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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 29/11/2019, n. 21
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. La Regione, ai sensi dell’articolo 4, primo comma, numero 1 bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), con la presente legge disciplina le forme |
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Art. 2 - Principi1. Il principio dell’autonomia rappresenta il valore fondante lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela delle comunità locali e dell’intera comunità regionale. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia pr |
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TITOLO II - FORME COLLABORATIVE TRA ENTI LOCALI |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 3 - Forme di gestione associata1. Le forme di gestione associata delle funzioni e dei servizi dei Comuni del Friuli Venezia Giulia sono: |
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Art. 4 - Libertà di adesione1. Per l’esercizio associato di funzioni e servizi i Comuni possono scegliere tra le tipologie di cui all’articolo 3, anche aderendo a più forme a |
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Art. 5 - Convenzioni1. Le convenzioni disciplinano lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati tra enti locali. |
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Art. 6 - Comunità1. Le Comunità sono enti locali costituiti tra Comuni, di norma contermini, per l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali e sovracomunali |
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Art. 7 - Comunità di montagna1. Le Comunità di montagna sono enti locali istituiti dalla presente legge per l’esercizio delle funzioni di tutela del territorio montano e di prom |
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Art. 8 - Fusioni di Comuni1. La fusione costituisce lo sviluppo dei processi di collaborazione istituzionale tra Comuni contermini. |
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CAPO II - COMUNITÀ |
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Art. 9 - Costituzione delle Comunità1. L’atto costitutivo e lo statuto della Comunità sono approvati dai consigli dei Comuni partecipanti con la procedura e le maggioranze richieste pe |
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Art. 10 - Statuto1. Lo statuto della Comunità individua in particolare: a) la sede, la denominazione dell’ente e la sua durata; b) le funzioni e i servizi comunali esercitati dall’ente; c) la disciplina della composi |
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Art. 11 - Regolamenti e atti gestionali |
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Art. 12 - Organi della Comunità1. Sono organi di governo della Comunità l’Assemblea, il Presidente e il Comitato esecutivo. |
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Art. 13 - Assemblea1. L’Assemblea, costituita dai Sindaci dei Comuni partecipanti alla Comunità, è l’organo di indirizzo politico-amministrativo e ad essa compete l’adozione dei seguenti atti fondamentali: a) modifiche statutarie; b) programmi adottati dal Comitato esecutivo; |
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Art. 14 - Presidente1. Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità e presiede il Comitato esecutivo. |
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Art. 15 - Comitato esecutivo1. Il Comitato esecutivo è costituito dal Presidente e da un numero di componenti, stabilito dallo statuto, non superiore a: a) due nelle Comunità la cui Assemblea è composta da un numero inferiore a 10 componenti; b) quattro nelle Comunità la cui Assemblea è composta da un numero compreso fra 10 e 15 componenti; c) sei nelle Comunità la cui Assemblea è composta da un numero compreso fra 16 |
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Art. 16 - Decadenza, dimissioni, sostituzione del Presidente e dei componenti del Comitato esecutivo |
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CAPO III - COMUNITÀ DI MONTAGNA |
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Art. 17 - Istituzione delle Comunità di montagna1. Tra i Comuni appartenenti alle zone omogenee del territorio montano della Regione Friuli Venezia Giulia di cui all’allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori |
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Art. 18 - Norma transitoria per la zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane |
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Art. 19 - Funzioni delle Comunità di montagna1. Le Comunità di montagna esercitano le funzioni di tutela del territorio montano e di promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni dei territori montani. 2. I Comuni possono esercitare in forma associata tramite la rispettiva Comunità di montagna funzioni e servizi comunali. 3. Le Comunità di montagna, in particolare: a) elaborano e attuano piani e programmi di sviluppo del loro territorio di concerto con la Regione, al fine di valorizzare la partecipazione delle comunità locali alla definizione e al conseguimento degli obiettivi europ |
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Art. 20 - Consiglio delle autonomie montane1. È istituito il Consiglio delle autonomie montane (CAM), quale sezione del Consiglio delle autonomie locali (CAL) di cui al capo I della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali). Il CAM si esprime in ordine alle politiche di sviluppo dei territori montani, con lo scopo di ricondurre le attività della Regione e degli enti locali dei territori montani a un comune e coerente disegno programmatico. |
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CAPO IV - NORME SPECIALI PER IL TERRITORIO COLLINARE |
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Art. 21 - Trasformazione del Consorzio Comunità Collinare del Friuli in Comunità collinare del Friuli1. In considerazione della consolidata esperienza associativa tra i Comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive d’Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna e Treppo Grande, il Consorzio Comunità Collinare del Friuli è trasformato di diritto in Comunità collinare del Friuli. |
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Art. 21-bis - Ingresso del Comune di Pagnacco nella Comunità collinare del Friuli1. In considerazione della conformazione territoriale, delle peculiarità culturali, paesaggis |
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CAPO V - ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E DISPOSIZIONI FINANZIARIE E CONTABILI |
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Art. 22 - Disposizioni in materia di organizzazione e personale1. Salvo quanto riservato ai contratti collettivi di lavoro applicati al personale appartenente al Comparto unico del pubblico impiego regionale e loca |
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Art. 23 - Organo amministrativo di vertice1. Le Comunità e le Comunità di montagna possono affidare la gestione dell’ente a un Direttore generale nominato dal Presidente. Il Direttore generale a |
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Art. 24 - Disciplina finanziario-contabile delle Comunità e delle Comunità di montagna1. Le Comunità e le Comunità di montagna, in materia di finanza locale, anche con riferimento all’ordinamento finanziario e contabile, osservano, rispettivamente, le disposizioni previste per i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e con popolazione uguale o superiore a 5.000 abitanti, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge regionale. 2. N11 |
