1. La presente legge avvia la riforma per il governo del territorio finalizzata a stabilire le norme fondamentali per la disciplina delle procedure di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, il riordino e la manutenzione della materia urbanistica, in attuazione dello Statuto speciale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali.
2. La Regione dispone il riassetto della materia dell’urbanistica e della pianificazione territoriale in attuazione del principio di sussidiarietà, adeguatezza e semplificazione, uso razionale del territorio e ai fini della trasparenza, snellimento, partecipazione, completezza dell’istruttoria, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
3. La Regione svolge la funzione della pianificazione territoriale attraverso il Piano del governo del territorio, che si compone del Quadro strutturale e del Documento territoriale strategico regionale. N12
4. I Comuni partecipano attivamente alla formazione dei documenti di cui al comma 3 mediante la partecipazione alle assemblee di pianificazione regionale, nonché, limitatamente a tematismi omogenei, a tavoli tecnici individuati su base sub-regionale. N1
5. Il Documento territoriale strategico regionale è lo strumento con il quale la Regione stabilisce le strategie della propria politica territoriale, individua i sistemi locali territoriali e ne definisce i caratteri, indirizza e coordina la pianificazione degli enti territoriali, nonché i piani di settore.
6. Il Quadro strutturale è il documento nel quale sono contenuti i valori fondamentali della Regione, gli elementi del territorio che devono essere disciplinati, tutelati e sviluppati da parte dei soggetti territorialmente competenti in qua