Comma abrogato dall’art. 9, comma 2, della L.R. 29/12/2016, n. 24, così recitava:

"1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire con appositi contributi a sostegno delle spese per prestazioni sanitarie e socio - assistenziali e per la tutela legale, che le persone affette da malattie correlabili all'amianto, residenti nel territorio regionale, sostengono nel periodo intercorrente fra la presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia professionale e la conclusione del relativo procedimento."

Dalla redazione