Articolo abrogato dall'art. 19, comma 2, della L.R. 07/06/1999, n. 7, così recitava:

“Art. 29 - Interventi in caso di somma urgenza

Quando qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta la immediata esecuzione dei lavori, trovano applicazione le modalità di intervento di cui all'articolo 70 del regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350.

Qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente comma, il coordinatore del settore decentrato del servizio regionale lavori pubblici, dandone avviso alla Regione, può disporre la immediata esecuzione dei lavori fino alla concorrenza di 50 milioni di lire, salvo ad inoltrare entro breve termine e, comunque, non oltre dieci giorni dalla data dell'avviso, il processo verbale di urgenza e la perizia giustificativa della spesa.

Sono richiamate le disposizioni procedurali di cui al precedente articolo 28 per quanto non in contrasto con la presente disciplina.”

Dalla redazione