2 della legge) |
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DOTAZIONI1) Dotazione di un locale di dimensioni commisurate all’entità delle attività svo |
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SERVIZI GARANTITI1) Pulizia e rispetto dell'igiene in maniera costante degli spazi e delle strutture adibite all’attività esercitata. |
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