Articolo abrogato dal Reg. R. del 17/03/2014 n. 6. L’articolo 26 così recitava: “Art. 26 - (Procedura per l’attribuzione della classificazione) - 1. L’imprenditore agricolo, per l’attribuzione alla propria azienda agrituristica di una delle caratterizzazioni previste dell’articolo 19, comma 1, presenta specifica domanda all’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura (ARSIAL).

2. L’ARSIAL, previa verifica della corrispondenza tra le attività svolte ed i servizi offerti dall’azienda agrituristica ed i requisiti previsti dal presente regolamento per il tipo di caratterizzazione richiesta, attribuisce la caratterizzazione ovvero rigetta la domanda, dandone comunicazione alla azienda interessata, alla provincia ed alla direzione regionale competente in materia di agriturismo.

3. L’ARSIAL, su specifica richiesta dell’imprenditore agricolo, provvede, altresì, ad aggiornare la caratterizzazione precedentemente attribuita in caso di variazioni nel frattempo intervenute.”

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