N19 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal Reg. R. del 17/03/2014 n. 6. L’articolo 25 così recitava: “Art. 25 - (Agriturismo con caratterizzazione ecologica) - 1. È classificata come agriturismo con caratterizzazione ecologica l’azienda agrituristica che, oltre a garantire quanto previsto per gli agriturismi tradizionali, nelle proprie attività utilizza materiali ed energie a basso impatto ambientale.

2. Il riconoscimento della caratterizzazione ecologica dell’azienda è condizionato al possesso dei requisiti di seguito riportati:

a) riconoscimento di azienda agricola ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica;

b) utilizzazione di fonti energetiche alternative e comunque non inquinanti e rispettose dell’ambiente;

c) l’impiego di materiali naturali e privi di sostanze dannose di origine petrolchimica e/o di riconosciuta tossicità per pitture, finiture, arredi e tessuti;

d) l’adozione di un sistema per la raccolta differenziata dei rifiuti al fine di limitare la produzione degli stessi.

3. L’agriturismo con caratterizzazione ecologica può prevedere inoltre:

a) l’utilizzo di materiali biodegradabili per la somministrazione di pasti e bevande;

b) l’uso di detersivi provvisti del marchio comunitario di qualità ecologica o di altri marchi ecologici riconosciuti;

c) l’impiego, anche parziale, di impianti finalizzati al risparmio idrico ed energetico;

d) l’utilizzo di prodotti provenienti da coltivazioni o allevamenti biologici;

e) l’organizzazione di corsi che promuovano la conoscenza di aspetti comunque legati alla salvaguardia dell’ambiente, quali le energie rinnovabili, il risparmio energetico.”

Dalla redazione