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CAPO VI - TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA E DELLE LINGUE MINORITARIE |
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Art. 25 - Tutela della minoranza linguistica slovena1. Nell’ambito territoriale di cui all’articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della min |
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Art. 26 - Tutela delle lingue minoritarie1. Gli statuti delle Comunità e delle Comunità di montagna che includono Comuni appartenenti agli ambiti di tutela linguistica di cui all’articolo |
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TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER IL SUPERAMENTO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI |
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Art. 27 - Superamento delle Unioni territoriali intercomunali1. Le Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 26/2014, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sciolte di diritto a decorrere dall’1 gennaio 2021. |
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Art. 28 - Disposizioni speciali per il superamento delle Unioni che esercitano le funzioni delle soppresse Comunità montane1. Alle Unioni che esercitano le funzioni delle soppresse Comunità montane di cui alla legge regionale 33/2002 si applicano le disposizioni del presente articolo. 2. I Comuni aderenti alle Unioni di cui al comma 1 non ricompresi nelle Comunità di montagn |
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Art. 29 - Disposizioni speciali per il superamento delle Unioni che esercitano le funzioni delle soppresse Province1. Alle Unioni che esercitano le funzioni di cui all’allegato C della legge regionale 26/2014 e quelle di cui all’articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), si appl |
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Art. 29-bis - Disposizioni per la liquidazione delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province1. Le quote di partecipazione dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello in società di trasformazione urbana, ancorché in liquidazione, sono attribuite al Comune sul cui territorio insistono gli immobili di proprietà delle società. 2. Le quote di |
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Art. 30 - Istituzione degli Enti di decentramento regionale1. Per l’esercizio delle funzioni trasferite alla Regione ai sensi dell’articolo 29, comma 2, sono istituiti i seguenti Enti di decentramento regionale (EDR): a) Ente di decentramento regionale di Trieste il cui ambito territoriale di competenza corrisponde a quello della soppressa Pr |
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Art. 31 - Organi degli Enti di decentramento regionale1. Sono organi degli EDR: a) il Direttore generale; |
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Art. 32 - Conferenze territoriali per l’edilizia scolastica di secondo grado1. In ciascun ambito territoriale di competenza degli EDR sono istituite le Conferenze territoriali per l’edilizia scolastica, con funzioni consultive e di indirizzo in materia di interventi per l’edilizia scolastica di secondo grado. Le Conferenze hanno sede presso i rispettivi EDR, i quali assicurano l’a |
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Art. 33 - Funzioni degli Enti di decentramento regionale1. Oltre a esercitare le funzioni di cui all’articolo 29, comma 1, gli EDR costituiscono, per gli enti locali ricompresi nei rispettivi territori, gli ambiti di riferimento per l’esercizio delle funzioni di Centrale di Co |
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Art. 34 - Scuola di formazione del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia e Centro di competenza - ComPA FVG1. Al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza degli enti del Comparto unico, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 4, primo comma, numeri 1) e 1-bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) e delle norme di attuazione statutaria, con particolare riferimento all’articolo 15 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), provvede: a) alla formazione permanente del personale degli enti del Comparto unico istituito con l’articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche |
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Art. 34-bis - Formazione correlata al ruolo internazionale della Regione |
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Art. 34-ter - Convenzione |
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Art. 34-quater - Organi della Fondazione1. Sono organi |
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Art. 34-quinquies - Controllo analogo sulla Fondazione1. La Regione esercita il controllo analogo sulla Fondazione nel rispetto dei principi e delle disposizioni del diritto europeo e della legislazione nazionale in materia di organismi operanti in regime di in house providing. 2. Il controllo analogo si concreta nella nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione ai sensi dell’articolo 34-quater e nei poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sull’attività della Fondazione. La Giunta regionale individua le strutture regionali competenti a curare gli adempimenti relativi al controllo a |
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Art. 34-sexies - Cabina di regia1. Presso la Direzione centrale competente in materia di autonomie locali opera una Cabina di regia |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE |
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Art. 35 - Consorzi1. Sono fatti salvi i consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi fra enti locali previsti da leggi regionali di |
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Art. 36 - Modifica all’articolo 51 ter della legge regionale 14/20021. Dopo la lettera d) del comma 5 dell’articolo 51 ter |
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Art. 37 - Inserimento dell’articolo 36 bis nella legge regionale 18/20161. Dopo l’articolo 36 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), è inserito il seguente: “Art. 36 bis - Comitato paritetico Regione-Enti locali |
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Art. 38 - Modifica all’articolo 6 della legge regionale 26/20141. Al comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale 26/2014 |
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Art. 39 - Sostituzione dell’allegato A della legge regionale 33/20021. L’allegato A della legge regionale 33/2002 è sostituito dal |
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Art. 40 - Abrogazioni1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: |
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Art. 41 - Norme finanziarie1. La Regione assicura, anche attraverso appositi trasferimenti finanziari, gli interventi necessari affinché le risorse messe a disposizione degli en |
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ALLEGATO A - Sostituzione dell’allegato A alla legge regionale 33/2002 (Riferito all’articolo 39)
Allegato A alla legge regionale 33/2002 COMUNI MONTANI DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA E ZONE MONTANE OMOGENEE
A- COMUNI MONTANI E PARZIALMENTE MONTANI Amaro, Ampezzo, Andreis, Arba, Arta Terme, Artegna, Attimis, Aviano, Barcis, Bordano, Budoia, Caneva, Capriva del Friuli, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Cimolais, Cividale del Friuli, Claut, Clauzetto, Comeglians, Cormons, Doberdò del Lago/Doberdob, Dogna, Dolegna del Collio, Dre |
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