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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Lazio 07/12/1976, n. 59
L.R. Lazio 07/12/1976, n. 59
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[Premessa] |
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TITOLO I - Programmazione dell'edilizia scolastica |
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ARTICOLO 1La Regione provvede alla programmazione degli interventi di edilizia scolastica secondo le disposizio |
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ARTICOLO 2Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, procede preliminarmente alla ripartizione territoriale degli interventi finanziari destinati alle opere di edilizia scolastica in relazione particolarmente alle finalità ed agli obiettivi di sviluppo delle varie aree territoriali. Della ripartizione è data immediata comunicazione agli enti di cui al successivo comma. |
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TITOLO II - Realizzazione dei programmi di edilizia scolastica |
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ARTICOLO 3Per la realizzazione delle opere di edilizia scolastica, in attuazione dei programmi di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412, gli enti obbligati prov |
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ARTICOLO 4Gli enti obbligati anche consorziati provvedono alla compilazione dei progetti esecutivi a mezzo dei propri uffici tecn |
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ARTICOLO 5L'approvazione del progetto deve essere effettuata dal competente organo dell'ente obbligato entro cento ottanta giorni dalla comunicazione all'ente medesimo, da parte della Regione, dell'inclusione dell'opera nel programma approvato nei modi prescritti dall'art. 3 della legge 5 agosto 1975, n. 412. |
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ARTICOLO 6L'affidamento delle opere è effettuato dall'ente appaltante a mezzo di licitazione privata o di appalto - concorso, ovvero mediante trattativa privata a norma della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni e di quanto disposto dalla presente legge. |
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ARTICOLO 7Nel caso che gli enti obbligati intendano ricorrere all'appalto - concorso, questo deve essere bandito entro novanta giorni dalla comunicazione, da parte della Regione, dell'inclusione dell'opera nel programma approvato nei modi previsti dall'art. 3 della legge 5 agosto 1975, n. 412. |
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ARTICOLO 8Possono presentare domanda di partecipazione agli appalti di cui alla presente legge imprese riunite, le quali abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capo - gruppo, che esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti. |
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ARTICOLO 9Le gare di licitazione privata andate deserte possono essere subito rinnovate anche con ammissione di offerte in aumento, senza l'obbligo di preven |
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ARTICOLO 10Le perizie relative ai lavori di variante e suppletivi a progetto nonché le relative maggiori spese, nel limi |
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ARTICOLO 11I pagamenti in conto del corrispettivo di appalto saranno disposti dagli enti obbligati sulla base di |
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ARTICOLO 12Il Presidente della Giunta regionale nomina i collaudatori per le opere di cui alla presente legge ed omolo |
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ARTICOLO 13Gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione regionale coadiuvano gli enti obbligati, su lor |
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TITOLO III - Esecuzione dei programmi mediante concessione |
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ARTICOLO 14Gli enti obbligati anche consorziati possono avvalersi per la progettazione ed esecuzione delle opere dell'istituto della concessione nei limiti e con le modalità di cui all'art. 5 della legge 5 agosto 1975, n. 412, previo consenso del Consiglio regionale. |
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ARTICOLO 15La scelta del concessionario è effettuata con provvedimento motivato sulla base di un confront |
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ARTICOLO 16Entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo preceden |
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ARTICOLO 17Per i casi previsti dal quinto comma dell'art. 5 della legge 5 agosto 1975, n. 412, l'approvazione de |
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TITOLO IV - Norme finali |
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ARTICOLO 18Gli enti obbligati sono tenuti a dare comunicazione alla Regione della avvenuta adozione dei diversi provvedimenti |
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ARTICOLO 19Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le opere di edilizia scolastica, ivi |
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ARTICOLO 20Alla nomina dei componenti il collegio arbitrale di cui all'art. 45 del capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei l |
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ARTICOLO 21Le opere realizzate ai sensi della presente legge apparterranno al patrimonio indisponibile degli ent |
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ARTICOLO 22Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni statali o regionali vigenti |
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TITOLO V - Norma transitoria |
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ARTICOLO 23I termini previsti nei precedenti articoli, per gli enti inclusi nei programmi di edilizia scolastica |
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ARTICOLO 24La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 3 |
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