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Regolam. R. Lazio 11/08/2022, n. 11

Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1 (Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche).
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Errata corrige in B.U. 06/09/2022, n. 74
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Articolo 1 - (Oggetto)

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto e dell’articolo 8 della legge regionale 10 febbraio 2022 n. 1 (Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche), disciplina criteri e modalità per:

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Articolo 2 - (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, ferme restando le definizioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 1/2022, si intende per:

a) legge regionale: la legge regionale 10 febbraio 2022 n. 1 (Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche); N1

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Articolo 3 - (Censimento delle botteghe e delle attività storiche)

1. I comuni, sulla base dei dati e della documentazione amministrativa in proprio possesso, ovvero acquisiti dalle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, dalle associazioni maggiormente rappresentative di salvaguardia e di promozione delle botteghe e attività storiche, ovvero dalle attività economiche presenti sul territorio, mediante comunicazioni dalle stesse trasmesse a seguito di apposito avviso, provvedono al censimento delle medesime attività economiche, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale, predisponendo un apposito elenco.

2. Il censimento di cui al comma 1 comprende, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale, anche le attività economiche che abbiano già ottenuto specifici provvedimenti comunali di riconoscimento della storicità delle proprie attività, per le qual

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Articolo 4 - (Elenco regionale. Istituzione, tenuta, aggiornamento e cancellazione)

1. La Direzione regionale competente, con apposito provvedimento, prende atto dell’elenco di cui all’articolo 3, comma 3, trasmesso dai comuni ed istituisce l’Elenco regionale di cui all’articolo 3, comma 2, della legge regionale.

2. Le attività economiche di cui agli articoli 2 e 5 della legge regionale, in possesso dei requisiti verificati dai comuni, sono iscritte nell’Elenco regionale ripartito nelle seguenti sezioni:

a) “Locali storici, di valore storico artistico ed architettonico” per le attività economiche aventi i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale;

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Articolo 5 - (Attestato e logo)

1. A seguito dell’iscrizione nell’Elenco regionale la direzione regionale competente rilascia all’operatore economico un attestato riportante:

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Articolo 6 - (Modalità di esposizione ed utilizzo dell’attestato e del logo)

1. L’esercente la bottega e l’attività storica espone, in maniera che sia facilmente visibile al pubblico, l’attestato ed il logo di cui all’articolo 5.

2. Ciascuna bottega e attività storica mette altresì a disposizione, per la consultazione del pubblico, il mater

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Articolo 7 - (Attività e strumenti di promozione)

1. La Regione, anche in collaborazione con i comuni, gli altri enti locali, gli uffici decentrati delle amministrazioni centrali dello Stato, le reti d’imprese, le associazioni di categoria e comunque ogni altro attore pubblico e/o privato interessato, supporta ogni iniziativa utile ai fini della promozione e valorizzazione delle botteghe e attività storiche nonché dei mercati e delle fiere di valenza storica.

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Articolo 8 - (Contributi e criteri di riparto delle risorse finanziarie)

1. I contributi di cui all’articolo 4, comma 2, della legge regionale possono essere erogati a favore dei comuni, dei proprietari e dei gestori delle botteghe e attività storiche iscritte nell’Elenco regionale.

2. I contributi sono concessi, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge regionale, secondo i criteri di priorità ivi indicati.

3. Le risorse individuate per gli interventi per la salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche iscritte nell’Elenco regionale, nel rispetto delle priorità indicate dalla legge regionale, sono ripartite secondo i seguenti criteri:

a) una quota almeno pari al 20% delle risorse di spesa corrente è destinata, in proporzione al numero di botteghe

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Articolo 9 - (Contributi a favore di attività storiche di commercio su aree pubbliche)

1. La Regione ripartisce le risorse individuate per il sostegno delle attività storiche di commercio su aree pubbliche ai sensi degli articoli 6, comma 2 e 12, comma 4, della legge regionale, secondo i seguenti criteri:

a) una quota almeno pari al 30% a valere sulle risorse in conto capitale è destinata alla riqualificazione delle strutture e all’adozione del banco-tipo eventualmente approvato dai comuni;

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Articolo 10 - (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

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