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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Lazio 23/05/2024, n. 355
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Deliberaz. G.R. Lazio 23/05/2024, n. 355
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Testo del documento
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA del Presidente VISTI - lo Statuto della Regione Lazio; - la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.; - il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni; - la Deliberazione di Giunta regionale del 24 aprile 2018 n. 203 concernente: “Modifica al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni” che ha istituito la Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria; - la Determinazione n. G07633 del 13/06/2018 di istituzione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria; - la Deliberazione della Giunta regionale n. 234 del 25/5/2023 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale “Salute e Integrazione sociosanitaria” al dott. Andrea Urbani; - l'Atto di Organizzazione n. G 15822 del 27/11/2023 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Autorizzazione, Accreditamento e Controlli della Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria, alla dott.ssa Nadia Nappi; - l'Atto di Organizzazione del 23 febbraio 2024, n. G01930, concernente: “Riorganizzazione delle strutture della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria - Recepimento delle Direttive del Direttore Generale”. VISTI - la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”; - la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. ed in particolare l'articolo 15 che disciplina gli “Accordi fra le pubbliche amministrazioni”; - il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii.; - il D.P.R. 14 gennaio 1997 “Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”; - la legge 30 novembre 1998, n. 419, concernente la “Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio Nazionale. Modifiche al D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502” e, in particolare, l'art. 5 “Riordino della medicina penitenziaria”; - la legge 8 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; - il DPCM 29 novembre 2001 concernente “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza” e aggiornamenti successivi; - il Decreto Legislativo 30 dicembre 2012, n. 502 e s.m.i. concernente: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23.10.1992, n. 421”; VISTI altresì - la legge 7 agosto 1990, n. 241“Nuove norme sul procedimento amministrativo” e smi, che prevede, in particolare, all'art. 15 la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; - il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e c |
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Allegato A4.14 Strutture Residenziali per Libertà Vigilata (RE.LI.VI) Finalità e destinatari In attuazione delle previsioni di cui all’Intesa n.58/CSR del 28 aprile 2022, con DGR 18 ottobre 2022, n. 865 la Regione Lazio ha avviato la progettualità innovativa relativa all’attivazione delle Strutture Residenziali per Libertà Vigilata (RE.LI.VI) individuate quali percorsi alternativi alle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS). Le Strutture Residenziali per Libertà Vigilata (RE.LI.VI) ospitano pazienti in misura di sicurezza non detentiva, ed esattamente: - pazienti precedentemente internati in REMS con modifica della misura di sicurezza a non detentiva, con bisogni riabilitativi volti ad un futuro inserimento, ad esempio, in struttura residenziale extraospedaliera (SRTR/SRSR). Oltre ai requisiti minimi autorizzativi di cui al par. 0 del DCA n. U0008/2011 e s.m.i., per quanto applicabili alla specifica tipologia assistenziale, le Strutture Residenziali per Libertà Vigilata (RE.LI.VI) garantiscono il possesso dei seguenti requisiti.
4.14.1 Requisiti strutturali - Numero complessivo di locali e spazi in relazione alla popolazione assistita, con possibil |
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