Articolo abrogato dall'art. 13, comma 1, della L.R. 10/07/2020, n. 14, così recitava:

“Art. 2 - Norma transitoria nelle more dell’approvazione del Piano del governo del territorio

1. Nelle more dell’approvazione dello strumento di pianificazione regionale di cui all’articolo 1, il Piano urbanistico regionale generale vigente (PURG), approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 15 settembre 1978, n. 0826/Pres. (Approvazione del progetto definitivo del Piano urbanistico regionale generale del Friuli-Venezia Giulia), può essere modificato, secondo i criteri e le procedure individuati dal presente articolo, nei seguenti casi:

a) adeguamento a norme statali e comunitarie;

b) coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione regionale;

c) introduzione di nuove misure dirette allo sviluppo turistico, economico o alla tutela e valorizzazione del territorio della Regione.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, nei casi previsti dalle lettere b) e c) del comma 1 il Piano urbanistico regionale generale (PURG) può essere modificato entro il termine di due anni dall’entrata in vigore della presente legge.

3. Le modifiche di cui al comma 1 vengono predisposte dall’Amministrazione regionale sulla base di appositi indirizzi programmatici e settoriali che sono sottoposti al parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente Commissione consiliare. I pareri vengono espressi nel termine di novanta giorni, trascorsi i quali gli stessi si intendono acquisiti.

4. Gli elaborati cartografici e normativi redatti per la variante di cui al comma 1 sono sottoposti al parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente Commissione consiliare e adottati dalla Giunta regionale. Gli elaborati sono depositati presso la struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale e pubblicati sul sito internet della Regione. Nel termine di novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso di deposito chiunque può formulare osservazioni.

5. Il Presidente della Regione approva gli elaborati, previa deliberazione della Giunta regionale, con le eventuali modifiche apportate in recepimento del parere del Consiglio delle autonomie locali, della Commissione consiliare e delle osservazioni accolte. Il decreto di approvazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

6. La procedura disciplinata dal presente articolo è soggetta a valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche. La Giunta regionale con deliberazione disciplina le fasi del processo di valutazione ambientale strategica da svolgersi all’interno della procedura di modifica del Piano urbanistico regionale generale (PURG).”

Dalla redazione